Art. 10.
Obiettivi indicativi regionali
1. La Conferenza unificata concorre alla definizione degli obiettivi
nazionali di cui all'articolo 3, comma 1 e ne effettua la ripartizione
tra le regioni tenendo conto delle risorse di fonti energetiche rinnovabili
sfruttabili in ciascun contesto territoriale.
2. La Conferenza unificata può aggiornare la ripartizione di cui al comma
1 in relazione ai progressi delle conoscenze relative alle risorse di
fonti energetiche rinnovabili sfruttabili in ciascun contesto territoriale
e all'evoluzione dello stato dell'arte delle tecnologie di conversione.
3. Le regioni possono adottare misure per promuovere l'aumento del consumo
di elettricità da fonti rinnovabili nei rispettivi territori, aggiuntive
rispetto a quelle nazionali.
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