Art. 13.
Questioni riguardanti la partecipazione al mercato elettrico
1. Fermo restando l'obbligo di utilizzazione prioritaria e il diritto
alla precedenza nel dispacciamento, di cui all'articolo 3, comma 3, e
all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
l'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili
è immessa nel sistema elettrico con le modalità indicate ai successivi
commi.
2. Per quanto concerne l'energia elettrica prodotta da impianti di potenza
uguale o superiore a 10 MVA alimentati da fonti rinnovabili, ad eccezione
di quella prodotta dagli impianti alimentati dalle fonti rinnovabili di
cui al primo periodo del comma 3 e di quella ceduta al Gestore della rete
nell'ambito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti
Cip 12 luglio 1989, n. 15/89, 14 novembre 1990, n. 34/90, 29 aprile 1992,
n. 6/92, nonché della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica
ed il gas 28 ottobre 1997, n. 108/1997, limitatamente agli impianti nuovi,
potenziati o rifatti, come definiti dagli articoli 1 e 4 della medesima
deliberazione, essa viene collocata sul mercato elettrico secondo la relativa
disciplina e nel rispetto delle regole di dispacciamento definite dal
Gestore della rete in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79.
3. Per quanto concerne l'energia elettrica prodotta da impianti alimentati
da fonti rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA, nonché da impianti
di potenza qualsiasi alimentati dalle fonti rinnovabili eolica, solare,
geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente,
per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, ad eccezione di
quella ceduta al Gestore della rete nell'ambito delle convenzioni in essere
stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip 12 luglio 1989, n. 15/89, 14
novembre 1990, n. 34/90, 29 aprile 1992, n. 6/92, nonché della deliberazione
dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas 28 ottobre 1997, n. 108/97,
limitatamente agli impianti nuovi, potenziati o rifatti, come definiti
dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione, essa è ritirata, su
richiesta del produttore, dal gestore di rete alla quale l'impianto è
collegato. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas determina le modalità
per il ritiro dell'energia elettrica di cui al presente comma facendo
riferimento a condizioni economiche di mercato.
4. Dopo la scadenza delle convenzioni di cui ai commi 2 e 3, l'energia
elettrica prodotta dagli impianti di cui al comma 2 viene ceduta al mercato.
Dopo la scadenza di tali convenzioni, l'energia elettrica di cui al comma
3 è ritirata dal gestore di rete cui l'impianto è collegato, secondo modalità
stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con riferimento
a condizioni economiche di mercato.
|
|
|