| Allegato I (Articolo
2, comma 2)
1. Sono considerati biocarburanti i seguenti prodotti:
a) bioetanolo: etanolo ricavato dalla biomassa ovvero dalla parte biodegradabile
dei rifiuti, destinato ad essere usato come biocarburante;
b) biodiesel: estere metilico ricavato da un olio vegetale o animale,
di tipo diesel destinato ad essere usato come biocarburante;
c) biogas carburante: gas combustibile ricavato dalla biomassa ovvero
dalla parte biodegradabile dei rifiuti, che puo' esseretrattato in un
impianto di purificazione onde ottenere una qualita' analoga a quella
del gas naturale, al fine di essere usato come biocarburante o gas di
legna;
d) biometanolo: metanolo ricavato dalla biomassa destinato ad essere usato
come biocarburante;
e) biodimetiletere: etere dimetilico ricavato dalla biomassa destinato
ad essere usato come biocarburante;
f) bio-ETBE, etil-ter-butil-etere: ETBE prodotto partendo da bioetanolo.
La percentuale in volume di bio-ETBE considerata biocarburante ai fini
del presente decreto legislativo e' del 47 per
cento;
g) bio-MTBE, metil-ter-butil-etere: MTBE prodotto partendo da biometanolo.
La percentuale in volume di bio-MTBE considerata biocarburante ai fini
del presente decreto legislativo e' del 36 per
cento;
h) biocarburanti sintetici: idrocarburi sintetici o miscele di idrocarburi
sintetici prodotti a partire dalla biomassa:
i) bioidrogeno: idrogeno ricavato dalla biomassa ovvero dalla frazione
biodegradabile dei rifiuti destinato ad essere usato come biocarburante;
l) olio vegetale puro: olio prodotto da piante oleaginose mediante pressione,
estrazione o processi analoghi, greggio o raffinato ma chimicamente non
modificato, qualora compatibile con il
tipo di motore usato e con i corrispondenti requisiti in materia di emissioni.
Allegato II (Articolo 8, comma 4)
1. Anteriormente al 1° luglio di ogni anno sono comunicati alla Commissione:
a) le misure adottate per promuovere l'utilizzazione di biocarburanti
o di altri carburanti rinnovabili in sostituzione di carburante diesel
o di benzina nei trasporti;
b) le risorse nazionali assegnate alla produzione di biomassa per usi
energetici diversi dai trasporti;
c) il totale delle vendite di carburanti da trasporto e la quota dei biocarburanti,
puri o miscelati, e di altri carburanti rinnovabili immessi sul mercato
per l'anno precedente. Se del caso
sono segnalate le condizioni eccezionali nell'offerta di petrolio greggio
o di prodotti petroliferi che hanno influenzato la commercializzazione
dei biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili.
2. Nella prima relazione successiva all'entrata in vigore del presente
decreto e' inserito il livello dell'obiettivo nazionale indicativo per
la prima fase. Nella relazione riguardante l'anno 2006
e' inserito l'obiettivo indicativo nazionale per la seconda fase.
3. Nelle relazioni le differenziazioni dell'obiettivo nazionale rispetto
ai valori di riferimento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b),
della direttiva 2003/30/CE, sono motivate anche sugli
elementi seguenti:
a) fattori obiettivi quali il limitato potenziale nazionale di produzione
di biocarburanti a partire dalla biomassa;
b) l'ammontare delle risorse assegnate alla produzione di biomassa per
usi energetici diversi dai trasporti e le specifiche caratteristiche tecniche
o climatiche del mercato nazionale dei
carburanti per il trasporto;
c) politiche nazionali che assegnino risorse comparabili alla produzione
di altri carburanti per il trasporto basati su fonti energetiche rinnovabili
e che siano coerenti con gli obiettivi della
citata direttiva.
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DECRETO 128/2005
BIOCARBURANTI
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