1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) fonti energetiche rinnovabili o fonti rinnovabili: le fonti energetiche
rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso,
maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai
processi di depurazione e biogas). In particolare, per biomasse si intende:
la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti
dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla
silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile
dei rifiuti industriali e urbani;
b) impianti alimentati da fonti rinnovabili programmabili: impianti
alimentati dalle biomasse e dalla fonte idraulica, ad esclusione, per
quest'ultima fonte, degli impianti ad acqua fluente, nonché gli impianti
ibridi, di cui alla lettera d);
c) impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili o comunque
non assegnabili ai servizi di regolazione di punta: impianti alimentati
dalle fonti rinnovabili che non rientrano tra quelli di cui alla lettera
b);
d) centrali ibride: centrali che producono energia elettrica utilizzando
sia fonti non rinnovabili, sia fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti
di cocombustione, vale a dire gli impianti che producono energia elettrica
mediante combustione di fonti non rinnovabili e di fonti rinnovabili;
e) impianti di microgenerazione: impianti per la produzione di energia
elettrica con capacità di generazione non superiore ad un MW elettrico,
alimentate dalle fonti di cui alla lettera a).
f) elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili: l'elettricità
prodotta da impianti alimentati esclusivamente con fonti energetiche
rinnovabili, la produzione imputabile di cui alla lettera
g), nonché l'elettricità ottenuta da fonti rinnovabili utilizzata per
riempire i sistemi di stoccaggio, ma non l'elettricità prodotta come
risultato di detti sistemi; g) produzione e producibilità imputabili:
produzione e producibilità di energia elettrica imputabili a fonti rinnovabili
nelle centrali ibride, calcolate sulla base delle direttive di cui all'articolo
11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
h) consumo di elettricità: la produzione nazionale di elettricità,
compresa l'autoproduzione, sommate le importazioni e detratte le esportazioni
(consumo interno lordo di elettricità);
i) Gestore della rete: Gestore della rete di trasmissione nazionale
di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
l) Gestore di rete: persona fisica o giuridica responsabile, anche
non avendone la proprietà, della gestione di una rete elettrica con
obbligo di connessione di terzi, nonché delle attività di manutenzione
e di sviluppo della medesima, ivi inclusi il Gestore della rete e le
imprese distributrici, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79;
m) impianto di utenza per la connessione: porzione di impianto per
la connessione alla rete elettrica degli impianti di cui alle lettere
b), c) e d) la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione
rimangono di competenza del soggetto richiedente la connessione;
n) impianto di rete per la connessione: porzione di impianto per la
connessione alla rete elettrica degli impianti di cui alle lettere b),
c) e d) di competenza del Gestore di rete sottoposto all'obbligo di
connessione di terzi ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79;
o) certificati verdi: diritti di cui al comma 3 dell'art. 11 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, rilasciati nell'ambito dell'applicazione
delle direttive di cui al comma 5 dell'art. 11 del medesimo decreto
legislativo.