Art. 12.
Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative
1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili
alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai
sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.
2. Restano ferme le procedure di competenza del Mistero dell'interno
vigenti per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia
elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica,
potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti
dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi,
sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o
altro soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle
normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio
e del patrimonio storico-artistico. A tal fine la Conferenza dei servizi
è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda
di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui
all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, e successive modificazioni.
4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento
unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto
nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni.
Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire
l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, in ogni
caso, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico
del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto. Il termine
massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non
può comunque essere superiore a centottanta giorni.
5. All'installazione degli impianti di fonte rinnovabile di cui all'articolo
2, comma 2, lettere b) e c) per i quali non è previsto il rilascio di
alcuna autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai commi 3
e 4.
6. L'autorizzazione non può essere subordinata né prevedere misure di
compensazione a favore delle regioni e delle province.
7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo
2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate
agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere
conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo,
con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari
locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale
e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli
7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo
14.
8. Gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza complessiva
non superiore a 3 MW termici, sempre che ubicati all'interno di impianti
di smaltimento rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati
dai processi di depurazione e biogas, nel rispetto delle norme tecniche
e prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo
31 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono, ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, attività ad inquinamento atmosferico
poco significativo ed il loro esercizio non richiede autorizzazione. È
conseguentemente aggiornato l'elenco delle attività ad inquinamento atmosferico
poco significativo di cui all'allegato I al decreto del Presidente della
Repubblica 25 luglio 1991.
9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche in assenza
della ripartizione di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, nonché di quanto
disposto al comma 10.
10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività
produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano
le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3.
Tali linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto
inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici,
nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere
alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche
tipologie di impianti.
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