Costituzione della Repubblica Italiana
PARTE I
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
TITOLO I
RAPPORTI CIVILI
Art. 13.
La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione
personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà
personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e
nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente
dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare
provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto
ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle
successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni
effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque
sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
Art. 14.
Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se
non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte
per la tutela della libertà personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità
pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.
Art. 15.
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra
forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità
giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.
Art. 16.
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi
parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce
in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione
può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica
e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
Art. 17.
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto
preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità,
che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di
incolumità pubblica.
Art. 18.
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione,
per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche
indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
Art. 19.
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa
in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di
esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti
di riti contrari al buon costume.
Art. 20.
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione
od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative,
né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità
giuridica e ogni forma di attività.
Art. 21.
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con
la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità
giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente
lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa
prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo
intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa
periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria,
che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia
all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro
ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano
resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre
manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti
adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
Art. 22.
Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità
giuridica, della cittadinanza, del nome.
Art. 23.
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta
se non in base alla legge.
Art. 24.
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi
legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire
e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori
giudiziari.
Art. 25.
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito
per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia
entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei
casi previsti dalla legge.
Art. 26.
L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove
sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.
Art. 27.
La responsabilità penale è personale.
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità
e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle
leggi militari di guerra.
Art. 28.
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente
responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli
atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità
civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.
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