Home | Pannelli Solari  | Chi Siamo | Per scriverci | RSS | Speciale Pannelli Solari | English |
Ambiente sviluppo ecologia e risparmio
Focus in evidenza: Eolico | Fotovoltaico | Geotermia | Biomasse | Nucleare | Biocarburanti | Idrogeno |


In questo momento
stanno leggendo Ecoage n utenti



    Media Volontariato  
 
Home page
Energia didattica
 

   AdLinks  



   Newsletter Ecoage
 



 

 

  Ricerca nel sito   

Diritto e ambiente

 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA

 Costituzione della Repubblica Italiana


» Principi Fondamentali


PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI TITOLO I
» Rapporti civili

» Rapporti etico sociali


»


Rapporti economici


» Rapporti politici

PARTE II
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
» Il Parlamento

» Il Presidente della Repubblica

» Il Governo

» La Magistratura

» Le Regioni, le Province, i Comuni
» Garanzie Costituzionali

» Disposizioni transitorie e finali

  Data a Roma, addì 27 dicembre 1947. ENRICO DE NICOLA Controfirmano: Il Presidente dell’Assemblea Costituente : UMBERTO TERRACINI Il Presidente del Consiglio dei Ministri: ALCIDE DE GASPERI
 

Costituzione della Repubblica Italiana

PARTE II

ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

TITOLO I

IL PARLAMENTO

Sezione I

Le Camere.

Art. 55.

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Art. 56.

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Art. 57.

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Art. 58.

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

Art. 59.

È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

Art. 60.

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. 


Art. 61. 

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. 

Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti. 

 

Art. 62. 

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. 

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra. 

Art. 63.

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

Art. 64.

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Art. 65.

La legge determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

Art. 66.

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Art. 67.

Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Art. 68.

I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazione, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

Art. 69.

I membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge.

 

Sezione II

La formazione delle leggi.

 

Art. 70.

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

Art. 71.

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Art. 72.

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

Art. 73.

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Art. 74.

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

 

Art. 75.

È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

Art. 76.

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Art. 77.

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Art. 78.

Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

Art. 79.

L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.


< Fonti e bibliografia >





Scrivi il tuo commento sull'argomento



Il tuo nome   (facoltativo)

Home Back Stampa Invia

 

  


Segnala Ecoage ai tuoi conoscenti    Fai di questo sito la tua home page 

Vuoi ricevere per email i prossimi articoli di EcoAge.com?
oppure se preferisci segui ogni giorno EcoAge sulla home page 

RISPARMIO
Come risparmiare
soldi sulla bolletta:
  NEWS
Notizie alla ribalta
Articoli e segnalazioni:
  RISORSE RINNOVABILI
Energie alternative
come risparmiare con:

     
EFFETTO SERRA
temi di attualità
I principali temi di attualità:
TURISMO SOSTENIBILE
Una alternativa solidale
Come viaggiare in modo responsabile.
AUTOMOBILI
Mobilità sostenibile
Parliamo di diesel ecologici, di automobili ibride, di automobili a benzina con basse emissioni di CO2, di GPL. Nell'attesa dell'idrogeno le automobili ecologiche sono quindi già sui nostri listini.


   Energia e Ambiente  
 


Effetto serra
Focus Energia
Le rinnovabili
Energia solare

 
   EcoTecnologie  
 


Bioedilizia
Pannelli solari
Fotovoltaico
Solare termico

Bioplastica



 
   Sviluppo Sostenibile  
 


Sviluppo sost.
Economia
Mobilità
Turismo
Popolazione
Agricoltura


 
   Come risparmiare  
 

Come risparmiare sulla bolletta

Acqua
Elettricità
Benzina
Riscaldamento
Automobili

 
   Energia rinnovabile  
 

Non solo petrolio, le energie alternative

eolico
fotovoltaico
geotermia
biomasse
nucleare

 
   Fonti di energia  
 

Fonti di energia non rinnovabili

Petrolio
Gas naturale

 
   Rifiuti e inquinamento  

 

bioplastica
riciclaggio
incenerimento
elettrosmog


 
   Ecocarburanti  

 

idrogeno
biocarburanti
metano e GPL


 
   Ambiente e società  
 

I principali temi legati all'ambiente

Finanza Etica

 
   Archivio news  
 

Cerchi una vecchia news di Ecoage?

2004
2005
2006

 
 

   Sondaggio Ecoage
 

Sei favorevole
all'energia nucleare?

(1) 
Si, assolutamente

(2) 
Sono incerto

(3) 
No, per nulla

Risultati in tempo reale

 
Inserisci le news
sul tuo sito web
Ecoage Newsticker

  


 

Altri articoli sul tema



 


 

Ogni articolo di Ecoage può essere pubblicato su altri siti web senza chiedere la nostra autorizzazione purché sia sempre presente come fonte www.ecoage.com con link attivo.

Links sostenibili

Peacelink
Lipu
Zona Nucleare
www.worldwatch.org
www.wupperinst.org
Legambiente
Wwf
Greenpeace.
Il portale del Sole
Ecorete

Tutti i Links sostenibili



 


 News Sostenibili | Archivio News | Pannelli solari  |  Chi Siamo |  Disclaimer  | Fonti e bibliografia | Scambio Link | Bibliografia del sito | privacy
     by www.ecoage.com - info@ecoage.com - Ecoage English Project  by AE - Ecoage - PIVA 09286581005