Art. 1. Finalità
1. Il presente decreto, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria
ed internazionale vigente, nonché nel rispetto dei principi e criteri
direttivi stabiliti dall'articolo 43 della legge 1° marzo 2002, n. 39,
è finalizzato a:
a) promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili
alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
b) promuovere misure per il perseguimento degli obiettivi indicativi
nazionali di cui all'articolo 3, comma 1;
c) concorrere alla creazione delle basi per un futuro quadro comunitario
in materia;
d) favorire lo sviluppo di impianti di microgenerazione elettrica alimentati
da fonti rinnovabili, in particolare per gli impieghi agricoli e per
le aree montane.
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