Art. 18.
Cumulabilità di incentivi
1. La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti
rinnovabili e da rifiuti che ottiene i certificati verdi non può ottenere
i titoli derivanti dalla applicazione delle disposizioni attuative dell'articolo
9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, né i titoli
derivanti dall'applicazione delle disposizioni attuative dell'articolo
16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
2. La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da biodiesel
che abbia ottenuto l'esenzione dall'accisa ai sensi dell'articolo 21 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, o da altro provvedimento di analogo contenuto,
non può ottenere i certificati verdi, né i titoli derivanti dalla applicazione
delle disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, ovvero dall'applicazione delle disposizioni attuative
dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164.
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