MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 28 luglio 2005
Criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante
conversione fotovoltaica della fonte solare.
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO Premesso che
l'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,
recante attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel
mercato interno dell'elettricita', stabilisce che il Ministro delle
attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata, adotta
uno o piu' decreti con i quali sono definiti i criteri per l'incentivazione
della produzione di energia elettrica dalla fonte solare; Premesso che
l'art. 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387, stabilisce che per l'elettricita' prodotta mediante conversione
fotovoltaica della fonte solare i criteri per l'incentivazione prevedono
una specifica tariffa incentivante, di importo decrescente e di durata
tali da garantire una equa remunerazione dei costi di investimento e
di esercizio; Visto l'art. 15 della legge 18 aprile 2005, n. 62, che
delega il Governo ad attuare la direttiva 2003/54/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni
per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva
96/92/CE, e in particolare il comma 1, lettera f); Visto il decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE
recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica,
e successive modificazioni e aggiornamenti; Visto l'art. 6 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante disposizioni specifiche
per gli impianti di potenza non superiore a 20 kW; Visto l'art. 12 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante razionalizzazione
e semplificazione delle procedure autorizzative; Vista la deliberazione
del Comitato interministeriale per la programmazione economica 6 agosto
1999, n. 126, di approvazione del libro bianco per la valorizzazione
energetica delle fonti rinnovabili; Vista la deliberazione del Comitato
interministeriale per la programmazione economica 19 dicembre 2003,
n. 123, di revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali
di riduzione delle emissioni dei gas serra (legge n. 120/2002); Vista
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 6 dicembre
2000, n. 224/00, che disciplina le condizioni tecnico-economiche del
servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti
fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 20 kW; Considerata
l'intesa della Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, resa nella seduta del 14 luglio 2005; Ritenuto
opportuno definire criteri e misure per l'incentivazione della produzione
di energia elettrica dalla fonte solare mediante conversione fotovoltaica;
Ritenuto opportuno definire tariffe incentivanti, valorizzando la disciplina
dello scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti
alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale non superiore a
20 kW, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387; Ritenuto opportuno definire tariffe incentivanti per l'energia
elettrica prodotta da impianti di potenza superiore a 20 kW e non superiore
a 50 kW; Ritenuto necessario, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera
f), della legge 18 aprile 2005, n. 62, introdurre meccanismi di gara
per l'incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte
solare mediante conversione fotovoltaica, limitatamente agli impianti
di potenza nominale superiore a 50 kW; Emana il seguente decreto:
Art. 1. Finalita' 1. Con il presente
decreto sono definiti i criteri per l'incentivazione della produzione
di energia elettrica da impianti fotovoltaici in attuazione dell'art.
7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, tenuto conto dell'art.
15, comma 1, lettera f), della legge 18 aprile 2005, n. 62.
Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente
decreto valgono le definizioni riportate all'art. 2 del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, escluso il comma 15, nonche' le definizioni riportate
all'art. 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ed inoltre
le seguenti: a) impianto o sistema fotovoltaico e' un impianto di produzione
di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare,
tramite l'effetto fotovoltaico; esso e' composto principalmente da un
insieme di moduli fotovoltaici, uno o piu' convertitori della corrente
continua in corrente alternata e altri componenti minori; b) potenza
nominale (o massima, o di picco, o di targa) dell'impianto fotovoltaico
e' la potenza elettrica dell'impianto, determinata dalla somma delle
singole potenze nominali (o massime, o di picco, o di targa) di ciascun
modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle
condizioni nominali, come definite alla lettera d); c) energia elettrica
prodotta da un impianto fotovoltaico e' l'energia elettrica misurata
all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente
alternata, resa disponibile alle utenze elettriche del soggetto responsabile
e/o immessa nella rete elettrica; d) condizioni nominali sono le condizioni
di temperatura e di irraggiamento solare, nelle quali sono rilevate
le prestazioni dei moduli fotovoltaici, come definite nelle norme CEI
EN 60904-1 di cui all'allegato 1; e) punto di connessione e' il punto
della rete elettrica, di competenza del gestore di rete, nel quale l'impianto
fotovoltaico viene collegato alla rete elettrica; f) data di entrata
in esercizio di un impianto fotovoltaico e' la data, comunicata dal
soggetto responsabile, di cui alla lettera g), al gestore di rete e
al soggetto attuatore, di cui alla lettera h), da cui decorre il riconoscimento
delle tariffe incentivanti di cui all'art. 7, comma 7; g) soggetto responsabile
e' il soggetto, avente i requisiti di cui all'art. 3, responsabile della
realizzazione e dell'esercizio dell'impianto, nel rispetto delle disposizioni
del presente decreto, e che ha diritto a richiedere e ottenere le tariffe
incentivanti di cui all'art. 7, comma 7; h) soggetto attuatore e' il
soggetto di cui all'art. 9, comma 2; i) potenziamento e' l'intervento
tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno cinque
anni, tale da consentire una produzione aggiuntiva dell'impianto medesimo,
come definita alla lettera j); j) produzione aggiuntiva di un impianto
e' l'aumento, ottenuto a seguito di un potenziamento ed espresso in
kWh, dell'energia elettrica prodotta annualmente, di cui alla lettera
c), rispetto alla produzione annua media prima dell'intervento, come
definita alla lettera k); k) produzione annua media di un impianto e'
la media aritmetica, espressa in kWh, dei valori dell'energia elettrica
effettivamente prodotta, di cui alla lettera c), negli ultimi cinque
anni solari, al netto di eventuali periodi di fermata dell'impianto
eccedenti le ordinarie esigenze manutentive; l) rifacimento totale e'
l'intervento impiantistico-tecnologico eseguito su un impianto entrato
in esercizio da almeno venti anni che comporta la sostituzione con componenti
nuovi almeno di tutti i moduli fotovoltaici e del gruppo di conversione
della corrente continua in corrente alternata.
Art. 3. Requisiti dei soggetti che possono beneficiare
dell'incentivazione 1. Beneficiano dell'incentivazione alla
produzione di energia elettrica, ottenuta dagli impianti di cui all'art.
5, le persone fisiche e giuridiche, ivi inclusi i soggetti pubblici
e i condomini di edifici, responsabili dei medesimi impianti, progettati,
realizzati ed eserciti in conformita' alle disposizioni del presente
decreto, che presentano richiesta di scambio sul posto dell'energia
elettrica prodotta dai medesimi impianti fotovoltaici. 2. Beneficiano
dell'incentivazione alla produzione di energia elettrica ottenuta dagli
impianti di cui all'art. 6, le persone fisiche e giuridiche, ivi inclusi
i soggetti pubblici e i condomini di edifici, responsabili dei medesimi
impianti, progettati, realizzati ed eserciti in conformita' alle disposizioni
del presente decreto.
Art. 4. Requisiti tecnici minimi dei componenti
e degli impianti 1. Possono accedere all'incentivazione alla
produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica dell'energia
solare, di cui al presente decreto, gli impianti fotovoltaici di potenza
nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 1000 kW collegati alla
rete elettrica, ivi incluse le piccole reti isolate di cui all'art.
2, comma 17, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, entrati in
esercizio, a seguito di nuova costruzione o rifacimento totale, in data
successiva al 30 settembre 2005, i cui soggetti responsabili inoltrano
la domanda di accesso alle tariffe incentivanti in conformita' all'art.
7. 2. Possono accedere all'incentivazione alla produzione di energia
elettrica mediante conversione fotovoltaica dell'energia solare, di
cui al presente decreto, gli impianti fotovoltaici collegati alla rete
elettrica, ivi incluse le piccole reti isolate di cui all'art. 2, comma
17, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, entrati in esercizio,
a seguito di potenziamento, in data successiva 30 settembre 2005, limitatamente
alla produzione aggiuntiva ottenuta a seguito dell'intervento di potenziamento,
i cui soggetti responsabili inoltrano la domanda di accesso alle tariffe
incentivanti in conformita' all'art. 7. 3. Ai fini dell'accesso all'incentivazione
alla produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica
dell'energia solare, di cui al presente decreto, gli impianti fotovoltaici
e i relativi componenti devono essere realizzati nel rispetto delle
norme tecniche richiamate in allegato 1. 4. Gli impianti di cui all'art.
6, comma 3, devono essere realizzati con componenti che assicurino l'osservanza
delle due seguenti condizioni: a) Pcc > 0,85 * Pnom * I/Istc, dove:
Pcc e' la potenza in corrente continua misurata all'uscita del generatore
fotovoltaico, con precisione migliore del ± 2%, Pnom e' la potenza
nominale del generatore fotovoltaico; I e' l'irraggiamento [W/m2] misurato
sul piano dei moduli, con precisione migliore del ± 3%; Istc,
pari a 1000 W/m2, e' l'irraggiamento in condizioni di prova standard;
Tale condizione deve essere verificata per I > 600 W/m2. b) Pca >
0,9 * Pcc, dove: Pca e' la potenza attiva in corrente alternata misurata
all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente
alternata, con precisione migliore del 2%. Tale condizione deve essere
verificata per Pca > 90% della potenza di targa del gruppo di conversione
della corrente continua in corrente alternata. 5. Gli impianti di cui
all'art. 5 devono essere collegati alla rete elettrica in bassa o media
tensione.
Art. 5. Criteri per la determinazione dell'entita'
dell'incentivazione per gli impianti fotovoltaici di potenza nominale
non superiore a 20 kW. 1. L'energia elettrica prodotta da impianti
fotovoltaici di potenza nominale non superiore a 20 kW beneficia della
disciplina di cui all'art. 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387. 2. L'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di
potenza nominale non superiore a 20 kW, muniti di idonei sistemi per
la misurazione dell'energia prodotta, ha diritto, nel rispetto delle
disposizioni dell'art. 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387, e del presente decreto, ad una tariffa incentivante il cui valore
e' stabilito come segue: a) impianti per i quali la domanda di cui all'art.
7, comma 1, e' stata inoltrata nel 2005 e nel 2006: 0,445 euro/kWh per
un periodo di venti anni; b) impianti per i quali la domanda di cui
all'art. 7, comma 1, e' stata inoltrata negli anni successivi al 2006:
il valore della tariffa incentivante di cui alla lettera a) e' decurtato
del 2 %, con arrotondamento alla terza cifra decimale, per ciascuno
degli anni successivi al 2006, fermo restando il periodo di venti anni.
3. Le tariffe di cui al comma 2 sono riconosciute nel limite massimo
di potenza nominale cumulata di cui all'art. 12, comma 2. Tale limite
include la potenza nominale cumulata degli impianti di cui all'art.
6, comma 2. 4. Al termine del periodo di diritto alla tariffa incentivante,
di cui al comma 2, continua ad applicarsi la disciplina richiamata al
comma 1. 5. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina richiamata
al comma 1 si applica la disciplina di cui alla deliberazione dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas 6 dicembre 2000, n. 224/00. In tale
ambito, il soggetto responsabile, di cui all'art. 2, comma 1, lettera
g), coincide con il richiedente, di cui all'art. 1, lettera k), della
predetta deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
6 dicembre 2000, n. 224/00.
Art. 6. Criteri per la determinazione dell'entita'
dell'incentivazione per gli impianti fotovoltaici di potenza nominale
superiore a 20 kW. 1. L'energia elettrica prodotta da impianti
fotovoltaici di potenza nominale superiore a 20 kW, immessa nella rete
elettrica, e' ritirata con le modalita' e alle condizioni fissate dall'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'art. 13, comma 3, del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. 2. In aggiunta al riconoscimento
delle condizioni di cui al comma 1, l'energia elettrica prodotta da
impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 20 kW e non superiore
a 50 kW, immessa in tutto o in parte nella rete elettrica, ha diritto,
nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, a una tariffa
incentivante i cui valori sono stabiliti come segue: a) impianti per
i quali la domanda di cui all'art. 7, comma 1, e' stata inoltrata nel
2005 e nel 2006: 0,460 euro/kWh per un periodo di venti anni; b) impianti
per i quali la domanda di cui all'art. 7, comma 1, e' stata inoltrata
negli anni successivi al 2006: il valore della tariffa incentivante
di cui alla lettera a) e' decurtato del 2 %, con arrotondamento alla
terza cifra decimale, per ciascuno degli anni successivi al 2006, fermo
restando il periodo di venti anni. 3. In aggiunta al riconoscimento
delle condizioni di cui al comma 1, l'energia elettrica prodotta da
impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 50 kW ed inferiore
a 1000 kW, immessa in tutto o in parte nella rete elettrica, ha diritto,
nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, a una tariffa
incentivante i cui valori massimi sono stabiliti come segue: a) impianti
per i quali la domanda di cui all'art. 7, comma 1, e' stata inoltrata
nel 2005 e nel 2006: 0,490 euro/kWh per un periodo di venti anni; b)
impianti per i quali la domanda di cui all'art. 7, comma 1, e' stata
inoltrata negli anni successivi al 2006: il valore della tariffa incentivante
di cui alla lettera a) e' decurtato del 2 %, con arrotondamento alla
terza cifra decimale, per ciascuno degli anni successivi al 2006, fermo
restando il periodo di venti anni. L'entita' della tariffa incentivante
effettivamente riconosciuta e' determinata con le modalita' di cui all'art.
7, nel limite massimo di potenza nominale cumulata di cui all'art. 12,
comma 3. 4. Al termine del periodo di diritto alla tariffa incentivante,
di cui ai commi 2 e 3, l'energia elettrica prodotta, immessa nella rete
elettrica, continua ad essere ritirata con le modalita' e alle condizioni
di cui al comma 1. 5. Sono fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa
fiscale in materia di produzione di energia elettrica. 6. L'aggiornamento
delle tariffe incentivanti di cui all'art. 5, comma 2, e all'art. 6,
commi 2 e 3, viene effettuato a decorrere dal primo gennaio di ogni
anno sulla base del tasso di variazione annuo, riferito ai dodici mesi
precendenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
rilevati dall'Istat.
Art. 7. Criteri di priorita' per l'accesso all'incentivazione
e modalita' per la determinazione dell'incentivazione effettivamente
riconosciuta. 1. Entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre
e il 31 dicembre di ciascun anno, il soggetto responsabile che intende
realizzare un impianto fotovoltaico e accedere alle tariffe incentivanti
di cui al presente decreto inoltra apposita domanda al soggetto attuatore.
Alla domanda e' allegato il progetto preliminare dell'impianto. Nel
caso di impianti di cui all'art. 6, comma 3, alla domanda e' allegata
anche la cauzione definitiva di cui al comma 9. 2. Il progetto preliminare
di cui al comma 1 include una scheda tecnica che riporta l'ubicazione
e la potenza nominale dell'impianto, la tensione in corrente continua
in ingresso al gruppo di conversione della corrente continua in corrente
alternata, la tensione in corrente alternata in uscita dal gruppo di
conversione della corrente continua in corrente alternata, le caratteristiche
dei moduli fotovoltaici, del gruppo di conversione della corrente continua
in corrente alternata, la produzione annua attesa di energia elettrica,
le modalita' con le quali viene assicurato il rispetto dei requisiti
tecnici di cui all'art. 4. 3. Nel caso di impianti di cui all'art. 6,
comma 3, alla domanda di cui al comma 1 e' allegata una busta chiusa
sigillata, nella quale il soggetto responsabile, con riferimento alla
potenza nominale dell'impianto e ai valori massimi delle tariffe incentivanti
vigenti nell'anno, di cui all'art. 6, comma 3, riporta il valore della
tariffa incentivante richiesta. 4. Entro i sessanta giorni successivi
alle scadenze previste per l'inoltro delle domande di cui al comma 1,
il soggetto attuatore, previa verifica di ammissibilita' delle domande
ricevute, redige l'elenco delle domande afferenti agli impianti di cui
all'art. 5 e all'art. 6, comma 2,aventi diritto alla tariffa incentivante,
ordinandole sulla base della data di ricevimento della domanda medesima,
fino al limite massimo di potenza nominale cumulata di cui all'art.
12, comma 2. 5. Entro i sessanta giorni successivi alle scadenze previste
per l'inoltro delle domande di cui al comma 1, il soggetto attuatore,
previa verifica di ammissibilita' delle domande ricevute, redige una
graduatoria delle domande afferenti agli impianti di cui all'art. 6,
comma 3, ordinandole sulla base del valore della tariffa incentivante
richiesta. Le tariffe incentivanti effettivamente riconosciute sono
determinate attribuendo priorita' alle domande con piu' basso valore
della tariffa incentivante richiesta, nel limite massimo di potenza
nominale cumulata di cui all'art. 12, comma 3. In caso di domande che
presentano pari valore della tariffa incentivante richiesta, la priorita'
tra le domande e' attribuita sulla base della data di inoltro della
domanda di cui al comma 1. 6. Le domande la cui inclusione nell'elenco
di cui al comma 4, ovvero nella graduatoria di cui al comma 5, comporta
il superamento dei limiti di potenza nominale cumulata di cui all'art.
12, commi 2 e 3, non hanno diritto al riconoscimento della tariffa incentivante.
7. Entro i novanta giorni successivi alle scadenze previste per l'inoltro
delle domande di cui al comma 1, il soggetto attuatore comunica l'esito
di cui ai commi 4 e 5 ai soggetti responsabili che hanno inoltrato la
domanda di cui al comma 1. Il soggetto attuatore comunica inoltre ai
soggetti aventi diritto, sulla base di quanto disposto al comma 5, all'art.
5, e all'art. 6, comma 2, l'entita' della tariffa incentivante effettivamente
riconosciuta per un periodo di venti anni a decorrere dalla data di
entrata in esercizio dell'impianto. 8. Alla tariffa riconosciuta ai
sensi del comma 7 si applicano le eventuali riduzioni di cui all'art.
10, comma 1. 9. Il soggetto responsabile degli impianti di cui all'art.
6, comma 3, e' tenuto a costituire una cauzione definitiva nella misura
di 1.500 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto, da prestarsi
sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata
da istituti bancari o assicurativi o da intermediari finanziari iscritti
nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 395, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita'
di rilascio di garanzie. La cauzione e' costituita a favore del soggetto
attuatore. La cauzione non e' dovuta se il soggetto responsabile e'
tenuto a prestare analoga forma di garanzia in attuazione di leggi speciali
o normative di settore. La cauzione e' costituita a titolo di penale
in caso di mancata realizzazione dell'impianto nei termini conclusivi
di cui all'art. 8, comma 3, nonche' di mancato rispetto dei termini
per l'entrata in esercizio dell'impianto medesimo, di cui all'art. 8,
comma 4. La cauzione cosi' prestata deve essere incondizionata ed a
prima richiesta e deve quindi espressamente contenere: a) la rinuncia
del beneficio alla preventiva escussione del debitore principale; b)
la rinuncia alla possibilita' del fideiussore di far valere il decorso
del termine di sei mesi entro il quale, nell'ipotesi di scadenza dell'obbligazione
principale, il creditore e' tenuto a proporre le proprie istanze avverso
il debitore, ai sensi dell'art. 1957 del codice civile; c) la sua operativita'
entro trenta giorni a semplice richiesta del soggetto attuatore. 10.
La mancata costituzione della cauzione nei termini di cui al comma 9
indicati comporta l'inammissibilita' della domanda di cui al comma 1.
Art. 8. Obblighi connessi alla realizzazione
dell'impianto 1. Entro i trenta giorni successivi alla data
di ricevimento della comunicazione di cui all'art. 7, comma 7, il soggetto
responsabile inoltra al gestore di rete il progetto preliminare dell'impianto,
di cui all'art. 7, comma 1, e richiede al medesimo gestore la connessione
alla rete ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, e di quanto previsto dall'art. 14 del decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387. Nel caso di impianti di cui all'art. 5, il
soggetto precisa che intende usufruire del servizio di scambio sul posto
per l'energia elettrica prodotta, in maniera conforme alla disciplina
di cui al comma 1, ovvero al comma 5, del medesimo art. 5. 2. Entro
i successivi trenta giorni, il gestore di rete comunica al soggetto
responsabile il punto di consegna. 3. In ogni caso, entro sei mesi ovvero,
per i soli impianti di cui all'art. 6, entro dodici mesi, dalla data
della comunicazione di cui all'art. 7, comma 7, il soggetto responsabile
da' inizio ai lavori di realizzazione dell'impianto, in conformita'
al progetto inoltrato al gestore di rete e al soggetto attuatore, nel
rispetto di quanto disposto all'art. 4, dandone comunicazione ai medesimi
soggetti. Entro dodici mesi ovvero, per i soli impianti di cui all'art.
6, entro ventiquattro mesi, dalla data della comunicazione di cui all'art.
7, comma 7, il soggetto responsabile conclude la realizzazione dell'impianto,
in conformita' al progetto inoltrato al gestore di rete e al soggetto
attuatore, nel rispetto di quanto disposto all'art. 4, dandone comunicazione
ai medesimi soggetti. A tale ultima comunicazione e' allegato il certificato
di collaudo dell'impianto. Il gestore di rete e' tenuto ad effettuare
la connessione dell'impianto alla rete elettrica entro trenta giorni
dalla data di ricevimento della predetta comunicazione di conclusione
dei lavori. 4. Il soggetto responsabile e' tenuto a comunicare al soggetto
attuatore, nonche' al gestore di rete, la data di entrata in esercizio
dell'impianto. In tutti i casi, tale data non puo' essere successiva
a sei mesi la data di conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto,
di cui al comma 3. 5. All'atto della comunicazione di entrata in esercizio
dell'impianto, di cui al comma 4, il soggetto responsabile e' tenuto
a trasmettere al medesimo soggetto attuatore dichiarazione giurata con
la quale sono forniti gli elementi per l'applicazione di quanto disposto
all'art. 10, commi da 1 a 5. Fatte salve le altre conseguenze disposte
dalla legge, la falsa dichiarazione comporta la decadenza dal diritto
alla tariffa incentivante sull'intera produzione e per l'intero periodo
di diritto alla stessa alla tariffa incentivante. 6. Il mancato rispetto
dei termini per l'inizio dei lavori di realizzazione e di conclusione
dei lavori di realizzazione dell'impianto, di cui al comma 3, comporta
la decadenza dal diritto alla tariffa incentivante, acquisito ai sensi
dell'art. 7, comma 7. Comporta altresi' la decadenza dal diritto alla
medesima tariffa incentivante il mancato rispetto dei termini per l'entrata
in esercizio dell'impianto, di cui al comma 4.
Art. 9. Modalita' per l'erogazione dell'incentivazione
1. Con propri provvedimenti l'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas determina le modalita' con le quali le risorse per l'erogazione
delle tariffe incentivanti di cui all'art. 7 trovano copertura nel gettito
della componente tariffaria A3, per la copertura degli oneri sostenuti
dal Gestore della rete ai sensi dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, di cui all'art. 52, comma 52.2, lettera b), dell'allegato
alla deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5, recante «testo integrato
delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per
l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita
dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e disposizioni
in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi». 2.
L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas individua il soggetto che
eroga le tariffe incentivanti ai sensi all'art. 7, le modalita' e le
condizioni per l'erogazione, ivi inclusa la verifica del rispetto delle
disposizioni degli articoli 4 e 10, tenuto conto di quanto disposto
agli articoli 12 e 13.
Art. 10. Condizioni per la cumulabilita' dell'incentivazione
con altri incentivi 1. Le tariffe incentivanti riconosciute
ai sensi dell'art. 7, comma 7, sono ridotte del 30% qualora il soggetto
che realizza l'impianto benefici della detrazione fiscale richiamata
all'art. 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche nel
caso di proroghe e modificazioni della medesima detrazione. 2. Le tariffe
incentivanti di cui al presente decreto non sono applicabili all'elettricita'
prodotta da impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano o siano
stati concessi incentivi pubblici in conto capitale, eccedenti il 20%
del costo dell'investimento. 3. In particolare, le tariffe incentivanti
di cui al presente decreto, non sono applicabili all'elettricita' prodotta
da impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano stati concessi
gli incentivi erogati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e dalle regioni e province autonome, nell'ambito del programma
«Tetti fotovoltaici» del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio, come definito dai decreti del Direttore del servizio
inquinamento atmosferico e rischi industriali dello stesso Ministero
< Fonti e bibliografia >