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Costituzione Europea - parte III
LE POLITICHE E IL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE

TITOLO III: POLITICHE E AZIONI INTERNE

CAPO V
SETTORI NEI QUALI L'UNIONE PUÒ DECIDERE DI SVOLGERE UN'AZIONE DI SOSTEGNO, DI COORDINAMENTO O DI COMPLEMENTO

SEZIONE 1
SANITÀ PUBBLICA

Articolo III-278

1. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche e azioni dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.
L'azione dell'Unione, che completa le politiche nazionali, si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni umane e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale. Tale azione comprende inoltre:
a) la lotta contro i grandi flagelli - favorendo la ricerca su cause, propagazione e prevenzione - l'informazione e l'educazione in materia sanitaria;
b) la sorveglianza, l’allarme e la lotta contro gravi minacce per la salute a carattere
transfrontaliero.
L'Unione completa l'azione degli Stati membri, comprese l'informazione e la prevenzione, volta a ridurre gli effetti nocivi per la salute umana derivanti dall'uso di stupefacenti.
2. L'Unione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri nei settori di cui al presente articolo e, se necessario, ne appoggia l'azione. Essa incoraggia in particolare la cooperazione tra gli Stati membri per migliorare la complementarità dei loro servizi sanitari nelle regioni di frontiera.
Gli Stati membri coordinano tra loro, in collegamento con la Commissione, le rispettive politiche e i rispettivi programmi nei settori di cui al paragrafo 1. La Commissione può prendere, in stretto contatto con gli Stati membri, ogni iniziativa utile a promuovere detto coordinamento, in particolare iniziative finalizzate alla definizione di orientamenti e indicatori, all'organizzazione di scambi di migliori pratiche e alla preparazione di elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici.
Il Parlamento europeo è pienamente informato.
3. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti in materia di sanità pubblica.
4. In deroga all’articolo I-12, paragrafo 5 e all’articolo I-17, lettera a) e in conformità
dell'articolo I-14, paragrafo 2, lettera k), la legge o legge quadro europea contribuisce alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo, stabilendo le seguenti misure per affrontare i problemi comuni di sicurezza:
a) misure che fissino parametri elevati di qualità e sicurezza degli organi e sostanze di origine umana, del sangue e degli emoderivati; tali misure non ostano a che gli Stati membri mantengano o introducano misure protettive più rigorose;
b) misure nei settori veterinario e fitosanitario il cui obiettivo diretto sia la protezione della sanità pubblica;
c) misure che fissino parametri elevati di qualità e sicurezza dei medicinali e dei dispositivi di impiego medico;
d) misure concernenti la sorveglianza, l’allarme e la lotta contro gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero.
La legge o legge quadro europea è adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.
5. La legge o legge quadro europea può anche stabilire misure di incentivazione per proteggere e migliorare la salute umana, in particolare per lottare contro i grandi flagelli che si propagano oltre frontiera, e misure il cui obiettivo diretto sia la protezione della sanità pubblica in relazione al tabacco e all'abuso di alcol, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Essa è adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.
6. Ai fini del presente articolo, il Consiglio, su proposta della Commissione, può altresì adottare raccomandazioni.
7. L'azione dell'Unione rispetta le responsabilità degli Stati membri per la definizione della loro politica sanitaria e per l’organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e assistenza medica. Le responsabilità degli Stati membri includono la gestione dei servizi sanitari e dell’assistenza medica e l’assegnazione delle risorse loro destinate. Le misure di cui al paragrafo 4, lettera a) non pregiudicano le disposizioni nazionali sulla donazione e l'impiego medico di organi e sangue.

SEZIONE 2
INDUSTRIA

Articolo III-279

1. L'Unione e gli Stati membri provvedono affinché siano assicurate le condizioni necessarie alla competitività dell'industria dell'Unione.
A tal fine‚ nell'ambito di un sistema di mercati aperti e concorrenziali‚ la loro azione è intesa:
a) ad accelerare l'adattamento dell'industria alle trasformazioni strutturali;
b) a promuovere un ambiente favorevole all'iniziativa e allo sviluppo delle imprese di tutta
l'Unione‚ in particolare delle piccole e medie imprese;
c) a promuovere un ambiente favorevole alla cooperazione tra imprese;
d) a favorire un migliore sfruttamento del potenziale industriale delle politiche d'innovazione‚ di ricerca e di sviluppo tecnologico.
2. Gli Stati membri si consultano reciprocamente in collegamento con la Commissione e‚ per quanto è necessario‚ coordinano le loro azioni. La Commissione può prendere ogni iniziativa utile a promuovere detto coordinamento, in particolare iniziative finalizzate alla definizione di orientamenti e indicatori, all'organizzazione di scambi di migliori pratiche e alla preparazione di elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici. Il Parlamento europeo è pienamente informato.
3. L'Unione contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1 attraverso politiche e azioni da essa attuate ai sensi di altre disposizioni della Costituzione. La legge o legge quadro europea può stabilire misure specifiche destinate a sostenere le azioni svolte negli Stati membri al fine di realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 1, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Essa è adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.
La presente sezione non costituisce una base per l'introduzione da parte dell'Unione di qualsivoglia misura che possa generare distorsioni di concorrenza o che comporti disposizioni fiscali o disposizioni relative ai diritti e interessi dei lavoratori dipendenti.

SEZIONE 3
CULTURA

Articolo III-280

1. L'Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle diversità nazionali e regionali‚ evidenziando nel contempo il patrimonio culturale comune.
2. L'azione dell'Unione è intesa ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e‚ se necessario‚ a sostenere e a completare l'azione di questi ultimi nei seguenti settori:
a) miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei;
b) conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea;
c) scambi culturali non commerciali;
d) creazione artistica e letteraria‚ compreso il settore audiovisivo.
3. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di cultura‚ in particolare con il Consiglio d'Europa.
4. L'Unione tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni della Costituzione, in particolare al fine di rispettare e promuovere la diversità delle culture.
5. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti al presente articolo:
a) la legge o legge quadro europea stabilisce azioni di incentivazione‚ ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Essa è adottata previa consultazione del Comitato delle regioni;
b) il Consiglio, su proposta della Commissione‚ adotta raccomandazioni.

SEZIONE 4
TURISMO

Articolo III-281

1. L'Unione completa l'azione degli Stati membri nel settore del turismo, in particolare promuovendo la competitività delle imprese dell'Unione in tale settore.
A tal fine l'azione dell'Unione intende:
a) incoraggiare la creazione di un ambiente propizio allo sviluppo delle imprese in detto settore;
b) favorire la cooperazione tra Stati membri, in particolare attraverso lo scambio delle buone pratiche.
2. La legge o legge quadro europea stabilisce le misure specifiche destinate a completare le azioni svolte negli Stati membri al fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente articolo, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

SEZIONE 5
ISTRUZIONE‚ GIOVENTÙ, SPORT E FORMAZIONE PROFESSIONALE


Articolo III-282

1. L'Unione contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e‚ se necessario‚ sostenendone e completandone l'azione. Rispetta pienamente la responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di istruzione‚ come pure le diversità culturali e linguistiche.
L'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale e educativa.
L'azione dell'Unione è intesa:
a) a sviluppare la dimensione europea dell'istruzione‚ in particolare mediante l'apprendimento e la diffusione delle lingue degli Stati membri;
b) a favorire la mobilità degli studenti e degli insegnanti‚ promuovendo tra l'altro il riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studio;
c) a promuovere la cooperazione tra gli istituti di insegnamento;
d) a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di istruzione degli Stati membri;
e) a favorire lo sviluppo degli scambi di giovani e di animatori di attività socioeducative e a incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita democratica dell'Europa;
f) a incoraggiare lo sviluppo dell'istruzione a distanza;
g) a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'imparzialità e l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei giovani sportivi.
2. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di istruzione e di sport, in particolare con il Consiglio d'Europa.
3. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti al presente articolo:
a) la legge o legge quadro europea stabilisce azioni di incentivazione‚ ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. È adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale;
b) il Consiglio, su proposta della Commissione‚ adotta raccomandazioni.

Articolo III-283
1. L'Unione attua una politica di formazione professionale che sostiene e completa le azioni degli Stati membri‚ nel pieno rispetto della responsabilità di questi ultimi per quanto riguarda il contenuto e l'organizzazione della formazione professionale.
L'azione dell'Unione è intesa:
a) a facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali‚ in particolare attraverso la formazione e la riconversione professionale;
b) a migliorare la formazione professionale iniziale e la formazione permanente‚ per agevolare l'inserimento e il reinserimento professionale sul mercato del lavoro;
c) a facilitare l'accesso alla formazione professionale e a favorire la mobilità degli istruttori e delle persone in formazione‚ in particolare dei giovani;
d) a stimolare la cooperazione in materia di formazione tra istituti di insegnamento o di formazione professionale e imprese;
e) a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di formazione degli Stati membri.
2. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di formazione professionale.
3. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti al presente articolo
a) la legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie‚ ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. È adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale;
b) il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni.

SEZIONE 6
PROTEZIONE CIVILE

Articolo III-284

1. L'Unione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri al fine di rafforzare l'efficacia dei sistemi di prevenzione e di protezione dalle calamità naturali o provocate dall'uomo.
L'azione dell'Unione è intesa a:
a) sostenere e completare l'azione degli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale concernente la prevenzione dei rischi, la preparazione degli attori della protezione civile negli Stati membri e l'intervento in caso di calamità naturali o provocate dall'uomo all'interno dell'Unione;
b) promuovere una cooperazione operativa rapida ed efficace all'interno dell'Unione tra i servizi di protezione civile nazionali;
c) favorire la coerenza delle azioni intraprese a livello internazionale in materia di protezione civile.
2. La legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

SEZIONE 7
COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo III-285

1. L'attuazione effettiva del diritto dell'Unione da parte degli Stati membri, essenziale per il buon funzionamento dell'Unione, è considerata una questione di interesse comune.
2. L'Unione può sostenere gli sforzi degli Stati membri volti a migliorare la loro capacità
amministrativa di attuare il diritto dell'Unione. Tale azione può consistere in particolare nel facilitare lo scambio di informazioni e di funzionari pubblici e nel sostenere programmi di formazione. Nessuno Stato membro è tenuto ad avvalersi di tale sostegno. La legge europea stabilisce le misure necessarie a tal fine, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

3. Il presente articolo non pregiudica l'obbligo degli Stati membri di attuare il diritto dell'Unione né le prerogative e i doveri della Commissione. Esso non pregiudica le altre disposizioni della Costituzione che prevedono la cooperazione amministrativa fra gli Stati membri e fra questi ultimi e l'Unione.

 

 

 

Costituzione Unione Europea
Costituzione Europea


 


< Fonti e bibliografia >





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