pubblicata sul sito www.autorita.energia.it
in data 14 settembre 2005
Delibera n. 188/05
Definizione del soggetto attuatore e delle modalità per l’erogazione
delle tariffe incentivanti degli impianti fotovoltaici, in attuazione
dell’articolo 9 del decreto del Ministro delle attività produttive,
di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio,
28 luglio 2005
L’AUTORITA' PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 14 settembre 2005
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo
n. 387/03);
la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04);
il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto
con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 28 luglio
2005 (di seguito: decreto ministeriale 28 luglio 2005);
il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia
elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) per l’erogazione
dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell’energia
elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia
di contributi di allacciamento e diritti fissi, allegato alla deliberazione
dell’Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, e sue successive
modifiche e integrazioni (di seguito: Testo integrato);
la deliberazione dell’Autorità 6 dicembre 2000, n. 224/00
(di seguito: deliberazione n. 224/00);
la deliberazione dell’Autorità 2 settembre 2005, n. 183/05
(di seguito: deliberazione n. 183/05).
Considerato che:
l’articolo 9, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2005
prevede che l’Autorità, con propri provvedimenti, determina
le modalità con le quali le risorse per l’erogazione delle
“tariffe incentivanti” trovano copertura nel gettito della
componente tariffaria A3, di cui all’articolo 52, comma 52.2, lettera
b), del Testo integrato;
l’articolo 9, comma 2, del decreto ministeriale 28 luglio 2005 prevede
che l’Autorità individua il soggetto che eroga le “tariffe
incentivanti”, le modalità e le condizioni per l’erogazione,
ivi inclusa la verifica del rispetto delle disposizioni degli articoli
4 e 10, tenuto conto di quanto disposto agli articoli 12 e 13 del medesimo
decreto;
l’Autorità, con la deliberazione n. 183/05, ha avviato un
procedimento per la formazione di provvedimenti per dare attuazione all’articolo
9 del decreto ministeriale 28 luglio 2005, fissando in 15 giorni la durata
massima del procedimento, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente
provvedimento;
il soggetto che eroga le “tariffe incentivanti”, definito
soggetto attuatore dall’articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto
ministeriale 28 luglio 2005, deve:
essere un soggetto unico a livello nazionale dovendo applicare i criteri
di priorità unici nazionali per l’accesso all’incentivazione,
ai sensi dell’articolo 7 del medesimo decreto ministeriale;
disporre delle competenze amministrative necessarie per poter erogare
le “tariffe incentivanti” utilizzando le risorse che, ai sensi
dell’articolo 9, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2005,
trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3;
disporre delle competenze tecniche necessarie per svolgere le verifiche
di ammissibilità delle domande ricevute, ai sensi dell’articolo
7 del medesimo decreto ministeriale;
disporre delle competenze tecniche e della capacità organizzativa
per svolgere, avvalendosi eventualmente della collaborazione di soggetti
terzi abilitati e/o enti di ricerca, di certificazione e/o istituti universitari
qualificati nel settore specifico, le verifiche circa il rispetto delle
condizioni previste dall’articolo 8, commi 3 e 4, del decreto ministeriale
28 luglio 2005 e le verifiche sugli impianti fotovoltaici in esercizio
che percepiscono le “tariffe incentivanti”.
Ritenuto opportuno prevedere che:
il soggetto che eroga le “tariffe incentivanti” ai sensi
dell’articolo 7 del decreto ministeriale 28 luglio 2005 sia la società
Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, in quanto è il
soggetto che meglio risponde ai requisiti di cui all’ultimo considerato
e di cui si è verificata la disponibilità;
i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici, per essere ammessi
a beneficiare delle “tariffe incentivanti” previste dal decreto
ministeriale 28 luglio 2005, all’atto della presentazione della
domanda di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale
28 luglio 2005, debbano dichiarare, sotto la propria responsabilità,
di rispettare i requisiti per l’ammissibilità alle incentivazioni
previsti dal decreto ministeriale 28 luglio 2005, nonché:
di assumere l’impegno a conseguire tutte le autorizzazioni necessarie
alla costruzione e all’esercizio dell’impianto, nel rispetto
dei vincoli architettonici e paesaggistici, della normativa esistente
in materia di sicurezza durante le attività di costruzione ed esercizio
dell’impianto e dei relativi allacciamenti, nonché di essere
consapevole delle proprie responsabilità civili e penali verso
terzi connesse alle attività di costruzione ed esercizio dell’impianto;
che l’impianto in oggetto, rispetto al quale sono o saranno riferite
le domande di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio, è
o sarà individuato da un unico punto di connessione alla rete elettrica
in uscita dal gruppo di conversione della corrente continua in corrente
alternata, rispetto al quale è stata o sarà presentata domanda
al gestore di rete per la connessione ai sensi di quanto previsto dall’articolo
8, comma 1, del DM 28 luglio 2005;
di non aver presentato, oltre alla presente domanda ed entro la medesima
scadenza di cui all’articolo 7, comma 1, del DM 28 luglio 2005,
altre domande di ammissione alle “tariffe incentivanti” previste
dal DM 28 luglio 2005 relative ad impianti fotovoltaici da realizzare
nel medesimo sito, anche tramite società controllate o collegate;
di essere proprietario dell’immobile destinato alla installazione
dell’impianto o, diversamente, di disporre dell’autorizzazione
sottoscritta dal proprietario, o dai proprietari, di tale immobile, qualora
detto proprietario/i sia/siano diverso/i dal soggetto responsabile;
di impegnarsi a comunicare al soggetto attuatore l’eventuale mancato
rispetto delle scadenze di cui all’articolo 8, commi 3 e 4, del
DM 28 luglio 2005 che, come previsto dall’articolo 8, comma 6, del
medesimo decreto, comporta la decadenza del diritto alle “tariffe
incentivanti” e la cancellazione del progetto dalle graduatorie
di cui all’articolo 7, commi 4 e 5, del DM 28 luglio 2005;
di impegnarsi a dotare le proprie installazioni, a propria cura e spese,
di idonei apparecchi di connessione e protezione e regolazione, che verranno
concordati con il gestore di rete, rispondenti alle norme tecniche ed
antinfortunistiche, e di impegnarsi altresì a mantenerli in efficienza;
di impegnarsi a dotare tutti i componenti delle apparecchiature di misura,
inclusi i cablaggi e le morsettiere, di sistemi meccanici di sigillatura
(piombatura o similari) che garantiscano da manomissioni o alterazione
dei dati di misura, oltre che di impegnarsi a non alterare le caratteristiche
di targa delle apparecchiature di misura e a non modificare i dati di
misura registrati dalle medesime;
di consentire l’accesso all’impianto e alle relative infrastrutture,
comprese quelle di misura dell’energia elettrica prodotta, al soggetto
attuatore e agli altri soggetti di cui il soggetto attuatore può
avvalersi per l’espletamento delle attività di verifica e
controllo previste dall’articolo 6 del presente provvedimento;
di aver costituito, per i soli impianti di potenza nominale superiore
a 50 kW ed inferiore a 1000 kW, a favore del soggetto attuatore, una cauzione
definitiva nella misura di 1.500 euro per ogni kW di potenza nominale
dell’impianto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7,
commi 1 e 9, del decreto ministeriale 28 luglio 2005,
ai fini di garantire a tutti i soggetti responsabili interessati ad usufruire
delle “tariffe incentivanti” previste dal decreto ministeriale
28 luglio 2005 criteri di certezza, equità di trattamento e non
discriminazione, oltre che il rispetto dei criteri di priorità
per l’accesso all’incentivazione di cui all’articolo
7 del decreto ministeriale 28 luglio 2005;
il soggetto attuatore effettui le necessarie verifiche in sede di presentazione
delle domande, di realizzazione dell’impianto, e di esercizio del
medesimo impianto, avvalendosi eventualmente della collaborazione di soggetti
terzi abilitati e/o enti di ricerca, di certificazione e/o istituti universitari
qualificati nel settore specifico, informando l’Autorità
DELIBERA
Articolo 1
Definizioni
1.1 Ai soli fini del presente provvedimento si applicano le definizioni
di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale 28 luglio 2005.
Articolo 2
Individuazione del soggetto attuatore
2.1 Il soggetto che eroga le “tariffe incentivanti” ai sensi
dell’articolo 7 del decreto ministeriale 28 luglio 2005, definito
soggetto attuatore dall’articolo 2, comma 1, lettera h), del medesimo
decreto, è la società Gestore della rete di trasmissione
nazionale Spa.
2.2 Il soggetto attuatore adotta, informando l’Autorità,
le procedure necessarie per la verifica di ammissibilità e per
la predisposizione dell’elenco e delle graduatorie di cui all’articolo
7, commi 4 e 5, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, assicurando a
tutti i soggetti responsabili interessati l’accesso alle “tariffe
incentivanti” previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 secondo
criteri di certezza, equità di trattamento e non discriminazione,
oltre che il rispetto dei criteri di priorità per l’accesso
all’incentivazione di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale
28 luglio 2005.
2.3 Il soggetto attuatore aggiorna, pubblicandole nel proprio sito internet,
le “tariffe incentivanti” di cui all’articolo 5, comma
2, all’articolo 6, commi 2 e 3, del decreto ministeriale 28 luglio
2005 secondo le modalità previste dagli articoli 5 e 6 del medesimo
decreto.
Articolo 3
Condizioni per accedere alle “tariffe incentivanti” previste
dal decreto ministeriale 28 luglio 2005
3.1 Il soggetto responsabile di cui all’articolo 2, comma 1, lettera
g), del decreto ministeriale 28 luglio 2005, per essere ammesso a beneficiare
delle “tariffe incentivanti” previste dal decreto ministeriale
28 luglio 2005, all’atto della presentazione della domanda di cui
all’articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2005,
deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di rispettare
i requisiti per l’ammissibilità alle incentivazioni previsti
dal decreto ministeriale 28 luglio 2005, nonché:
di assumere l’impegno a conseguire tutte le autorizzazioni necessarie
alla costruzione e all’esercizio dell’impianto, nel rispetto
dei vincoli architettonici e paesaggistici, della normativa esistente
in materia di sicurezza durante le attività di costruzione ed esercizio
dell’impianto e dei relativi allacciamenti, nonché di essere
consapevole delle proprie responsabilità civili e penali verso
terzi connesse alle attività di costruzione ed esercizio dell’impianto;
che l’impianto in oggetto, rispetto al quale sono o saranno riferite
le domande di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio, è
o sarà individuato da un unico punto di connessione alla rete elettrica
in uscita dal gruppo di conversione della corrente continua in corrente
alternata, rispetto al quale è stata o sarà presentata domanda
al gestore di rete per la connessione ai sensi di quanto previsto dall’articolo
8, comma 1, del DM 28 luglio 2005;
di non aver presentato, oltre alla presente domanda ed entro la medesima
scadenza di cui all’articolo 7, comma 1, del DM 28 luglio 2005,
altre domande di ammissione alle “tariffe incentivanti” previste
dal DM 28 luglio 2005 relative ad impianti fotovoltaici da realizzare
nel medesimo sito, anche tramite società controllate o collegate;
di essere proprietario dell’immobile destinato alla installazione
dell’impianto o, diversamente, di disporre dell’autorizzazione
sottoscritta dal proprietario, o dai proprietari, di tale immobile, qualora
detto proprietario/i sia/siano diverso/i dal soggetto responsabile;
di impegnarsi a comunicare al soggetto attuatore l’eventuale mancato
rispetto delle scadenze di cui all’articolo 8, commi 3 e 4, del
DM 28 luglio 2005 che, come previsto dall’articolo 8, comma 6, del
medesimo decreto, comporta la decadenza del diritto alle “tariffe
incentivanti” e la cancellazione del progetto dalle graduatorie
di cui all’articolo 7, commi 4 e 5, del DM 28 luglio 2005;
di impegnarsi a dotare le proprie installazioni, a propria cura e spese,
di idonei apparecchi di connessione e protezione e regolazione, che verranno
concordati con il gestore di rete, rispondenti alle norme tecniche ed
antinfortunistiche, e di impegnarsi altresì a mantenerli in efficienza;
di impegnarsi a dotare tutti i componenti delle apparecchiature di misura,
inclusi i cablaggi e le morsettiere, di sistemi meccanici di sigillatura
(piombatura o similari) che garantiscano da manomissioni o alterazione
dei dati di misura, oltre che di impegnarsi a non alterare le caratteristiche
di targa delle apparecchiature di misura e a non modificare i dati di
misura registrati dalle medesime;
di consentire l’accesso all’impianto e alle relative infrastrutture,
comprese quelle di misura dell’energia elettrica prodotta, al soggetto
attuatore e agli altri soggetti di cui il soggetto attuatore può
avvalersi per l’espletamento delle attività di verifica e
controllo previste dall’articolo 6 del presente provvedimento;
di aver costituito, per i soli impianti di potenza nominale superiore
a 50 kW ed inferiore a 1000 kW, a favore del soggetto attuatore, una cauzione
definitiva nella misura di 1.500 euro per ogni kW di potenza nominale
dell’impianto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7,
commi 1 e 9, del decreto ministeriale 28 luglio 2005,
secondo lo schema riportato nell’Allegato A, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento.
3.2 La domanda di ammissione alle “tariffe incentivanti”,
inclusa la dichiarazione di cui al precedente comma 3.1, dovrà
essere inoltrata al soggetto attuatore entro le scadenze previste dall’articolo
7, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, tenendo conto che,
nel caso di impianti di potenza nominale compresa tra 1 e 50 kW, le domande
ammesse verranno ordinate sulla base della data di ricevimento della domanda
medesima, secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 4, del
decreto ministeriale 28 luglio 2005.
3.3 Il soggetto attuatore verifica la completezza della domanda ai fini
della sua ammissibilità e non è responsabile di eventuali
conseguenze derivanti dal mancato rispetto di quanto dichiarato dal soggetto
responsabile ai sensi del comma 3.1.
3.4 In caso di domanda o di dichiarazione incompleta o con gravi inesattezze
tecniche, il soggetto attuatore, a proprio insindacabile giudizio, esclude
la domanda dall’ammissione alle “tariffe incentivanti”
previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005, dandone comunicazione
al soggetto responsabile entro il termine di cui all’articolo 7,
comma 7, del decreto ministeriale 28 luglio 2005.
3.5 Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione
di cui all’articolo 7, comma 7, del decreto ministeriale 28 luglio
2005, il soggetto responsabile inoltra al soggetto attuatore e al gestore
di rete cui l’impianto sarà collegato il progetto definitivo
dell’impianto fotovoltaico in conformità del quale il soggetto
responsabile concluderà la realizzazione dell’impianto. Il
progetto definitivo, firmato da un tecnico abilitato o da un professionista
iscritto agli albi professionali, dovrà tener conto dei requisiti
tecnici previsti dal decreto ministeriale 28 luglio 2005, comprese le
norme tecniche richiamate nell’Allegato 1 al medesimo decreto. Se
il progetto definitivo coincide con quello preliminare presentato all’atto
della domanda di ammissione alle “tariffe incentivanti”, il
soggetto responsabile si limita a comunicare detta invarianza al soggetto
attuatore e al gestore di rete cui l’impianto sarà collegato.
3.6 Il progetto definitivo non può presentare, rispetto al progetto
preliminare allegato alla domanda di ammissione alle “tariffe incentivanti”,
alcun aumento della potenza nominale dell’impianto fotovoltaico.
Se presenta una diminuzione della potenza nominale, il soggetto responsabile
ne dà comunicazione al soggetto attuatore ai fini di quanto previsto
dall’articolo 12 del decreto ministeriale 28 luglio 2005.
3.7 Il soggetto responsabile dichiara, all’atto dell’inoltro
al soggetto attuatore e al gestore di rete del progetto definitivo, che
il medesimo risponde ai requisiti tecnici previsti dal decreto ministeriale
28 luglio 2005, comprese le norme tecniche richiamate nell’Allegato
1 al medesimo decreto, fermo restando quanto previsto a carico del soggetto
responsabile dall’articolo 3, comma 3.1, lettere a), d), e), f)
e g).
3.8 Il soggetto responsabile, all’atto della comunicazione relativa
alla conclusione della realizzazione dell’impianto prevista dall’articolo
8, comma 3, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, allega, oltre al
certificato di collaudo dell’impianto, il numero di matricola dei
pannelli fotovoltaici che compongono l’impianto, come riportati
dai costruttori dei pannelli medesimi. Nel caso in cui uno o più
pannelli che compongono l’impianto, a seguito di danni o avarie
non riparabili e che ne rendano necessaria la sostituzione, vengano sostituiti
con altri di pari potenza, il soggetto responsabile comunica tempestivamente
al soggetto attuatore e al gestore di rete il/i nuovo/i numero/i di matricola
a sostituzione di quello/i precedente/i.
Articolo 4
Modalità di erogazione delle “tariffe incentivanti”
previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005
4.1 L’energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico ammesso
a beneficiare delle “tariffe incentivanti” previste dal decreto
ministeriale 28 luglio 2005, misurata su base mensile secondo le modalità
di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), del medesimo decreto,
viene comunicata dal soggetto responsabile al soggetto attuatore. Il soggetto
responsabile può avvalersi del gestore di rete cui l’impianto
è collegato per la misura dell’energia elettrica prodotta,
nel qual caso l’impianto fotovoltaico deve disporre di un sistema
di misura idoneo a consentire la telelettura dell’energia elettrica
prodotta, oltre che di quella immessa in rete.
4.2 Per i soli impianti di potenza nominale superiore a 20 kW, oltre
alla comunicazione mensile di cui al comma 4.1, il soggetto responsabile
trasmette al soggetto attuatore, su base annuale e riferita all’anno
solare precedente, copia della dichiarazione di produzione di energia
elettrica presentata all’Ufficio tecnico di finanza.
4.3 Il soggetto attuatore verifica i dati di produzione trasmessi dai
soggetti responsabili avvalendosi delle misure dell’energia elettrica
rilevate dai gestori di rete cui l’impianto fotovoltaico è
collegato. A tal fine i predetti gestori di rete trasmettono al soggetto
attuatore la registrazione delle misure dell’energia elettrica rilevate
secondo quanto previsto dall’articolo 35, comma 35.3, del Testo
integrato, oltre che la registrazione delle misure dell’energia
elettrica prodotta nel caso in cui il soggetto responsabile si avvale
del gestore di rete cui l’impianto è collegato per la misura
dell’energia elettrica prodotta ai sensi del comma 4.1.
4.4 Per gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW ammessi
a beneficiare delle “tariffe incentivanti” il pagamento delle
“tariffe incentivanti” viene effettuato dal soggetto attuatore,
che eroga un corrispettivo pari al prodotto tra l’energia elettrica
di cui al comma 4.1 e la “tariffa incentivante” di cui all’articolo
6 del decreto ministeriale 28 luglio 2005, nel mese successivo a quello
in cui l’ammontare cumulato di detto corrispettivo supera il valore
di 500 euro. Nel caso di corrispettivi annui superiori a 1000 euro per
ogni kW di potenza nominale dell’impianto fotovoltaico, il soggetto
attuatore effettua un sopralluogo ai sensi di quanto previsto dall’articolo
6, comma 6.3, del presente provvedimento.
4.5 Per gli impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 kW ammessi a beneficiare
delle “tariffe incentivanti” il pagamento delle “tariffe
incentivanti” viene effettuato dal soggetto attuatore, che eroga
un corrispettivo pari al prodotto tra l’energia elettrica di cui
al comma 4.1 e la “tariffa incentivante” di cui all’articolo
5 del decreto ministeriale 28 luglio 2005, nel mese successivo a quello
in cui l’ammontare cumulato di detto corrispettivo supera il valore
di 250 euro. Al fine di accedere alle “tariffe incentivanti”
previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 le apparecchiature di
misura di detti impianti, in deroga a quanto previsto nello schema elettrico
allegato alla deliberazione n. 224/00 ed ai sensi di quanto previsto dall’articolo
5, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, dovranno prevedere
la possibilità di misurare l’energia prodotta dall’impianto
fotovoltaico, come definita dall’articolo 2, comma 1, lettera c),
del decreto ministeriale 28 luglio 2005, e non la sola energia immessa
in rete, risultante dal saldo tra l’energia elettrica prodotta dall’impianto
fotovoltaico e quella consumata dall’utenza. Nel caso di corrispettivi
annui superiori a 1000 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto
fotovoltaico, il soggetto attuatore effettua un sopralluogo ai sensi di
quanto previsto dall’articolo 6, comma 6.3, del presente provvedimento.
Articolo 5
Modalità di copertura delle risorse per l’erogazione delle
“tariffe incentivanti” previste dal decreto ministeriale 28
luglio 2005
5.1 Le “tariffe incentivanti” previste dal decreto ministeriale
28 luglio 2005 sono poste a carico del Conto per nuovi impianti da fonti
rinnovabili e assimilate, di cui all’articolo 59, comma 59.1, lettera
b), del Testo integrato.
5.2 Ai fini della determinazione del valore della componente tariffaria
A3 e della copertura delle risorse per l’erogazione delle “tariffe
incentivanti” previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 attraverso
il Conto di cui al comma 5.1, il soggetto attuatore comunica, trimestralmente
ed entro la prima decade del mese che precede l’aggiornamento della
tariffa elettrica, all’Autorità e alla Cassa conguaglio per
il settore elettrico:
i dati a consuntivo, relativi ai mesi precedenti dell’anno in corso,
delle quantità di energia prodotta ai sensi del decreto ministeriale
28 luglio 2005 e del fabbisogno a carico del Conto di cui al comma 5.1
per il pagamento delle “tariffe incentivanti” e dei costi
vivi di cui al comma 6.6;
la previsione, per i mesi residui dell’anno in corso, oltre che
per l’anno successivo, del gettito necessario a dare copertura alle
incentivazioni previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005.
Articolo 6
Verifiche
6.1 Il soggetto attuatore verifica le domande presentate dai soggetti
responsabili ai fini dell’ammissibilità alle “tariffe
incentivanti” previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005,
tenendo conto di quanto previsto dal presente provvedimento, avvalendosi
eventualmente della collaborazione di soggetti terzi abilitati e/o enti
di ricerca, di certificazione e/o istituti universitari qualificati nel
settore specifico, informando l’Autorità.
6.2 Il soggetto attuatore verifica il rispetto delle condizioni previste
dall’articolo 8, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 28 luglio
2005, avvalendosi eventualmente della collaborazione di soggetti terzi
abilitati e/o enti di ricerca, di certificazione e/o istituti universitari
qualificati nel settore specifico, informando l’Autorità,
prevedendo anche sopralluoghi al fine di accertare la veridicità
delle informazioni e dei dati trasmessi e il rispetto delle condizioni
previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005, ivi inclusi controlli
a campione circa la conformità dei lavori di realizzazione al progetto
definitivo.
6.3 Il soggetto attuatore esegue verifiche sugli impianti fotovoltaici
in esercizio che percepiscono le “tariffe incentivanti”, avvalendosi
eventualmente della collaborazione di soggetti terzi abilitati e/o enti
di ricerca, di certificazione e/o istituti universitari qualificati nel
settore specifico, informando l’Autorità, prevedendo anche
sopralluoghi a campione al fine di accertare la veridicità delle
informazioni e dei dati trasmessi e il rispetto delle condizioni previste
dal decreto ministeriale 28 luglio 2005.
6.4 Ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto ministeriale
28 luglio 2005, le verifiche di cui ai commi 6.1, 6.2 e 6.3 includono
il rispetto delle disposizioni degli articoli 4, 10, 12 e 13 del medesimo
decreto.
6.5 Le verifiche di cui al comma 6.3 includono anche la verifica delle
apparecchiature di misura, di eventuali manomissioni o alterazioni dei
dati di misura e delle caratteristiche di targa delle apparecchiature
medesime, oltre che dei sistemi meccanici di sigillatura (piombatura o
similari). L’accertamento delle suddette manomissioni o alterazioni
comporta la restituzione delle “tariffe incentivanti”, maggiorate
degli interessi legali, percepite a partire dalla data della precedente
verifica, ai sensi del comma 6.3, con esito positivo o, in mancanza, dalla
data di entrata in esercizio dell’impianto, a meno che tali manomissioni
o alterazioni siano dovute a cause indipendenti dalla volontà del
soggetto responsabile e siano state tempestivamente segnalate da quest’ultimo
al soggetto attuatore e al gestore di rete.
6.6 I costi vivi relativi all’avvalimento di soggetti terzi abilitati
e/o enti di ricerca, di certificazione e/o istituti universitari qualificati
nel settore specifico, sostenuti dal soggetto attuatore nell’espletamento
delle verifiche di cui ai commi 6.1, 6.2 e 6.3, sono posti a carico del
Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all’articolo
59, comma 59.1, lettera b), del Testo integrato, previa comunicazione
all’Autorità.
6.7 L’eventuale esito negativo delle verifiche:
di cui al comma 6.1 comporta l’inammissibilità della domanda
per l’ottenimento delle “tariffe incentivanti”;
di cui al comma 6.2 comporta la decadenza dal diritto alle “tariffe
incentivanti”, come previsto dall’articolo 8, comma 6, del
decreto ministeriale 28 luglio 2005;
di cui al comma 6.3 comporta la restituzione delle “tariffe incentivanti”,
maggiorate degli interessi legali, percepite a partire dalla data della
precedente verifica, ai sensi del comma 6.3, con esito positivo o, in
mancanza, dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, oltre
a qualunque azione legale e segnalazione che il soggetto attuatore ritenga
opportuna.
6.8 Il soggetto attuatore, entro il 31 ottobre di ogni anno, oltre a quanto
previsto dall’articolo 13 del decreto ministeriale 28 luglio 2005,
trasmette all’Autorità un piano annuale di sopralluoghi sugli
impianti ai sensi dei commi 6.2 e 6.3 del presente provvedimento e un
prospetto riepilogativo degli esiti delle verifiche e dei sopralluoghi
già effettuati.
Articolo 7
Disposizioni finali
7.1 Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana e nel sito internet dell’Autorità
(www.autorita.energia.it) ed entra in vigore alle ore 9.00 del giorno
19 settembre 2005.
7.2 Il presente provvedimento viene trasmesso al Ministro delle attività
produttive, al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio,
alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa e
alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.
7.3 Eventuali domande inoltrate al soggetto attuatore prima dell’entrata
in vigore del presente provvedimento non sono ammissibili.
7.4 Con successivo provvedimento l’Autorità determinerà
le modalità e i criteri secondo cui verranno riconosciuti i costi
derivanti alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale
Spa dalle attività previste per il soggetto attuatore dal decreto
ministeriale 28 luglio 2005 e dal presente provvedimento, tenuto conto
di quanto previsto dal comma 6.6.
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