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Articolo I-45: Principio dell'uguaglianza democratica
L'Unione rispetta, in tutte le sue attività, il principio dell'uguaglianza
dei cittadini, che beneficiano di uguale attenzione da parte delle sue
istituzioni, organi e organismi.
Articolo I-46: Principio della democrazia rappresentativa
1. Il funzionamento dell'Unione si fonda sul principio della democrazia
rappresentativa.
2. I cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell'Unione,
nel Parlamento europeo.
Gli Stati membri sono rappresentati nel Consiglio europeo dai rispettivi
capi di Stato e di governo e nel Consiglio dei ministri dai rispettivi
governi, a loro volta democraticamente responsabili dinanzi ai loro parlamenti
nazionali o dinanzi ai loro cittadini.
3. Ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione.
Le decisioni sono prese nella maniera il più possibile più
aperta e vicina al cittadino.
4. I partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza
politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione.
Articolo I-47: Principio della democrazia partecipativa
1. Le istituzioni danno ai cittadini e alle associazioni rappresentative,
attraverso gli opportuni canali, la possibilità di far conoscere
e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione
dell'Unione.
2. Le istituzioni dell'Unione mantengono un dialogo aperto, trasparente
e regolare con le
associazioni rappresentative e la società civile.
3. Al fine di assicurare la coerenza e la trasparenza delle azioni dell'Unione,
la Commissione procede ad ampie consultazioni delle parti interessate.
4. Cittadini dell'Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano
la cittadinanza di un
numero significativo di Stati membri, possono prendere l'iniziativa d'invitare
la Commissione, nell'ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta
appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario
un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione della Costituzione.
La legge europea determina le disposizioni relative alle procedure e alle
condizioni necessarie per la presentazione di una iniziativa dei cittadini,
incluso il numero minimo di Stati membri da cui devono provenire.
Articolo I-48: Le parti sociali e il dialogo sociale autonomo
L'Unione riconosce e promuove il ruolo delle parti sociali al suo livello,
tenendo conto della diversità dei sistemi nazionali. Essa facilita
il dialogo tra tali parti, nel rispetto della loro autonomia.
Il vertice sociale trilaterale per la crescita e l'occupazione contribuisce
al dialogo sociale.
Articolo I-49: Il mediatore europeo
Un mediatore europeo, eletto dal Parlamento europeo, riceve le denunce
riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni,
degli organi o organismi dell'Unione allr condizioni previste dalla Costituzione.
Egli istituisce tali denunce e riferisce al riguardo. Il mediatore europeo
esercita le sue funzioni in piena indipendenza.
Articolo I-50: Trasparenza dei lavori delle istituzioni, organi e organismi
dell'Unione
1. Al fine di promuovere il buon governo e garantire la partecipazione
della società civile, le istituzioni, organi e organismi dell'Unione
operano nel modo più trasparente possibile.
2. Il Parlamento europeo si riunisce in seduta pubblica, così come
il Consiglio allorché delibera e vota in relazione ad un progetto
di atto legislativo.
3. Qualsiasi cittadino dell'Unione o persona fisica o giuridica che risieda
o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere,
alle condizioni previste nella parte III, ai documenti delle istituzioni,
organi e organismi dell'Unione, a prescindere dal loro supporto.
La legge europea stabilisce i principi generali e le limitazioni a tutela
di interessi pubblici o privati applicabili al diritto di accesso a tali
documenti.
4. Ciascuna istituzione, organo o organismo stabilisce nel suo regolamento
interno disposizioni specifiche riguardanti l'accesso ai suoi documenti,
conformemente alla legge europea di cui al paragrafo 3.
Articolo I-51: Protezione dei dati di carattere personale
1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale
che la riguardano.
2. La legge o legge quadro europea stabilisce le norme relative alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere
personale da parte delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione,
e da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano
nel campo di applicazione del diritto dell'Unione, e le norme relative
alla libera circolazione di tali dati. Il rispetto di tali norme è
soggetto al controllo di autorità indipendenti.
Articolo I-52: Status delle chiese e delle organizzazioni non confessionali
1. L'Unione rispetta e non pregiudica lo status di cui godono negli Stati
membri, in virtù del diritto nazionale, le chiese e le associazioni
o comunità religiose.
2. L'Unione rispetta ugualmente lo status di cui godono, in virtù
del diritto nazionale, le organizzazioni filosofiche e non confessionali.
3. Riconoscendone l'identità e il contributo specifico, l'Unione
mantiene un dialogo aperto, trasparente e regolare con tali chiese e organizzazioni.
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