Costituzione della Repubblica Italiana
PARTE II
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
TITOLO I
IL PARLAMENTO
Sezione I
Le Camere.
Art. 55.
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere
nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.
Art. 56.
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti
nella circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni
hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero
dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo
il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento
generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi
in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei
quozienti interi e dei più alti resti.
Art. 57.
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i
seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei
quali eletti nella circoscrizione Estero.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette;
il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi
assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni
del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle
Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei
quozienti interi e dei più alti resti.
Art. 58.
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori
che hanno superato il venticinquesimo anno di età.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo
anno.
Art. 59.
È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente
della Repubblica. Il Presidente della Repubblica può nominare senatori
a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti
nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.
Art. 60.
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono
eletti per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata
se non per legge e soltanto in caso di guerra.
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta
giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre
il ventesimo giorno dalle elezioni.
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati
i poteri delle precedenti.
Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non
festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa
del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei
suoi componenti.
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto
anche l'altra.
Art. 63.
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente
e l'Ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune,
il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
Art. 64.
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza
assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle
due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi
in seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento
non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti,
e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione
prescriva una maggioranza speciale.
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle
Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute.
Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
Art. 65.
La legge determina i casi di ineleggibilità
e incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente
alle due Camere.
Art. 66.
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione
dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità
e di incompatibilità.
Art. 67.
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione
ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
Art. 68.
I membri del Parlamento non possono essere chiamati
a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle
loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene,
nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione
personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti
privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo
che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se
sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto
l'arresto obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre
i membri del Parlamento ad intercettazione, in qualsiasi forma, di conversazioni
o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.
Art. 69.
I membri del Parlamento ricevono un'indennità
stabilita dalla legge.
Sezione II
La formazione delle leggi.
Art. 70.
La funzione legislativa è esercitata collettivamente
dalle due Camere.
Art. 71.
L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a
ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita
da legge costituzionale.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante
la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto
redatto in articoli.
Art. 72.
Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è,
secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi
dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione
finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati
per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi
e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a
commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione
dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua
approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera,
se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della
commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure
che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni
di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori
delle commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta
da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge
in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa,
di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione
di bilanci e consuntivi.
Art. 73.
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese
dall'approvazione.
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti,
ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore
il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le
leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
Art. 74.
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con
messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
Art. 75.
È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale
o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo
richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio,
di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati
ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato
alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta
la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.
Art. 76.
L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato
al Governo se non con determinazione di principî e criteri direttivi
e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
Art. 77.
Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti
che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo
adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con
forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle
Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono
entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in
legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono
tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei
decreti non convertiti.
Art. 78.
Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri
necessari.
Art. 79.
L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza
dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo
e nella votazione finale.
La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per
la loro applicazione.
In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi
successivamente alla presentazione del disegno di legge.
< Fonti e bibliografia >
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