Art. 8.
Disposizioni specifiche per le centrali ibride
1. Il produttore che esercisce centrali ibride può chiedere al Gestore
della rete che la produzione imputabile delle medesime centrali abbia
il diritto alla precedenza nel dispacciamento, nel rispetto di quanto
disposto ai commi 2 e 3.
2. Il produttore può inoltrare al Gestore della rete la domanda per l'ottenimento
del diritto alla precedenza nel dispacciamento, nell'anno solare in corso,
qualora la stima della produzione imputabile di ciascuna centrale, nel
periodo per il quale è richiesta la precedenza nel dispacciamento, sia
superiore al 50% della produzione complessiva di energia elettrica dell'impianto
nello stesso periodo.
3. La priorità di dispacciamento è concessa dal Gestore della rete solo
per la produzione imputabile, sulla base di un programma settimanale di
producibilità complessiva e della relativa quota settimanale di producibilità
imputabile, dichiarata dal produttore al medesimo Gestore. La quota di
produzione settimanale imputabile deve garantire almeno il funzionamento
della centrale alla potenza di minimo tecnico. La disponibilità residua
della centrale non impegnata nella produzione imputabile è soggetta alle
regole di dispacciamento di merito economico in atto.
4. Qualora la condizione richiesta, di cui al comma 2, non venga effettivamente
rispettata, sono applicate le sanzioni previste dal regolamento del mercato
elettrico e della contrattazione dei certificati verdi approvato con decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data
9 maggio 2001, adottato ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, secondo le modalità stabilite dallo
stesso regolamento.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e 6 dell'articolo 12 si
applicano anche alla costruzione e all'esercizio di centrali ibride, inclusi
gli impianti operanti in co-combustione, di potenza termica inferiore
a 300 MW, qualora il produttore fornisca documentazione atta a dimostrare
che la producibilità imputabile, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
g), per il quinquennio successivo alla data prevista di entrata in esercizio
dell'impianto sia superiore al 50% della producibilità complessiva di
energia elettrica della centrale.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 14 si applicano alla costruzione
delle centrali ibride alle medesime condizioni di cui al comma 5. 7. La
produzione imputabile delle centrali ibride ha diritto al rilascio dei
certificati verdi nella misura e secondo le modalità stabilite dalle direttive
di cui al comma 5 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79.
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