Art. 11.
Garanzia di origine dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili
1. L'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili
e la produzione imputabile da impianti misti ha diritto al rilascio, su
richiesta del produttore, della «garanzia di origine di elettricità prodotta
da fonti energetiche rinnovabili», nel seguito denominata «garanzia di
origine».
2. Il Gestore della rete è il soggetto designato, ai sensi del presente
decreto, al rilascio della garanzia di origine di cui al comma 1, nonché
dei certificati verdi.
3. La garanzia di origine è rilasciata qualora la produzione annua, ovvero
la produzione imputabile, sia non inferiore a 100 MWh, arrotondata con
criterio commerciale.
4. Nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui all'articolo
2, comma 1, lettere b) e c), la produzione per la quale spetta il rilascio
della garanzia di origine coincide con quella dichiarata annualmente dal
produttore all'ufficio tecnico di finanza.
5. Nel caso di centrali ibride, la produzione imputabile è comunicata
annualmente dal produttore, ai fini del rilascio della garanzia di origine,
mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà firmata dal legale
rappresentante, ai sensi degli articoli 21, 38 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
6. La garanzia di origine riporta l'ubicazione dell'impianto, la fonte
energetica rinnovabile da cui è stata prodotta l'elettricità, la tecnologia
utilizzata, la potenza nominale dell'impianto, la produzione netta di
energia elettrica, ovvero, nel caso di centrali ibride, la produzione
imputabile, riferite a ciascun anno solare. Su richiesta del produttore
e qualora ne ricorrano i requisiti, essa riporta, inoltre, l'indicazione
di avvenuto ottenimento dei certificati verdi o di altro titolo rilasciato
nell'ambito delle regole e modalità di sistemi di certificazione di energia
da fonti rinnovabili nazionali e internazionali, coerenti con le disposizioni
della direttiva 2001/77/CE e riconosciuti dal Gestore della rete.
7. La garanzia di origine è utilizzabile dai produttori ai quali viene
rilasciata esclusivamente affinché essi possano dimostrare che l'elettricità
così garantita è prodotta da fonti energetiche rinnovabili ai sensi del
presente decreto.
8. Fatte salve le disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
il Gestore della rete istituisce un sistema informatico ad accesso controllato,
anche al fine di consentire la verifica dei dati contenuti nella garanzia
di origine di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili.
9. L'emissione, da parte del Gestore della rete, della garanzia di origine,
dei certificati verdi o di altro titolo ai sensi del comma 6, è subordinata
alla verifica della attendibilità dei dati forniti dal richiedente e della
loro conformità alle disposizioni del presente decreto e del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, e successive disposizioni applicative. A tali scopi,
il Gestore della rete può disporre controlli sugli impianti in esercizio
o in costruzione, anche avvalendosi della collaborazione di altri organismi.
10. La garanzia di origine di elettricità prodotta da fonti energetiche
rinnovabili rilasciata in altri Stati membri dell'Unione europea a seguito
del recepimento della direttiva 2001/77/CE, è riconosciuta anche in Italia.
11. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio sono definite
le condizioni e le modalità di riconoscimento della garanzia di origine
di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili rilasciata da
Stati esteri con cui esistano accordi internazionali bilaterali in materia.
12. Nell'espletamento delle funzioni assegnate dal presente articolo
e sempreché compatibili con il presente decreto, il Gestore della rete
salvaguarda le procedure introdotte con l'articolo 11 del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, e successivi provvedimenti attuativi.
13. La garanzia di origine sostituisce la certificazione di provenienza
definita nell'ambito delle direttive di cui al comma 5 dell'articolo 11
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
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