Art. 6.
Disposizioni specifiche per gli impianti di potenza non superiore a 20
kW
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
l'Autorità per l'energia elettrica e il gas emana la disciplina delle
condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia
elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza
nominale non superiore a 20 kW.
2. Nell'ambito della disciplina di cui al comma 1 non è consentita la
vendita dell'energia elettrica prodotta dagli impianti alimentati da fonti
rinnovabili.
3. La disciplina di cui al comma 1 sostituisce ogni altro adempimento,
a carico dei soggetti che realizzano gli impianti, connesso all'accesso
e all'utilizzo della rete elettrica.
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