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CAPO III
POLITICHE IN ALTRI SETTORI
SEZIONE 1
OCCUPAZIONE
Articolo III-203
L'Unione e gli Stati membri, in base alla presente sezione, si adoperano
per sviluppare una strategia coordinata a favore dell'occupazione, e in
particolare a favore della promozione di una forza lavoro competente,
qualificata, adattabile e di mercati del lavoro in grado di rispondere
ai mutamenti economici, al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo
I-3.
Articolo III-204
1. Gli Stati membri, attraverso le politiche in materia di occupazione,
contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo III-203
in modo coerente con gli indirizzi di massima per le politiche economiche
degli Stati membri e dell'Unione adottati a norma dell'articolo III-179,
paragrafo 2.
2. Gli Stati membri, tenuto conto delle prassi nazionali in materia di
responsabilità delle parti sociali, considerano la promozione dell'occupazione
una questione di interesse comune e coordinano in sede di Consiglio le
azioni al riguardo, in base all'articolo III-206.
Articolo III-205
1. L'Unione contribuisce a un elevato livello di occupazione promuovendo
la cooperazione tra gli Stati membri e sostenendone e, se necessario,
completandone l'azione. Sono in questo contesto rispettate le competenze
degli Stati membri.
2. Nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione
si tiene conto dell'obiettivo di un livello di occupazione elevato.
Articolo III-206
1. In base a una relazione annuale comune del Consiglio e della Commissione,
il Consiglio
europeo esamina annualmente la situazione dell'occupazione nell'Unione
e adotta le conclusioni del caso.
2. Sulla base delle conclusioni del Consiglio europeo, il Consiglio, su
proposta della Commissione, adotta annualmente gli orientamenti di cui
devono tener conto gli Stati membri nelle rispettive politiche in materia
di occupazione. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo,
del Comitato delle regioni, del Comitato economico e sociale e del comitato
per l'occupazione.
Tali orientamenti sono coerenti con gli indirizzi di massima adottati
a norma dell'articolo III-179, paragrafo 2.
3. Ciascuno Stato membro trasmette al Consiglio e alla Commissione una
relazione annuale sulle principali disposizioni adottate per l'attuazione
della propria politica in materia di occupazione, alla luce degli orientamenti
in materia di occupazione di cui al paragrafo 2.
4. Il Consiglio, sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 3 e dei
pareri del comitato per
l'occupazione, procede annualmente ad un esame dell'attuazione delle politiche
degli Stati membri in materia di occupazione alla luce degli orientamenti
in materia di occupazione. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione,
può adottare raccomandazioni che rivolge agli Stati membri.
5. Sulla base dei risultati di detto esame, il Consiglio e la Commissione
trasmettono al Consiglio europeo una relazione annuale comune in merito
alla situazione dell'occupazione nell'Unione e all'attuazione degli orientamenti
in materia di occupazione.
Articolo III-207
La legge o legge quadro europea può stabilire azioni di incentivazione
dirette a promuovere la cooperazione tra Stati membri e a sostenere i
loro interventi nel settore dell'occupazione, mediante iniziative volte
a sviluppare gli scambi di informazioni e delle migliori prassi, a fornire
analisi comparative e indicazioni, a promuovere approcci innovativi e
a valutare le esperienze realizzate, in particolare mediante il ricorso
a progetti pilota. È adottata previa consultazione del Comitato
delle regioni e del Comitato economico e sociale.
La legge o legge quadro europea non comporta l'armonizzazione delle disposizioni
legislative e regolamentari degli Stati membri.
Articolo III-208
Il Consiglio adotta a maggioranza semplice una decisione europea che istituisce
un comitato per l'occupazione a carattere consultivo, al fine di promuovere
il coordinamento tra gli Stati membri per quanto riguarda le politiche
in materia di occupazione e di mercato del lavoro. Esso delibera previa
consultazione del Parlamento europeo.
Il comitato è incaricato di:
a) seguire l'evoluzione della situazione dell'occupazione e delle politiche
in materia di occupazione nell'Unione e negli Stati membri;
b) fatto salvo l'articolo III-344, formulare pareri su richiesta del Consiglio
o della Commissione o di propria iniziativa, e contribuire alla preparazione
dei lavori del Consiglio di cui all'articolo III-206.
Nell'esercizio delle sue funzioni, il comitato consulta le parti sociali.
Ogni Stato membro e la Commissione nominano due membri del comitato.
SEZIONE 2
POLITICA SOCIALE
Articolo III-209
L'Unione e gli Stati membri, tenuti presenti i diritti sociali fondamentali,
quali quelli definiti nella Carta sociale europea firmata a Torino il
18 ottobre 1961 e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali
dei lavoratori del 1989, hanno come obiettivi la promozione dell'occupazione,
il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta la
loro parificazione nel progresso, una protezione sociale adeguata, il
dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un
livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro l'emarginazione.
A tal fine, l'Unione e gli Stati membri agiscono tenendo conto della diversità
delle prassi nazionali, in particolare nelle relazioni contrattuali, e
della necessità di mantenere la competitività dell'economia
dell'Unione.
Essi ritengono che una tale evoluzione risulterà sia dal funzionamento
del mercato interno, che favorirà l'armonizzarsi dei sistemi sociali,
sia dalle procedure previste dalla Costituzione e dal ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri.
Articolo III-210
1. Per conseguire gli obiettivi previsti all'articolo III-209, l'Unione
sostiene e completa l'azione degli Stati membri nei seguenti settori:
a) miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, per proteggere
la salute e la sicurezza dei lavoratori,
b) condizioni di lavoro,
c) sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori,
d) protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro,
e) informazione e consultazione dei lavoratori,
f) rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e
dei datori di lavoro, compresa la cogestione, fatto salvo il paragrafo
6,
g) condizioni di impiego dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano
legalmente nel territorio dell'Unione,
h) integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro, fatto salvo
l'articolo III-283,
i) parità tra donne e uomini per quanto riguarda le opportunità
sul mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro,
j) lotta contro l'esclusione sociale,
k) modernizzazione dei regimi di protezione sociale, fatta salva la lettera
c).
2. Ai fini del paragrafo 1:
a) la legge o legge quadro europea può stabilire misure destinate
a incoraggiare la cooperazione tra Stati membri attraverso iniziative
volte a migliorare la conoscenza, a sviluppare gli scambi di informazioni
e di migliori prassi, a promuovere approcci innovativi e a valutare le
esperienze fatte, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni
legislative e regolamentari degli Stati membri;
b) nei settori di cui al paragrafo 1, lettere da a) a i), la legge quadro
europea può stabilire le prescrizioni minime applicabili progressivamente,
tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in
ciascuno Stato membro. Essa evita di imporre vincoli amministrativi, finanziari
e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di
piccole e medie imprese.
In tutti i casi, la legge o legge quadro europea è adottata previa
consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.
3. In deroga al paragrafo 2, nei settori di cui al paragrafo 1, lettere
c), d), f) e g) la legge o legge quadro europea è adottata dal
Consiglio che delibera all'unanimità, previa consultazione del
Parlamento europeo, del Comitato delle regioni e del Comitato economico
e sociale.
Il Consiglio può adottare, su proposta della Commissione, una decisione
europea per rendere applicabile la procedura legislativa ordinaria al
paragrafo 1, lettere d), f) e g). Esso delibera all'unanimità previa
consultazione del Parlamento europeo.
4. Uno Stato membro può affidare alle parti sociali, a loro richiesta
congiunta, il compito di mettere in atto le leggi quadro europee adottate
a norma dei paragrafi 2 e 3, o, se del caso, i regolamenti o decisioni
europei adottati conformemente all'articolo III-212.
In tal caso esso si assicura che, al più tardi alla data in cui
la legge quadro europea deve essere recepita e alla data in cui il regolamento
europeo o la decisione europea deve essere messo in atto, le parti sociali
abbiano stabilito mediante accordo le necessarie disposizioni, fermo restando
che lo Stato membro interessato deve adottare le disposizioni necessarie
che gli permettano di garantire in qualsiasi momento i risultati imposti
da detta legge quadro, detto regolamento o detta decisione.
5. Le leggi e leggi quadro europee adottate a norma del presente articolo:
a) non compromettono la facoltà riconosciuta agli Stati membri
di definire i principi fondamentali del sistema di sicurezza sociale e
non devono alterare sensibilmente l'equilibrio finanziario dello stesso,
b) non ostano a che uno Stato membro mantenga o stabilisca misure, compatibili
con la
Costituzione, che prevedano una maggiore protezione.
6. Il presente articolo non si applica alle retribuzioni, al diritto di
associazione, al diritto di sciopero, né al diritto di serrata.
Articolo III-211
1. La Commissione promuove la consultazione delle parti sociali a livello
di Unione e adotta ogni misura utile per facilitarne il dialogo provvedendo
ad un sostegno equilibrato delle parti.
2. Ai fini del paragrafo 1 la Commissione, prima di presentare proposte
nel settore della politica sociale, consulta le parti sociali sul possibile
orientamento di un'azione dell'Unione.
3. Se, dopo la consultazione di cui al paragrafo 2, ritiene opportuna
un'azione dell'Unione, la Commissione consulta le parti sociali sul contenuto
della proposta prevista. Le parti sociali trasmettono alla Commissione
un parere o, se opportuno, una raccomandazione.
4. In occasione delle consultazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 le parti
sociali possono informare la Commissione di voler avviare il processo
previsto all'articolo III-212, paragrafo 1. La durata di questo processo
non supera nove mesi, salvo proroga decisa in comune dalle parti sociali
interessate e dalla Commissione.
Articolo III-212
1. Il dialogo fra le parti sociali a livello di Unione può condurre,
se queste lo desiderano, a relazioni contrattuali, compresi accordi.
2. Gli accordi conclusi a livello di Unione sono attuati secondo le procedure
e le prassi proprie delle parti sociali e degli Stati membri oppure, nell'ambito
dei settori contemplati dall'articolo III-210, a richiesta congiunta delle
parti firmatarie, in base a regolamenti o decisioni europei adottati dal
Consiglio su proposta della Commissione. Il Parlamento europeo è
informato.
Allorché l'accordo in questione contiene una o più disposizioni
relative ad uno dei settori per i quali è richiesta l'unanimità
ai sensi dell'articolo III-210, paragrafo 3, il Consiglio delibera all'unanimità.
Articolo III-213
Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo III-209 e fatte salve
le altre disposizioni della
Costituzione, la Commissione incoraggia la cooperazione tra gli Stati
membri e facilita il coordinamento della loro azione in tutti i settori
della politica sociale contemplati dalla presente sezione, in particolare
per le materie riguardanti:
a) l'occupazione;
b) il diritto del lavoro e le condizioni di lavoro;
c) la formazione e il perfezionamento professionale;
d) la sicurezza sociale;
e) la protezione contro gli infortuni e le malattie professionali;
f) l'igiene del lavoro;
g) il diritto di associazione e la contrattazione collettiva tra datori
di lavoro e lavoratori.
A tal fine la Commissione opera a stretto contatto con gli Stati membri
mediante studi e pareri e organizzando consultazioni, sia per i problemi
che si presentano sul piano nazionale, che per quelli che interessano
le organizzazioni internazionali, in particolare mediante iniziative finalizzate
alla definizione di orientamenti e indicatori, all'organizzazione di scambi
di migliori pratiche e alla preparazione di elementi necessari per il
controllo e la valutazione periodici. Il Parlamento europeo è pienamente
informato.
Prima di formulare i pareri previsti dal presente articolo, la Commissione
consulta il Comitato economico e sociale.
Articolo III-214
1. Ciascuno Stato membro assicura l'applicazione del principio della parità
di retribuzione tra donne e uomini per uno stesso lavoro o per un lavoro
di pari valore.
2. Ai fini del presente articolo, per "retribuzione" si intende
il salario o trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi
pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore
di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo.
La parità di retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso,
implica:
a) che la retribuzione corrisposta per uno stesso lavoro pagato a cottimo
sia fissata in base a una stessa unità di misura,
b) che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale
per uno stesso posto di lavoro.
3. La legge o legge quadro europea stabilisce le misure che assicurino
l'applicazione del principio delle pari opportunità e della parità
di trattamento tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego,
compreso il principio della parità di retribuzione per uno stesso
lavoro o per un lavoro di pari valore. È adottata previa consultazione
del Comitato economico e sociale.
4. Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità tra donne
e uomini nella vita lavorativa, il principio della parità di trattamento
non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure che prevedano
vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di un'attività
professionale da parte del sesso sottorappresentato ovvero a evitare o
compensare svantaggi nelle carriere professionali.
Articolo III-215
Gli Stati membri si adoperano a mantenere l'equivalenza esistente nei
regimi di congedo retribuito.
Articolo III-216
La Commissione elabora una relazione annuale sugli sviluppi nella realizzazione
degli obiettivi di cui all'articolo III-209, compresa la situazione demografica
nell'Unione. Trasmette la relazione al Parlamento europeo, al Consiglio
e al Comitato economico e sociale.
Articolo III-217
Il Consiglio adotta, a maggioranza semplice, una decisione europea che
istituisce un comitato per la protezione sociale a carattere consultivo,
al fine di promuovere la cooperazione in materia di protezione sociale
tra gli Stati membri e con la Commissione. Il Consiglio delibera previa
consultazione del Parlamento europeo.
Il comitato è incaricato:
a) di seguire la situazione sociale e lo sviluppo delle politiche di protezione
sociale negli Stati membri e nell'Unione;
b) di agevolare gli scambi di informazioni, esperienze e buone prassi
tra gli Stati membri e con la Commissione;
c) fatto salvo l'articolo III-344, di elaborare relazioni, formulare pareri
o intraprendere altre attività nei settori delle sue attribuzioni,
su richiesta del Consiglio o della Commissione o di propria iniziativa.
Nell'esercizio delle sue funzioni, il comitato stabilisce contatti appropriati
con le parti sociali.
Ogni Stato membro e la Commissione nominano due membri del comitato.
Articolo III-218
La Commissione dedica nella relazione annuale al Parlamento europeo
un capitolo speciale all'evoluzione della situazione sociale nell'Unione.
Il Parlamento europeo può invitare la Commissione a elaborare delle
relazioni su problemi particolari concernenti la situazione sociale.
Articolo III-219
1. Per migliorare le possibilità di occupazione dei lavoratori
nell'ambito del mercato interno e contribuire così al miglioramento
del tenore di vita è istituito un Fondo sociale europeo che
ha l'obiettivo di promuovere all'interno dell'Unione le possibilità
di occupazione e la mobilità geografica e professionale dei lavoratori
e di facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali e ai cambiamenti
dei sistemi di produzione in particolare attraverso la formazione
e la riconversione professionale.
2. La Commissione amministra il Fondo. In tale compito è assistita
da un comitato presieduto da un membro della Commissione e composto
da rappresentanti degli Stati membri e delle organizzazioni sindacali
dei lavoratori e dei datori di lavoro.
3. La legge europea stabilisce le misure di applicazione relative al Fondo.
È adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del
Comitato economico e sociale.
SEZIONE 3
COESIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE
Articolo III-220
Per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione questa
sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento
della coesione economica, sociale e territoriale.
In particolare, l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo
delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite.
Tra le regioni interessate, un'attenzione particolare è rivolta
alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e a
quelle che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici,
quali le regioni più settentrionali con bassissima densità
demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna.
Articolo III-221
Gli Stati membri conducono la loro politica economica e la coordinano
anche al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo III-220.
L'elaborazione e l'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione e l'attuazione
del mercato interno tengono conto di tali obiettivi e concorrono alla
loro realizzazione. L'Unione sostiene questa realizzazione anche con l'azione
che svolge attraverso fondi a finalità strutturale (Fondo europeo
agricolo di orientamento e di garanzia sezione "orientamento"
Fondo sociale europeo Fondo europeo di sviluppo regionale)
la Banca europea per gli investimenti e gli altri strumenti finanziari
esistenti.
La Commissione presenta ogni tre anni al Parlamento europeo al Consiglio
al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale una relazione
sui progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica, sociale
e territoriale e sul modo in cui i vari strumenti previsti dal presente
articolo vi hanno contribuito. Tale relazione è corredata
se del caso di appropriate proposte.
La legge o legge quadro europea può stabilire qualunque misura
specifica al di fuori dei fondi fatte salve le misure adottate nell'ambito
delle altre politiche dell'Unione. È adottata previa consultazione
del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.
Articolo III-222
Il Fondo europeo di sviluppo regionale è destinato a contribuire
alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nell'Unione
partecipando allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle regioni
in ritardo di sviluppo e alla riconversione delle regioni industriali
in declino.
Articolo III-223
1. Fatto salvo l'articolo III-224 la legge europea definisce i compiti
gli obiettivi prioritari e l'organizzazione dei fondi a finalità
strutturale, il che può comportare il raggruppamento dei fondi,
le norme generali applicabili ai fondi, le disposizioni necessarie per
garantire l'efficacia e il coordinamento dei fondi tra loro e con gli
altri strumenti finanziari esistenti.
Un Fondo di coesione è istituito dalla legge europea per l'erogazione
di contributi finanziari a progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee
nel settore delle infrastrutture dei trasporti.
In tutti i casi la legge europea è adottata previa consultazione
del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.
2. Le prime disposizioni relative ai fondi a finalità strutturale
e al Fondo di coesione da adottare successivamente a quelle in vigore
alla data della firma del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa
sono stabilite da una legge europea del Consiglio. Il Consiglio delibera
all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo.
Articolo III-224
La legge europea stabilisce le misure d'applicazione relative al Fondo
europeo di sviluppo regionale.
È adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del
Comitato economico e sociale.
Per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia
sezione "orientamento" ed il Fondo sociale europeo sono
applicabili rispettivamente l'articolo III-231 e l'articolo III219,
paragrafo 3.
SEZIONE 4
< Fonti e bibliografia >
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