TITOLO VI
GARANZIE COSTITUZIONALI
Sezione I
La Corte Costituzionale.
La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale
delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle
Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato
e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica,
a norma della Costituzione.
Art. 135.
La Corte costituzionale è composta di quindici
giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un
terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature
ordinaria ed amministrative.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i
magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed
amministrative, i professori ordinari di università in materie
giuridiche e gli avvocati dopo venti anni desercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per
nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento,
e non possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa
dalla carica e dallesercizio delle funzioni.
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme
stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio,
ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dallufficio
di giudice.
Lufficio di giudice della Corte è incompatibile
con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con
lesercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed
ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi daccusa contro il Presidente della Repubblica,
intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti
a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per leleggibilità
a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione
con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.
Art. 136.
Quando la Corte dichiara lillegittimità costituzionale
di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa
di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
La decisione della Corte è pubblicata e comunicata
alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove
lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.
Art. 137.
Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le
forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità
costituzionale, e le garanzie dindipendenza dei giudici della
Corte.
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie
per la costituzione e il funzionamento della Corte.
Contro le decisioni della Corte costituzionale non è
ammessa alcuna impugnazione.
Sezione II
Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali.
Art. 138.
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi
costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni
ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza
assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare
quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda
un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque
Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata,
se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata
approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza
di due terzi dei suoi componenti.
Art. 139.
La forma repubblicana non può essere oggetto di
revisione costituzionale.