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Costituzione Europea - parte III
LE POLITICHE E IL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE

TITOLO IV: ASSOCIAZIONE DEI PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE

Articolo III-286
1. I paesi e territori non europei che mantengono con la Danimarca‚ la Francia‚ i Paesi Bassi e il Regno Unito delle relazioni particolari sono associati all'Unione. Questi paesi e territori‚ qui di seguito chiamati "paesi e territori"‚ sono enumerati nell'allegato II.
Il presente titolo si applica alla Groenlandia fatte salve le disposizioni specifiche del protocollo concernente il regime particolare applicabile alla Groenlandia.
2. Scopo dell'associazione è promuovere lo sviluppo economico e sociale dei paesi e territori e instaurare strette relazioni economiche tra essi e l'Unione.
L'associazione deve in via prioritaria permettere di favorire gli interessi degli abitanti di questi paesi e territori e la loro prosperità‚ in modo da condurli allo sviluppo economico‚ sociale e culturale che attendono.

Articolo III-287
L'associazione persegue gli obiettivi seguenti:
a) gli Stati membri applicano agli scambi commerciali con i paesi e territori il regime che si accordano tra di loro in virtù della Costituzione;
b) ciascun paese o territorio applica agli scambi commerciali con gli Stati membri e gli altri paesi e territori il regime che applica allo Stato europeo con il quale mantiene relazioni particolari;
c) gli Stati membri contribuiscono agli investimenti richiesti dallo sviluppo progressivo dei paesi e territori;
d) per gli investimenti finanziati dall'Unione‚ la partecipazione alle aggiudicazioni e alle forniture è aperta‚ a parità di condizioni‚ a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri e ai paesi e territori;
e) nelle relazioni fra gli Stati membri e i paesi e territori‚ il diritto di stabilimento dei cittadini e delle società è regolato conformemente alle disposizioni del titolo III, capo I, sezione 2, sottosezione 2 relativa alla libertà di stabilimento e in applicazione delle procedure previste in tale sottosezione, nonché su una base non discriminatoria‚ fatti salvi gli atti adottati in virtù dell'articolo III-291.

Articolo III-288
1. Le importazioni originarie dei paesi e territori beneficiano‚ all'entrata negli Stati membri‚ del divieto dei dazi doganali fra Stati membri previsto dalla Costituzione.
2. All'entrata in ciascun paese e territorio i dazi doganali gravanti sulle importazioni dagli Stati membri e dagli altri paesi e territori sono vietati conformemente all'articolo III-151, paragrafo 4.
3. Tuttavia‚ i paesi e territori possono riscuotere dei dazi doganali che rispondano alle necessità del loro sviluppo e ai bisogni della loro industrializzazione o dazi di carattere fiscale che abbiano per scopo di alimentare il loro bilancio.
I dazi di cui al primo comma non possono eccedere quelli gravanti sulle importazioni dei prodotti in provenienza dallo Stato membro con il quale ciascun paese o territorio mantiene relazioni particolari.
4. Il paragrafo 2 non è applicabile ai paesi e territori i quali‚ a causa degli obblighi internazionali particolari cui sono soggetti‚ applicano già una tariffa doganale non discriminatoria.
5. L'introduzione o la modifica di dazi doganali gravanti sulle merci importate nei paesi e territori non deve provocare‚ in linea di diritto o di fatto‚ una discriminazione diretta o indiretta tra le importazioni in provenienza dai diversi Stati membri.

Articolo III-289
Se il livello dei dazi applicabili alle merci in provenienza da un paese terzo all'entrata in un paese o territorio‚ avuto riguardo all'articolo III-288, paragrafo 1‚ è tale da provocare deviazioni di traffico a detrimento di uno degli Stati membri‚ questo può domandare alla Commissione di proporre agli altri Stati membri di prendere le misure necessarie per porre rimedio a questa situazione.

Articolo III-290
Fatte salve le disposizioni che regolano la sanità pubblica, la pubblica sicurezza e l'ordine pubblico, la libertà di circolazione dei lavoratori dei paesi e territori negli Stati membri e dei lavoratori degli Stati membri nei paesi e territori è regolata da atti adottati conformemente all'articolo III-291.

Articolo III-291

Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta all'unanimità, muovendo dalle realizzazioni acquisite nell'ambito dell'associazione tra i paesi e territori e l'Unione, le leggi, leggi quadro, regolamenti e decisioni europei relativi alle modalità e alla procedura dell'associazione tra i paesi e territori e l'Unione. Tali leggi e leggi quadro sono adottate previa consultazione del Parlamento europeo.

 

 

 

Costituzione Unione Europea
Costituzione Europea


 


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