1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, è nominata,
senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una commissione di esperti
che, entro un anno dall'insediamento, predispone una relazione con la
quale sono indicati:
a) i distretti produttivi nei quali sono prodotti rifiuti e residui
di lavorazione del legno non destinati rispettivamente ad attività di
riciclo o riutilizzo, unitamente alle condizioni tecniche, economiche,
normative ed organizzative, nonché alle modalità per la valorizzazione
energetica di detti rifiuti e residui;
b) le condizioni tecniche, economiche, normative ed organizzative per
la valorizzazione energetica degli scarti della manutenzione boschiva,
delle aree verdi, delle alberature stradali e delle industrie agroalimentari;
c) le aree agricole, anche a rischio di dissesto idrogeologico e le
aree golenali sulle quali è possibile intervenire mediante messa a dimora
di colture da destinare a scopi energetici nonché le modalità e le condizioni
tecniche, economiche, normative ed organizzative per l'attuazione degli
interventi;
d) le aree agricole nelle quali sono prodotti residui agricoli non
destinati all'attività di riutilizzo, unitamente alle condizioni tecniche,
economiche, normative ed organizzative, nonché alle modalità, per la
valorizzazione energetica di detti residui;
e) gli incrementi netti di produzione annua di biomassa utilizzabili
a scopi energetici, ottenibili dalle aree da destinare, ai sensi della
legge 1° giugno 2002, n. 120, all'aumento degli assorbimenti di gas
a effetto serra mediante attività forestali;
f) i criteri e le modalità per la valorizzazione energetica dei gas
residuati dai processi di depurazione e del biogas, in particolare da
attività zootecniche;
g) le condizioni per la promozione prioritaria degli impianti cogenerativi
di potenza elettrica inferiore a 5 MW;
h) le innovazioni tecnologiche eventualmente necessarie per l'attuazione
delle proposte di cui alle precedenti lettere.
2. La commissione di cui al comma 1 ha sede presso il Ministero delle
politiche agricole e forestali ed è composta da un membro designato dal
Ministero delle politiche agricole e forestali, che la presiede, da un
membro designato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
da un membro designato dal Ministero delle attività produttive, da un
membro designato dal Ministero