Art. 17.
Inclusione dei rifiuti tra le fonti energetiche ammesse a beneficiare
del regime riservato alle fonti rinnovabili
1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 43, com-ma 1, lettera e),
della legge 1° marzo 2002, n. 39, e nel rispetto della gerarchia di trattamento
dei rifiuti di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono
ammessi a beneficiare del regime riservato alle fonti energetiche rinnovabili
i rifiuti, ivi compresa, anche tramite il ricorso a misure promozionali,
la frazione non biodegradabile ed i combustibili derivati dai rifiuti,
di cui ai decreti previsti dagli articoli 31 e 33 del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 92 e alle norme tecniche UNI 9903-1. Pertanto, agli
impianti, ivi incluse le centrali ibride, alimentati dai suddetti rifiuti
e combustibili, si applicano le disposizioni del presente decreto, fatta
eccezione, limitatamente alla frazione non biodegradabile, di quanto previsto
all'articolo 11. Sono fatti salvi i diritti acquisiti a seguito dell'applicazione
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
e successivi provvedimenti attuativi.
2. Sono escluse dal regime riservato alle fonti rinnovabili:
a) le fonti assimilate alle fonti rinnovabili, di cui all'articolo
1, comma 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 10;
b) i beni, i prodotti e le sostanze derivanti da processi il cui scopo
primario sia la produzione di vettori energetici o di energia;
c) i prodotti energetici che non rispettano le caratteristiche definite
nel del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002,
e successive modifiche ed integrazioni.
3. Fermo restando quanto disposto ai commi 1 e 2, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle
attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, sentite le competenti Commissioni parlamentari
e d'intesa con la Conferenza unificata, adotta un decreto con il quale
sono individuati gli ulteriori rifiuti e combustibili derivati dai rifiuti
ammessi a beneficiare, anche tramite il ricorso a misure promozionali,
del regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili. Il medesimo decreto
stabilisce altresì:
a) i valori di emissione consentiti alle diverse tipologie di impianto
utilizzanti i predetti rifiuti e combustibili derivati dai rifiuti;
b) le modalità con le quali viene assicurato il rispetto della gerarchia
comunitaria di trattamento dei rifiuti, di cui al decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, in particolare per i rifiuti a base di biomassa.
4. Fatto salvo quanto disposto al comma 1, l'ammissione dei rifiuti e
dei combustibili derivati dai rifiuti al regime giuridico riservato alle
fonti rinnovabili è subordinata all'entrata in vigore del decreto di cui
al comma 3.
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