Home | Pannelli Solari  | Chi Siamo | Per scriverci | RSS | Speciale Pannelli Solari | English |
Ambiente sviluppo ecologia e risparmio
Focus in evidenza: Eolico | Fotovoltaico | Geotermia | Biomasse | Nucleare | Biocarburanti | Idrogeno |


In questo momento
stanno leggendo Ecoage n utenti



    Media Volontariato  
 
Home page
Energia didattica
 

   AdLinks  



   Newsletter Ecoage
 



 

 

  Ricerca nel sito   

Diritto e ambiente

 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA

 Costituzione della Repubblica Italiana


» Principi Fondamentali


PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI TITOLO I
» Rapporti civili

» Rapporti etico sociali


»


Rapporti economici


» Rapporti politici

PARTE II
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
» Il Parlamento

» Il Presidente della Repubblica

» Il Governo

» La Magistratura

» Le Regioni, le Province, i Comuni
» Garanzie Costituzionali

» Disposizioni transitorie e finali

  Data a Roma, addì 27 dicembre 1947. ENRICO DE NICOLA Controfirmano: Il Presidente dell’Assemblea Costituente : UMBERTO TERRACINI Il Presidente del Consiglio dei Ministri: ALCIDE DE GASPERI
 

Costituzione della Repubblica Italiana

TITOLO IV

LA MAGISTRATURA

Sezione I

Ordinamento giurisdizionale.


Art. 101.

La giustizia è amministrata in nome del popolo.

I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Art. 102.

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

Art. 103.

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

Art. 104.

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Art. 105.

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

Art. 106.

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Art. 107.

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario.

Art. 108.

Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

La legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all’amministrazione della giustizia.

Art. 109.

L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

Art. 110.

Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Sezione II

Norme sulla giurisdizione.

 

Art. 111.

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.1

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Art. 112.

Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale.

Art. 113.

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.


 


 

 


< Fonti e bibliografia >





Scrivi il tuo commento sull'argomento



Il tuo nome   (facoltativo)

Home Back Stampa Invia

 

  


Segnala Ecoage ai tuoi conoscenti    Fai di questo sito la tua home page 

Vuoi ricevere per email i prossimi articoli di EcoAge.com?
oppure se preferisci segui ogni giorno EcoAge sulla home page 

RISPARMIO
Come risparmiare
soldi sulla bolletta:
  NEWS
Notizie alla ribalta
Articoli e segnalazioni:
  RISORSE RINNOVABILI
Energie alternative
come risparmiare con:

     
EFFETTO SERRA
temi di attualità
I principali temi di attualità:
TURISMO SOSTENIBILE
Una alternativa solidale
Come viaggiare in modo responsabile.
AUTOMOBILI
Mobilità sostenibile
Parliamo di diesel ecologici, di automobili ibride, di automobili a benzina con basse emissioni di CO2, di GPL. Nell'attesa dell'idrogeno le automobili ecologiche sono quindi già sui nostri listini.


   Energia e Ambiente  
 


Effetto serra
Focus Energia
Le rinnovabili
Energia solare

 
   EcoTecnologie  
 


Bioedilizia
Pannelli solari
Fotovoltaico
Solare termico

Bioplastica



 
   Sviluppo Sostenibile  
 


Sviluppo sost.
Economia
Mobilità
Turismo
Popolazione
Agricoltura


 
   Come risparmiare  
 

Come risparmiare sulla bolletta

Acqua
Elettricità
Benzina
Riscaldamento
Automobili

 
   Energia rinnovabile  
 

Non solo petrolio, le energie alternative

eolico
fotovoltaico
geotermia
biomasse
nucleare

 
   Fonti di energia  
 

Fonti di energia non rinnovabili

Petrolio
Gas naturale

 
   Rifiuti e inquinamento  

 

bioplastica
riciclaggio
incenerimento
elettrosmog


 
   Ecocarburanti  

 

idrogeno
biocarburanti
metano e GPL


 
   Ambiente e società  
 

I principali temi legati all'ambiente

Finanza Etica

 
   Archivio news  
 

Cerchi una vecchia news di Ecoage?

2004
2005
2006

 
 

   Sondaggio Ecoage
 

Sei favorevole
all'energia nucleare?

(1) 
Si, assolutamente

(2) 
Sono incerto

(3) 
No, per nulla

Risultati in tempo reale

 
Inserisci le news
sul tuo sito web
Ecoage Newsticker

  


 

Altri articoli sul tema



 


 

Ogni articolo di Ecoage può essere pubblicato su altri siti web senza chiedere la nostra autorizzazione purché sia sempre presente come fonte www.ecoage.com con link attivo.

Links sostenibili

Peacelink
Lipu
Zona Nucleare
www.worldwatch.org
www.wupperinst.org
Legambiente
Wwf
Greenpeace.
Il portale del Sole
Ecorete

Tutti i Links sostenibili



 


 News Sostenibili | Archivio News | Pannelli solari  |  Chi Siamo |  Disclaimer  | Fonti e bibliografia | Scambio Link | Bibliografia del sito | privacy
     by www.ecoage.com - info@ecoage.com - Ecoage English Project  by AE - Ecoage - PIVA 09286581005