DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
I
Con lentrata in vigore della Costituzione il Capo
provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della
Repubblica e ne assume il titolo.
II
Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica
non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione
soltanto i componenti delle due Camere.
III
Per la prima composizione del Senato della Repubblica
sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica,
i deputati dellAssemblea Costituente che posseggono i requisiti
di legge per essere senatori e che:
sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di
Assemblee legislative;
hanno fatto parte del disciolto Senato;
hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella allAssemblea
Costituente;
sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera
dei deputati del 9 novembre 1926;
hanno scontato la pena della reclusione non inferiore
a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista
per la difesa dello Stato.
Sono nominati altresì senatori, con decreto del
Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno
fatto parte della Consulta Nazionale.
Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare
prima della firma del decreto di nomina. Laccettazione della candidatura
alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.
IV
Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato
come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli
compete in base alla sua popolazione.
V
La disposizione dellart. 80 della Costituzione,
per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle
finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione
delle Camere.
VI
Entro cinque anni dallentrata in vigore della Costituzione
si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente
esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte
dei conti e dei tribunali militari.
Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge
al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione allarticolo
111.
VII
Fino a quando non sia emanata la nuova legge sullordinamento
giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad
osservarsi le norme dellordinamento vigente.
Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale,
la decisione delle controversie indicate nellarticolo 134 ha luogo
nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti allentrata in
vigore della Costituzione.
VIII
Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi
delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dallentrata
in vigore della Costituzione.
Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica
amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle
Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione
delle funzioni amministrative fra gli enti locali restano alle Provincie
ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui
le Regioni deleghino loro lesercizio.
Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni
di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni
centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione
dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità,
trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.
IX
La Repubblica, entro tre anni dallentrata in vigore
della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie
locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.
X
Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui allart.
116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della
parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche
in conformità con lart. 6.
XI
Fino a cinque anni dallentrata in vigore della Costituzione
si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione
dellelenco di cui allart. 131, anche senza il concorso delle
condizioni richieste dal primo comma dellarticolo 132, fermo rimanendo
tuttavia lobbligo di sentire le popolazioni interessate.
XII
È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi
forma, del disciolto partito fascista.
In deroga allarticolo 48, sono stabilite con legge,
per non oltre un quinquennio dallentrata in vigore della Costituzione,
limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità
per i capi responsabili del regime fascista.
XIII
I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re
di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono
avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali
sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.
XIV
I titoli nobiliari non sono riconosciuti.
I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922
valgono come parte del nome.
LOrdine mauriziano è conservato come ente
ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.
La legge regola la soppressione della Consulta araldica.
XV
Con lentrata in vigore della Costituzione si ha
per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno
1944, n. 151, sullordinamento provvisorio dello Stato.
XVI
Entro un anno dallentrata in vigore della Costituzione
si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti
leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente
abrogate.
XVII
LAssemblea Costituente sarà convocata dal
suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge
per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali
speciali e sulla legge per la stampa.
Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, lAssemblea
Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità
di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli
2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo
16 marzo 1946, n. 98.
In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione.
Quelle legislative rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi,
con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.
I deputati possono presentare al Governo interrogazioni
con richiesta di risposta scritta.
LAssemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo
comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su
richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.
XVIII
La presente Costituzione è promulgata dal Capo
provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da
parte dellAssemblea Costituente, ed entra in vigore il 1°
gennaio 1948.
Il testo della Costituzione è depositato nella
sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto,
durante tutto lanno 1948, affinché ogni cittadino possa
prenderne cognizione.
La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.
La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata
come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli
organi dello Stato.