Art. 3.
Obiettivi indicativi nazionali e misure di promozione
1. Le principali misure nazionali per promuovere l'aumento del consumo
di elettricità da fonti rinnovabili, in quantità proporzionata agli obiettivi
di cui alle relazioni predisposte dal Ministro delle attività produttive
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/77/CE, sono
costituite dalle disposizioni del presente decreto, dal decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, e successivi provvedimenti attuativi, nonché dai
provvedimenti assunti al fine dell'attuazione della legge 1° giugno 2002,
n. 120. L'aggiornamento include una valutazione dei costi e dei benefici
connessi al raggiungimento degli obiettivi indicativi nazionali e all'attuazione
delle specifiche misure di sostegno. L'aggiornamento include altresì la
valutazione quantitativa dell'evoluzione dell'entità degli incentivi alle
fonti assimilate alle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 22 della
legge 9 gennaio 1991, n. 9. Dall'applicazione del presente comma non derivano
maggiori oneri per lo Stato.
2. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza unificata,
aggiorna le relazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva
2001/77/CE tenuto conto delle relazioni di cui al comma 4.
3. Per la prima volta entro il 30 giugno 2005, e successivamente ogni
due anni, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sentiti gli altri Ministri interessati e la Conferenza
unificata, sulla base dei dati forniti dal Gestore della rete e dei lavori
dell'Osservatorio di cui all'articolo 16, trasmette al Parlamento e alla
Conferenza unificata una relazione che contiene:
a) un'analisi del raggiungimento degli obiettivi indicativi nazionali,
di cui alle relazioni richiamate al comma 1, negli anni precedenti,
che indica, in particolare, i fattori climatici che potrebbero condizionare
tale raggiungimento, e il grado di coerenza tra le misure adottate e
il contributo ascritto alla produzione di elettricità da fonti rinnovabili
nell'ambito degli impegni nazionali sui cambiamenti climatici;
b) l'effettivo grado di coerenza tra gli obiettivi indicativi nazionali,
di cui alle relazioni richiamate al comma 1 e l'obiettivo indicativo
di cui all'allegato A della direttiva 2001/77/CE e relative note esplicative;
c) l'esame dell'affidabilità del sistema di garanzia di origine di
cui all'articolo 11;
d) un esame dello stato di attuazione delle disposizioni di cui agli
articoli 5, 6, 7 e 8;
e) i risultati conseguiti in termini di semplificazione delle procedure
autorizzative a seguito dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo
12;
f) i risultati conseguiti in termini di agevolazione di accesso al
mercato elettrico e alla rete elettrica a seguito dell'attuazione delle
disposizioni di cui agli articoli 13 e 14;
g) le eventuali misure aggiuntive necessarie, ivi inclusi eventuali
provvedimenti economici e fiscali, per favorire il perseguimento degli
obiettivi di cui alle relazioni richiamate al comma 1;
h) le valutazioni economiche di cui al comma 2, secondo e terzo periodo.
4. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, sulla base della relazione
di cui al comma 3 e previa informativa alla Conferenza unificata, ottempera
all'obbligo di pubblicazione della relazione di cui all'articolo 3, paragrafo
3 e articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 2001/77/CE tenuto conto dell'articolo
7, paragrafo 7 della medesima direttiva.
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