| 1. Ai fini del presente decreto
si intende per:
a) biocarburante: un carburante liquido o gassoso per i trasporti ricavato
dalla biomassa;
b) biomassa: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti
dall'agricoltura, comprendente sostanze vegetali e animali, dalla silvicoltura
e dalle industrie connesse, nonche' la parte biodegradabile dei rifiuti
industriali e urbani;
c) altri carburanti rinnovabili: carburanti rinnovabili, diversi dai biocarburanti,
originati da fonti energetiche rinnovabili come definite nel decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387, e
utilizzati per i trasporti;
d) tenore energetico: il potere calorifico inferiore di un carburante.
2. Sono considerati biocarburanti i prodotti di cui all'Allegato I.
3. Ai fini del presente decreto, l'immissione in consumo ha luogo al verificarsi
dei presupposti per il pagamento dell'accisa, anche per i prodotti destinati
ad usi esenti.
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DECRETO 128/2005
BIOCARBURANTI
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