Art. 20.
Disposizioni transitorie, finanziarie e finali
1. Dal 1° gennaio 2004 e fino alla data di entrata a regime del mercato
elettrico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79, al produttore che cede l'energia elettrica di cui all'articolo
13, com-ma 3, è riconosciuto il prezzo fissato dall'Autorità per l'energia
elettrica e il gas per l'energia elettrica all'ingrosso alle imprese distributrici
per la vendita ai clienti del mercato vincolato. Con proprio decreto,
il Ministro delle attività produttive fissa, ai soli fini del presente
decreto legislativo, la data di entrata a regime del mercato elettrico
di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
2. In deroga a quanto stabilito all'articolo 8, comma 7, l'elettricità
prodotta dalle centrali ibride, anche operanti in co-combustione, che
impiegano farine animali oggetto di smaltimento ai sensi del decreto-legge
11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 9 marzo
2001, n. 49, ha diritto, per i soli anni dal 2003 al 2007, al rilascio
dei certificati verdi sul 100% della produzione imputabile.
3. I soggetti che importano energia elettrica da Stati membri dell'Unione
europea, sottoposti all'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, possono richiedere al Gestore della rete, relativamente
alla quota di elettricità importata prodotta da fonti rinnovabili, l'esenzione
dal medesimo obbligo. La richiesta è corredata almeno da copia conforme
della garanzia di origine rilasciata, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva
2001/77/CE, nel Paese ove è ubicato l'impianto di produzione. In caso
di importazione di elettricità da Paesi terzi, l'esenzione dal medesimo
obbligo, relativamente alla quota di elettricità importata prodotta da
fonti rinnovabili, è subordinata alla stipula di un accordo tra il Ministero
delle attività produttive e il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e i competenti Ministeri dello Stato estero da cui l'elettricità
viene importata, che prevede che l'elettricità importata prodotta da fonti
rinnovabili è garantita come tale con le medesime modalità di cui all'articolo
5 della direttiva 2001/77/CE.
4. Ai fini del conseguimento degli obiettivi nazionali di cui alle relazioni
richiamate all'articolo 3, comma 1, i certificati verdi possono essere
rilasciati esclusivamente alla produzione di elettricità da impianti ubicati
sul territorio nazionale, ovvero alle importazioni di elettricità da fonti
rinnovabili esclusivamente provenienti da Paesi che adottino strumenti
di promozione ed incentivazione delle fonti rinnovabili analoghi a quelli
vigenti in Italia e riconoscano la stessa possibilità ad impianti ubicati
sul territorio italiano, sulla base di accordi stipulati tra il Ministero
delle attività produttive e il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e i competenti Ministeri del Paese estero da cui l'elettricità
da fonti rinnovabili viene importata.
5. Il periodo di riconoscimento dei certificati verdi è fissato in otto
anni, al netto dei periodi di fermata degli impianti causati da eventi
calamitosi dichiarati tali dalle autorità competenti.
6. Al fine di promuovere in misura adeguata la produzione di elettricità
da impianti alimentati da biomassa e da rifiuti, ad esclusione di quella
prodotta da centrali ibride, con il decreto di cui al comma 8, il periodo
di riconoscimento dei certificati verdi di cui al comma 5 può essere elevato,
anche mediante rilascio, dal nono anno, di certificati verdi su una quota
dell'energia elettrica prodotta anche tenuto conto di quanto previsto
al precedente art. 17. Al medesimo fine, possono anche essere utilizzati
i certificati verdi attribuiti al Gestore della rete dall'articolo 11,
comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
La predetta elevazione del periodo di riconoscimento dei certificati verdi
non può essere concessa per la produzione di energia elettrica da impianti
che hanno beneficiato di incentivi pubblici in conto capitale.
7. I certificati verdi rilasciati per la produzione di energia elettrica
in un dato anno possono essere usati per ottemperare all'obbligo, di cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, relativo
anche ai successivi due anni.
8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento,
con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono aggiornate
le direttive di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79.
9. Fino all'entrata in vigore delle direttive di cui all'articolo 14,
comma 1, si applicano le disposizioni vigenti.
10. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato ovvero minori entrate.
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