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Articolo III-286
1. I paesi e territori non europei che mantengono con la Danimarca
la Francia i Paesi Bassi e il Regno Unito delle relazioni particolari
sono associati all'Unione. Questi paesi e territori qui di seguito
chiamati "paesi e territori" sono enumerati nell'allegato
II.
Il presente titolo si applica alla Groenlandia fatte salve le disposizioni
specifiche del protocollo concernente il regime particolare applicabile
alla Groenlandia.
2. Scopo dell'associazione è promuovere lo sviluppo economico e
sociale dei paesi e territori e instaurare strette relazioni economiche
tra essi e l'Unione.
L'associazione deve in via prioritaria permettere di favorire gli interessi
degli abitanti di questi paesi e territori e la loro prosperità
in modo da condurli allo sviluppo economico sociale e culturale
che attendono.
Articolo III-287
L'associazione persegue gli obiettivi seguenti:
a) gli Stati membri applicano agli scambi commerciali con i paesi e territori
il regime che si accordano tra di loro in virtù della Costituzione;
b) ciascun paese o territorio applica agli scambi commerciali con gli
Stati membri e gli altri paesi e territori il regime che applica allo
Stato europeo con il quale mantiene relazioni particolari;
c) gli Stati membri contribuiscono agli investimenti richiesti dallo sviluppo
progressivo dei paesi e territori;
d) per gli investimenti finanziati dall'Unione la partecipazione
alle aggiudicazioni e alle forniture è aperta a parità
di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti
agli Stati membri e ai paesi e territori;
e) nelle relazioni fra gli Stati membri e i paesi e territori il
diritto di stabilimento dei cittadini e delle società è
regolato conformemente alle disposizioni del titolo III, capo I, sezione
2, sottosezione 2 relativa alla libertà di stabilimento e in applicazione
delle procedure previste in tale sottosezione, nonché su una base
non discriminatoria fatti salvi gli atti adottati in virtù
dell'articolo III-291.
Articolo III-288
1. Le importazioni originarie dei paesi e territori beneficiano
all'entrata negli Stati membri del divieto dei dazi doganali fra
Stati membri previsto dalla Costituzione.
2. All'entrata in ciascun paese e territorio i dazi doganali gravanti
sulle importazioni dagli Stati membri e dagli altri paesi e territori
sono vietati conformemente all'articolo III-151, paragrafo 4.
3. Tuttavia i paesi e territori possono riscuotere dei dazi doganali
che rispondano alle necessità del loro sviluppo e ai bisogni della
loro industrializzazione o dazi di carattere fiscale che abbiano per scopo
di alimentare il loro bilancio.
I dazi di cui al primo comma non possono eccedere quelli gravanti sulle
importazioni dei prodotti in provenienza dallo Stato membro con il quale
ciascun paese o territorio mantiene relazioni particolari.
4. Il paragrafo 2 non è applicabile ai paesi e territori i quali
a causa degli obblighi internazionali particolari cui sono soggetti
applicano già una tariffa doganale non discriminatoria.
5. L'introduzione o la modifica di dazi doganali gravanti sulle merci
importate nei paesi e territori non deve provocare in linea di diritto
o di fatto una discriminazione diretta o indiretta tra le importazioni
in provenienza dai diversi Stati membri.
Articolo III-289
Se il livello dei dazi applicabili alle merci in provenienza da un paese
terzo all'entrata in un paese o territorio avuto riguardo all'articolo
III-288, paragrafo 1 è tale da provocare deviazioni di traffico
a detrimento di uno degli Stati membri questo può domandare
alla Commissione di proporre agli altri Stati membri di prendere le misure
necessarie per porre rimedio a questa situazione.
Articolo III-290
Fatte salve le disposizioni che regolano la sanità pubblica, la
pubblica sicurezza e l'ordine pubblico, la libertà di circolazione
dei lavoratori dei paesi e territori negli Stati membri e dei lavoratori
degli Stati membri nei paesi e territori è regolata da atti adottati
conformemente all'articolo III-291.
Articolo III-291
Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta all'unanimità,
muovendo dalle realizzazioni acquisite nell'ambito dell'associazione tra
i paesi e territori e l'Unione, le leggi, leggi quadro, regolamenti e
decisioni europei relativi alle modalità e alla procedura dell'associazione
tra i paesi e territori e l'Unione. Tali leggi e leggi quadro sono adottate
previa consultazione del Parlamento europeo.
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Costituzione Europea
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