Art. 4.
Incremento della quota minima di cui all'articolo 11 del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, e sanzioni per gli inadempienti
1. A decorrere dall'anno 2004 e fino al 2006, la quota minima di elettricità
prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo,
deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo
11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive
modificazioni, è incrementata annualmente di 0,35 punti percentuali, nel
rispetto delle tutele di cui all'articolo 9 della Costituzione. Il Ministro
delle attività produttive, con propri decreti emanati di concerto con
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza
unificata, stabilisce gli ulteriori incrementi della medesima quota minima,
per il triennio 2007-2009 e per il triennio 2010-2012. Tali decreti sono
emanati, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2004 ed entro il 31 dicembre
2007.
2. A decorrere dall'anno 2004, a seguito della verifica effettuata ai
sensi delle direttive di cui al comma 5 dell'articolo 11 del medesimo
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, relativa all'anno precedente,
il Gestore della rete comunica all'Autorità per l'energia elettrica e
il gas i nominativi dei soggetti inadempienti. A detti soggetti l'Autorità
per l'energia elettrica e il gas applica sanzioni ai sensi della legge
14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni.
3. I soggetti che omettono di presentare l'autocertificazione ai sensi
delle direttive di cui al comma 5 dell'articolo 11 del medesimo decreto
legislativo, sono considerati inadempienti per la quantità di certificati
correlata al totale di elettricità importata e prodotta nell'anno precedente
dal soggetto.
|
|
|