Art. 14.
Questioni attinenti il collegamento degli impianti alla rete elettrica
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
l'Autorità per l'energia elettrica e il gas emana specifiche direttive
relativamente alle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione
del servizio di connessione di impianti alimentati da fonti rinnovabili
alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV, i cui gestori
hanno obbligo di connessione di terzi.
2. Le direttive di cui al comma 1:
a) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, degli
standard tecnici per la realizzazione degli impianti di utenza e di
rete per la connessione;
b) fissano le procedure, i tempi e i criteri per la determinazione
dei costi, a carico del produttore, per l'espletamento di tutte le fasi
istruttorie necessarie per l'individuazione della soluzione definitiva
di connessione;
c) stabiliscono i criteri per la ripartizione dei costi di connessione
tra il nuovo produttore e il gestore di rete;
d) stabiliscono le regole nel cui rispetto gli impianti di rete per
la connessione possono essere realizzati interamente dal produttore,
individuando altresì i provvedimenti che il Gestore della rete deve
adottare al fine di definire i requisiti tecnici di detti impianti;
per i casi nei quali il produttore non intenda avvalersi di questa facoltà,
stabiliscono quali sono le iniziative che il gestore di rete deve adottare
al fine di ridurre i tempi di realizzazione;
e) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, delle
condizioni tecniche ed economiche necessarie per la realizzazione delle
eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture di rete per la connessione
di nuovi impianti;
f) definiscono le modalità di ripartizione dei costi fra tutti i produttori
che ne beneficiano delle eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture
di rete. Dette modalità, basate su criteri oggettivi, trasparenti e
non discriminatori tengono conto dei benefici che i produttori già connessi
e quelli collegatisi successivamente e gli stessi gestori di rete traggono
dalle connessioni.
3. I gestori di rete hanno l'obbligo di fornire al produttore che richiede
il collegamento alla rete di un impianto alimentato da fonti rinnovabili
le soluzioni atte a favorirne l'accesso alla rete, unitamente alle stime
dei costi e della relativa ripartizione, in conformità alla disciplina
di cui al comma 1.
4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas adotta i provvedimenti
eventualmente necessari per garantire che la tariffazione dei costi di
trasmissione e di distribuzione non penalizzi l'elettricità prodotta da
fonti energetiche rinnovabili, compresa quella prodotta in zone periferiche,
quali le regioni insulari e le regioni a bassa densità di popolazione.
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