1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata, adotta
uno o più decreti con i quali sono definiti i criteri per l'incentivazione
della produzione di energia elettrica dalla fonte solare.
2. I criteri di cui al comma 1, senza oneri per il bilancio dello Stato
e nel rispetto della normativa comunitaria vigente:
a) stabiliscono i requisiti dei soggetti che possono beneficiare dell'incentivazione;
b) stabiliscono i requisiti tecnici minimi dei componenti e degli impianti;
c) stabiliscono le condizioni per la cumulabilità dell'incentivazione
con altri incentivi;
d) stabiliscono le modalità per la determinazione dell'entità dell'incentivazione.
Per l'elettricità prodotta mediante conversione fotovoltaica della fonte
solare prevedono una specifica tariffa incentivante, di importo decrescente
e di durata tali da garantire una equa remunerazione dei costi di investimento
e di esercizio;
e) stabiliscono un obiettivo della potenza nominale da installare;
f) fissano, altresì, il limite massimo della potenza elettrica cumulativa
di tutti gli impianti che possono ottenere l'incentivazione;
g) possono prevedere l'utilizzo dei certificati verdi attribuiti al
Gestore della rete dall'articolo 11, comma 3, secondo periodo del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79.