|
CAPO V
SETTORI NEI QUALI L'UNIONE PUÒ DECIDERE DI SVOLGERE UN'AZIONE DI
SOSTEGNO, DI COORDINAMENTO O DI COMPLEMENTO
SEZIONE 1
SANITÀ PUBBLICA
Articolo III-278
1. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche e azioni
dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della
salute umana.
L'azione dell'Unione, che completa le politiche nazionali, si indirizza
al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle
malattie e affezioni umane e all'eliminazione delle fonti di pericolo
per la salute fisica e mentale. Tale azione comprende inoltre:
a) la lotta contro i grandi flagelli - favorendo la ricerca su cause,
propagazione e prevenzione - l'informazione e l'educazione in materia
sanitaria;
b) la sorveglianza, lallarme e la lotta contro gravi minacce per
la salute a carattere
transfrontaliero.
L'Unione completa l'azione degli Stati membri, comprese l'informazione
e la prevenzione, volta a ridurre gli effetti nocivi per la salute umana
derivanti dall'uso di stupefacenti.
2. L'Unione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri nei settori
di cui al presente articolo e, se necessario, ne appoggia l'azione. Essa
incoraggia in particolare la cooperazione tra gli Stati membri per migliorare
la complementarità dei loro servizi sanitari nelle regioni di frontiera.
Gli Stati membri coordinano tra loro, in collegamento con la Commissione,
le rispettive politiche e i rispettivi programmi nei settori di cui al
paragrafo 1. La Commissione può prendere, in stretto contatto con
gli Stati membri, ogni iniziativa utile a promuovere detto coordinamento,
in particolare iniziative finalizzate alla definizione di orientamenti
e indicatori, all'organizzazione di scambi di migliori pratiche e alla
preparazione di elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici.
Il Parlamento europeo è pienamente informato.
3. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi
terzi e con le organizzazioni internazionali competenti in materia di
sanità pubblica.
4. In deroga allarticolo I-12, paragrafo 5 e allarticolo I-17,
lettera a) e in conformità
dell'articolo I-14, paragrafo 2, lettera k), la legge o legge quadro europea
contribuisce alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente
articolo, stabilendo le seguenti misure per affrontare i problemi comuni
di sicurezza:
a) misure che fissino parametri elevati di qualità e sicurezza
degli organi e sostanze di origine umana, del sangue e degli emoderivati;
tali misure non ostano a che gli Stati membri mantengano o introducano
misure protettive più rigorose;
b) misure nei settori veterinario e fitosanitario il cui obiettivo diretto
sia la protezione della sanità pubblica;
c) misure che fissino parametri elevati di qualità e sicurezza
dei medicinali e dei dispositivi di impiego medico;
d) misure concernenti la sorveglianza, lallarme e la lotta contro
gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero.
La legge o legge quadro europea è adottata previa consultazione
del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.
5. La legge o legge quadro europea può anche stabilire misure di
incentivazione per proteggere e migliorare la salute umana, in particolare
per lottare contro i grandi flagelli che si propagano oltre frontiera,
e misure il cui obiettivo diretto sia la protezione della sanità
pubblica in relazione al tabacco e all'abuso di alcol, ad esclusione di
qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari
degli Stati membri. Essa è adottata previa consultazione del Comitato
delle regioni e del Comitato economico e sociale.
6. Ai fini del presente articolo, il Consiglio, su proposta della Commissione,
può altresì adottare raccomandazioni.
7. L'azione dell'Unione rispetta le responsabilità degli Stati
membri per la definizione della loro politica sanitaria e per lorganizzazione
e la fornitura di servizi sanitari e assistenza medica. Le responsabilità
degli Stati membri includono la gestione dei servizi sanitari e dellassistenza
medica e lassegnazione delle risorse loro destinate. Le misure di
cui al paragrafo 4, lettera a) non pregiudicano le disposizioni nazionali
sulla donazione e l'impiego medico di organi e sangue.
SEZIONE 2
INDUSTRIA
Articolo III-279
1. L'Unione e gli Stati membri provvedono affinché siano assicurate
le condizioni necessarie alla competitività dell'industria dell'Unione.
A tal fine nell'ambito di un sistema di mercati aperti e concorrenziali
la loro azione è intesa:
a) ad accelerare l'adattamento dell'industria alle trasformazioni strutturali;
b) a promuovere un ambiente favorevole all'iniziativa e allo sviluppo
delle imprese di tutta
l'Unione in particolare delle piccole e medie imprese;
c) a promuovere un ambiente favorevole alla cooperazione tra imprese;
d) a favorire un migliore sfruttamento del potenziale industriale delle
politiche d'innovazione di ricerca e di sviluppo tecnologico.
2. Gli Stati membri si consultano reciprocamente in collegamento con la
Commissione e per quanto è necessario coordinano le
loro azioni. La Commissione può prendere ogni iniziativa utile
a promuovere detto coordinamento, in particolare iniziative finalizzate
alla definizione di orientamenti e indicatori, all'organizzazione di scambi
di migliori pratiche e alla preparazione di elementi necessari per il
controllo e la valutazione periodici. Il Parlamento europeo è pienamente
informato.
3. L'Unione contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di cui al
paragrafo 1 attraverso politiche e azioni da essa attuate ai sensi di
altre disposizioni della Costituzione. La legge o legge quadro europea
può stabilire misure specifiche destinate a sostenere le azioni
svolte negli Stati membri al fine di realizzare gli obiettivi di cui al
paragrafo 1, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni
legislative e regolamentari degli Stati membri. Essa è adottata
previa consultazione del Comitato economico e sociale.
La presente sezione non costituisce una base per l'introduzione da parte
dell'Unione di qualsivoglia misura che possa generare distorsioni di concorrenza
o che comporti disposizioni fiscali o disposizioni relative ai diritti
e interessi dei lavoratori dipendenti.
SEZIONE 3
CULTURA
Articolo III-280
1. L'Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri
nel rispetto delle diversità nazionali e regionali evidenziando
nel contempo il patrimonio culturale comune.
2. L'azione dell'Unione è intesa ad incoraggiare la cooperazione
tra Stati membri e se necessario a sostenere e a completare
l'azione di questi ultimi nei seguenti settori:
a) miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della
storia dei popoli europei;
b) conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza
europea;
c) scambi culturali non commerciali;
d) creazione artistica e letteraria compreso il settore audiovisivo.
3. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi
terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di cultura
in particolare con il Consiglio d'Europa.
4. L'Unione tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge
a norma di altre disposizioni della Costituzione, in particolare al fine
di rispettare e promuovere la diversità delle culture.
5. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti al presente
articolo:
a) la legge o legge quadro europea stabilisce azioni di incentivazione
ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative
e regolamentari degli Stati membri. Essa è adottata previa consultazione
del Comitato delle regioni;
b) il Consiglio, su proposta della Commissione adotta raccomandazioni.
SEZIONE 4
TURISMO
Articolo III-281
1. L'Unione completa l'azione degli Stati membri nel settore del turismo,
in particolare promuovendo la competitività delle imprese dell'Unione
in tale settore.
A tal fine l'azione dell'Unione intende:
a) incoraggiare la creazione di un ambiente propizio allo sviluppo delle
imprese in detto settore;
b) favorire la cooperazione tra Stati membri, in particolare attraverso
lo scambio delle buone pratiche.
2. La legge o legge quadro europea stabilisce le misure specifiche destinate
a completare le azioni svolte negli Stati membri al fine di realizzare
gli obiettivi di cui al presente articolo, ad esclusione di qualsiasi
armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati
membri.
SEZIONE 5
ISTRUZIONE GIOVENTÙ, SPORT E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Articolo III-282
1. L'Unione contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità
incentivando la cooperazione tra Stati membri e se necessario
sostenendone e completandone l'azione. Rispetta pienamente la responsabilità
degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento
e l'organizzazione del sistema di istruzione come pure le diversità
culturali e linguistiche.
L'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport,
tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate
sul volontariato e della sua funzione sociale e educativa.
L'azione dell'Unione è intesa:
a) a sviluppare la dimensione europea dell'istruzione in particolare
mediante l'apprendimento e la diffusione delle lingue degli Stati membri;
b) a favorire la mobilità degli studenti e degli insegnanti
promuovendo tra l'altro il riconoscimento accademico dei diplomi e dei
periodi di studio;
c) a promuovere la cooperazione tra gli istituti di insegnamento;
d) a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi
comuni dei sistemi di istruzione degli Stati membri;
e) a favorire lo sviluppo degli scambi di giovani e di animatori di attività
socioeducative e a incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita
democratica dell'Europa;
f) a incoraggiare lo sviluppo dell'istruzione a distanza;
g) a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'imparzialità
e l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi
responsabili dello sport e proteggendo l'integrità fisica e morale
degli sportivi, in particolare dei giovani sportivi.
2. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi
terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di istruzione
e di sport, in particolare con il Consiglio d'Europa.
3. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti al presente
articolo:
a) la legge o legge quadro europea stabilisce azioni di incentivazione
ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative
e regolamentari degli Stati membri. È adottata previa consultazione
del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale;
b) il Consiglio, su proposta della Commissione adotta raccomandazioni.
Articolo III-283
1. L'Unione attua una politica di formazione professionale che sostiene
e completa le azioni degli Stati membri nel pieno rispetto della
responsabilità di questi ultimi per quanto riguarda il contenuto
e l'organizzazione della formazione professionale.
L'azione dell'Unione è intesa:
a) a facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali in
particolare attraverso la formazione e la riconversione professionale;
b) a migliorare la formazione professionale iniziale e la formazione permanente
per agevolare l'inserimento e il reinserimento professionale sul mercato
del lavoro;
c) a facilitare l'accesso alla formazione professionale e a favorire la
mobilità degli istruttori e delle persone in formazione in
particolare dei giovani;
d) a stimolare la cooperazione in materia di formazione tra istituti di
insegnamento o di formazione professionale e imprese;
e) a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi
comuni dei sistemi di formazione degli Stati membri.
2. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi
terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di formazione
professionale.
3. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti al presente
articolo
a) la legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie
ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative
e regolamentari degli Stati membri. È adottata previa consultazione
del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale;
b) il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni.
SEZIONE 6
PROTEZIONE CIVILE
Articolo III-284
1. L'Unione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri al fine di
rafforzare l'efficacia dei sistemi di prevenzione e di protezione dalle
calamità naturali o provocate dall'uomo.
L'azione dell'Unione è intesa a:
a) sostenere e completare l'azione degli Stati membri a livello nazionale,
regionale e locale concernente la prevenzione dei rischi, la preparazione
degli attori della protezione civile negli Stati membri e l'intervento
in caso di calamità naturali o provocate dall'uomo all'interno
dell'Unione;
b) promuovere una cooperazione operativa rapida ed efficace all'interno
dell'Unione tra i servizi di protezione civile nazionali;
c) favorire la coerenza delle azioni intraprese a livello internazionale
in materia di protezione civile.
2. La legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per
contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1,
ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative
e regolamentari degli Stati membri.
SEZIONE 7
COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
Articolo III-285
1. L'attuazione effettiva del diritto dell'Unione da parte degli Stati
membri, essenziale per il buon funzionamento dell'Unione, è considerata
una questione di interesse comune.
2. L'Unione può sostenere gli sforzi degli Stati membri volti a
migliorare la loro capacità
amministrativa di attuare il diritto dell'Unione. Tale azione può
consistere in particolare nel facilitare lo scambio di informazioni e
di funzionari pubblici e nel sostenere programmi di formazione. Nessuno
Stato membro è tenuto ad avvalersi di tale sostegno. La legge europea
stabilisce le misure necessarie a tal fine, ad esclusione di qualsiasi
armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati
membri.
3. Il presente articolo non pregiudica l'obbligo degli Stati membri di
attuare il diritto dell'Unione né le prerogative e i doveri della
Commissione. Esso non pregiudica le altre disposizioni della Costituzione
che prevedono la cooperazione amministrativa fra gli Stati membri e fra
questi ultimi e l'Unione.
|
|

Costituzione Europea
|
|