Art. 16.
Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili e l'efficienza negli usi
finali dell'energia
1. È istituito l'Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili e l'efficienza
negli usi finali dell'energia. L'Osservatorio, svolge attività di monitoraggio
e consultazione sulle fonti rinnovabili e sull'efficienza negli usi finali
dell'energia, allo scopo di:
a) verificare la coerenza tra le misure incentivanti e normative promosse
a livello statale e a livello regionale;
b) effettuare il monitoraggio delle iniziative di sviluppo del settore;
c) valutare gli effetti delle misure di sostegno, nell'ambito delle
politiche e misure nazionali per la riduzione delle emissioni dei gas
serra;
d) esaminare le prestazioni delle varie tecnologie;
e) effettuare periodiche audizioni degli operatori del settore;
f) proporre le misure e iniziative eventualmente necessarie per migliorare
la previsione dei flussi di cassa dei progetti finalizzati alla costruzione
e all'esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili e di centrali
ibride;
g) proporre le misure e iniziative eventualmente necessarie per salvaguardare
la produzione di energia elettrica degli impianti alimentati a biomasse
e rifiuti, degli impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili
e degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza inferiore
a 10 MVA, prodotta successivamente alla scadenza delle convenzioni richiamate
all'articolo 13, commi 2 e 3, ovvero a seguito della cessazione del
diritto ai certificati verdi.
2. L'Osservatorio di cui al comma 1 è composto da non più di venti esperti
della materia di comprovata esperienza.
3. Con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e degli Affari regionali, sentita la Conferenza
unificata, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, sono nominati i membri l'Osservatorio
e ne sono organizzate le attività.
4. Il decreto stabilisce altresì le modalità di partecipazione di altre
amministrazioni nonché le modalità con le quali le attività di consultazione
e monitoraggio sono coordinate con quelle eseguite da altri organismi
di consultazione operanti nel settore energetico.
5. I membri dell'Osservatorio durano in carica cinque anni dalla data
di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3.
6. Le spese per il funzionamento dell'Osservatorio, trovano copertura,
nel limite massimo di 750.000 Euro all'anno, aggiornato annualmente in
relazione al tasso di inflazione, sulle tariffe per il trasporto dell'energia
elettrica, secondo modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica
e il gas, fatta salva la remunerazione del capitale riconosciuta al Gestore
della rete dalla regolazione tariffaria in vigore, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. L'esatta
quantificazione degli oneri finanziari di cui al presente comma è effettuata
nell'ambito del decreto di cui al comma 3.
7. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori
oneri per il bilancio dello Stato. Fermo restando quanto previsto al comma
6, le amministrazioni provvedono ai relativi adempimenti con le strutture
fisiche disponibili.
|