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Costituzione Europea - parte III
LE POLITICHE E IL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE

TITOLO III - POLITICHE E AZIONI INTERNE

CAPO I MERCATO INTERNO

SEZIONE 1
INSTAURAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL MERCATO INTERNO

Articolo III-130
1. L'Unione adotta le misure destinate all'instaurazione o al funzionamento del mercato interno, conformemente alle disposizioni pertinenti della Costituzione.
2. Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne‚ nel quale è assicurata la libera circolazione delle persone‚ dei servizi, delle merci e dei capitali conformemente alla Costituzione.
3. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti o decisioni europei che definiscono gli orientamenti e le condizioni necessari per garantire un progresso equilibrato nell'insieme dei settori considerati.
4. Nella formulazione delle proprie proposte per realizzare gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione tiene conto dell'ampiezza dello sforzo che dovrà essere sopportato‚ per l'instaurazione del mercato interno‚ da talune economie che presentano differenze di sviluppo e può proporre le misure appropriate.
Se queste misure assumono la forma di deroghe‚ esse debbono avere carattere temporaneo ed arrecare quante meno perturbazioni possibile al funzionamento del mercato interno.

Articolo III-131
Gli Stati membri si consultano al fine di prendere di comune accordo le disposizioni necessarie ad evitare che il funzionamento del mercato interno abbia a risentire delle misure che uno Stato membro può essere indotto a prendere nell'eventualità di gravi agitazioni interne che turbino l'ordine pubblico, in caso di guerra o di grave tensione internazionale che costituisca una minaccia di guerra ovvero per far fronte agli impegni da esso assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Articolo III-132
Quando delle misure adottate nei casi di cui agli articoli III-131 e III-436 abbiano per effetto di alterare le condizioni di concorrenza nel mercato interno, la Commissione esamina con lo Stato membro interessato le condizioni alle quali tali misure possono essere rese conformi alle norme sancite dalla Costituzione.
In deroga alla procedura di cui agli articoli III-360 e III-361, la Commissione o qualsiasi Stato membro può ricorrere direttamente alla Corte di giustizia, ove ritenga che un altro Stato membro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dagli articoli III-131 e III-436. La Corte di giustizia statuisce a porte chiuse.

SEZIONE 2
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE E DEI SERVIZI

Sottosezione 1 - Lavoratori

Articoli III-133
1. I lavoratori hanno il diritto di circolare liberamente all'interno dell'Unione.
2. È vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità tra i lavoratori degli Stati membri‚ per quanto riguarda l'impiego‚ la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.
3. I lavoratori hanno il diritto, fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico‚ pubblica sicurezza e sanità pubblica:
a) di rispondere a offerte di lavoro effettive‚
b) di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri‚
c) di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un'attività di lavoro‚ conformemente alle disposizioni legislative‚ regolamentari e amministrative che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali‚
d) di rimanere‚ a condizioni che sono oggetto di regolamenti europei adottati dalla Commissione‚ sul territorio di uno Stato membro dopo avervi occupato un impiego.
4. Il presente articolo non si applica agli impieghi nella pubblica amministrazione.

Articolo III-134
La legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per realizzare la libera circolazione dei lavoratori‚ quale è definita dall'articolo III-133. È adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.
La legge o legge quadro europea mira in particolare a:
a) assicurare una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali del lavoro;
b) eliminare le procedure e prassi amministrative‚ come anche i termini per l'accesso agli
impieghi disponibili‚ contemplati dalla legislazione interna ovvero da accordi conclusi in precedenza tra gli Stati membri‚ il cui mantenimento sarebbe di ostacolo alla liberalizzazione dei movimenti dei lavoratori;
c) abolire tutti i termini e le altre restrizioni, previsti dalle legislazioni interne ovvero da accordi conclusi in precedenza tra gli Stati membri‚ che impongano ai lavoratori degli altri Stati membri‚ in ordine alla libera scelta di un lavoro‚ condizioni diverse da quelle stabilite per i lavoratori nazionali;
d) istituire meccanismi idonei a mettere in contatto le offerte e le domande di lavoro e a
facilitarne l'equilibrio a condizioni che evitino di compromettere gravemente il tenore di vita e il livello dell'occupazione nelle diverse regioni e industrie.

Articolo III-135
Gli Stati membri favoriscono, nel quadro di un programma comune, gli scambi di giovani lavoratori.

Articolo III-136
In materia di sicurezza sociale la legge o la legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per realizzare la libera circolazione dei lavoratori, attuando in particolare un sistema che consenta di assicurare ai lavoratori migranti dipendenti e autonomi e ai loro aventi diritto:
a) il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali, sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni sia per il calcolo di queste.
b) il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei territori degli Stati membri.
2. Qualora un membro del Consiglio ritenga che un progetto di legge o legge quadro europea di cui al paragrafo 1 leda aspetti fondamentali del suo sistema di sicurezza sociale, in particolare per quanto riguarda il campo di applicazione, i costi o la struttura finanziaria, oppure ne alteri l'equilibrio finanziario, può chiedere che il Consiglio europeo sia investito della questione. In tal caso, la procedura di cui all’articolo III-396 viene sospesa. Previa discussione ed entro quattro mesi da tale sospensione, il Consiglio europeo:
a) rinvia il progetto al Consiglio, il che pone fine alla sospensione della procedura di cui all’articolo III-396, oppure
b) chiede alla Commissione di presentare una nuova proposta; in tal caso, l'atto inizialmente proposto si considera non adottato.

Sottosezione 2 - Libertà di stabilimento

Articolo III-137
Nel quadro della presente sottosezione‚ le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro sono vietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all'apertura di agenzie‚ succursali o filiali da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti nel territorio di uno Stato membro.
I cittadini di uno Stato membro hanno il diritto di accedere, nel territorio di un altro Stato membro, alle attività autonome e di esercitarle, nonché di costituire e gestire imprese, in particolare società ai sensi dell'articolo III-142‚ secondo comma‚ alle condizioni definite dalla legislazione dello Stato membro di stabilimento nei confronti dei propri cittadini‚ fatta salva la sezione 4 relativa ai capitali e ai pagamenti.

Articolo III-138
1. La legge quadro europea stabilisce le misure per realizzare la libertà di stabilimento in una determinata attività. È adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.
2. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione esercitano le funzioni loro attribuite in virtù del paragrafo 1‚ in particolare:
a) trattando‚ in generale‚ con precedenza le attività per le quali la libertà di stabilimento
costituisce un contributo particolarmente utile all'incremento della produzione e degli scambi‚
b) assicurando una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali competenti al fine di conoscere le situazioni particolari all'interno dell'Unione delle diverse attività interessate‚
c) sopprimendo le procedure e prassi amministrative, contemplate dalla legislazione interna ovvero da accordi precedentemente conclusi tra gli Stati membri‚ il cui mantenimento sarebbe di ostacolo alla libertà di stabilimento‚
d) vigilando a che i lavoratori dipendenti di uno degli Stati membri‚ occupati nel territorio di un altro Stato membro‚ possano rimanervi per intraprendere un'attività autonoma‚ quando soddisfino alle condizioni che sarebbero loro richieste se entrassero in quello Stato nel momento in cui desiderano accedere all'attività di cui trattasi‚
e) rendendo possibile l'acquisto e lo sfruttamento di proprietà fondiarie situate nel territorio di uno Stato membro da parte di un cittadino di un altro Stato membro‚ sempre che non siano lesi i principi stabiliti dall'articolo III-227‚ paragrafo 2‚
f) applicando la graduale soppressione delle restrizioni relative alla libertà di stabilimento in ogni ramo di attività considerato‚ da una parte, alle condizioni per l'apertura di agenzie‚ succursali o filiali sul territorio di uno Stato membro e, dall'altra, alle condizioni di ammissione del personale della sede principale negli organi di gestione o di controllo di
queste ultime‚
g) coordinando‚ nella necessaria misura e al fine di renderle equivalenti‚ le garanzie che sono richieste‚ negli Stati membri‚ alle società ai sensi dell'articolo III-142‚ secondo comma per proteggere gli interessi sia dei soci sia dei terzi‚
h) accertandosi che le condizioni di stabilimento non vengano alterate mediante aiuti concessi dagli Stati membri.

Articolo III-139
La presente sottosezione non si applica‚ per quanto riguarda lo Stato membro interessato‚ alle attività che in tale Stato partecipino‚ sia pure occasionalmente‚ all'esercizio dei pubblici poteri.
La legge o legge quadro europea può escludere talune attività dall'applicazione delle disposizioni della presente sottosezione.

Articolo III-140
1. La presente sottosezione e le misure adottate in virtù della medesima lasciano impregiudicata l'applicabilità delle disposizioni legislative‚ regolamentari e amministrative degli Stati membri che prevedano un regime particolare per i cittadini stranieri e che siano giustificate da motivi di ordine pubblico‚ di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.
2. La legge quadro europea coordina le disposizioni nazionali di cui al paragrafo 1.

Articolo III-141
1. La legge quadro europea facilita l'accesso alle attività autonome e l'esercizio di queste. È intesa:
a) al reciproco riconoscimento dei diplomi‚ certificati ed altri titoli,
b) al coordinamento delle disposizioni legislative‚ regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attività autonome e all'esercizio di queste.
2. Per quanto riguarda le professioni mediche‚ paramediche e farmaceutiche‚ la graduale
soppressione delle restrizioni è subordinata al coordinamento delle condizioni d'esercizio di tali professioni nei vari Stati membri.

Articolo III-142
Le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale‚ l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione sono equiparate‚ ai fini dell'applicazione della presente sottosezione, alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri.
Per "società" si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale‚ comprese le società cooperative‚ e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato‚ ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro.

Articolo III-143
Fatta salva l'applicazione delle altre disposizioni della Costituzione, gli Stati membri applicano la disciplina nazionale nei confronti della partecipazione finanziaria dei cittadini degli altri Stati membri al capitale delle società ai sensi dell'articolo III-142, secondo comma.

Sottosezione 3 - Libera prestazione di servizi

Articolo III-144
Nel quadro della presente sottosezione, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro che non sia quello del destinatario della prestazione.
La legge o legge quadro europea può estendere il beneficio della presente sottosezione ai prestatori di servizi cittadini di uno Stato terzo e stabiliti all'interno dell'Unione.

Articolo III-145
Ai fini della Costituzione‚ sono considerate servizi le prestazioni fornite di norma dietro retribuzione‚ in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle persone, delle merci e dei capitali.
I servizi comprendono in particolare:
a) attività di carattere industriale‚
b) attività di carattere commerciale‚
c) attività artigiane‚
d) attività delle libere professioni.
Senza pregiudizio della sottosezione 2 relativa alla libertà di stabilimento‚ il prestatore può‚ per l'esecuzione della prestazione‚ esercitare‚ a titolo temporaneo‚ la sua attività nello Stato membro ove la prestazione è fornita‚ alle stesse condizioni imposte da tale Stato ai propri cittadini.

Articolo III-146
1. La libera circolazione dei servizi‚ in materia di trasporti‚ è regolata dal capo III, sezione 7 relativa ai trasporti.
2. La liberalizzazione dei servizi delle banche e delle assicurazioni che sono legati a movimenti di capitale deve essere attuata in armonia con la liberalizzazione della circolazione dei capitali.

Articolo III-147
1. La legge quadro europea stabilisce le misure per realizzare la liberalizzazione di un determinato servizio. È adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.
2. Nella legge quadro europea di cui al paragrafo 1 sono in generale considerati con priorità i servizi che intervengono in modo diretto nei costi di produzione‚ ovvero la cui liberalizzazione contribuisce a facilitare gli scambi di merci.

Articolo III-148
Gli Stati membri si sforzano di procedere alla liberalizzazione dei servizi in misura superiore a quella obbligatoria in virtù della legge quadro europea adottata in applicazione dell'articolo III-147, paragrafo 1, quando ciò sia loro consentito dalla situazione economica generale e dalla situazione del settore interessato.
La Commissione rivolge a tal fine raccomandazioni agli Stati membri interessati.

Articolo III-149
Fino a quando non saranno soppresse le restrizioni alla libera prestazione dei servizi‚ gli Stati membri le applicano senza distinzione di nazionalità o di residenza a tutti i prestatori di servizi contemplati dall'articolo III-144‚ primo comma.

Articolo III-150
Gli articoli da III-139 a III-142 sono applicabili alla materia regolata dalla presente sottosezione.

SEZIONE 3
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

Sottosezione 1 - Unione doganale

Articolo III-151
1. L'Unione comprende un'unione doganale che si estende al complesso degli scambi di merci e comporta il divieto‚ fra gli Stati membri‚ dei dazi doganali all'importazione e all'esportazione e di qualsiasi tassa di effetto equivalente‚ come pure l'adozione di una tariffa doganale comune nei rapporti tra gli Stati membri ed i paesi terzi.
2. Il paragrafo 4 e la sottosezione 3 relativa al divieto delle restrizioni quantitative si applicano ai prodotti originari degli Stati membri e ai prodotti provenienti da paesi terzi che si trovano in libera pratica negli Stati membri.
3. Sono considerati in libera pratica in uno Stato membro i prodotti provenienti da paesi terzi per i quali siano state adempiute in tale Stato le formalità di importazione e riscossi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente esigibili e che non abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi e tasse.
4. I dazi doganali all'importazione o all'esportazione o le tasse di effetto equivalente sono vietati tra gli Stati membri. Tale divieto si applica anche ai dazi doganali di carattere fiscale.
5. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti o decisioni europei che fissano i dazi della tariffa doganale comune.
6. Nell'adempimento dei compiti che le sono affidati ai sensi del presente articolo, la Commissione s'ispira:
a) alla necessità di promuovere gli scambi commerciali fra gli Stati membri e i paesi terzi‚
b) all'evoluzione delle condizioni di concorrenza all'interno dell'Unione‚ nella misura in cui tale evoluzione avrà per effetto di accrescere la competitività delle imprese‚
c) alla necessità di approvvigionamento dell'Unione in materie prime e semiprodotti‚ pur vigilando a che non vengano falsate fra gli Stati membri le condizioni di concorrenza per i
prodotti finiti;
d) alla necessità di evitare gravi turbamenti nella vita economica degli Stati membri e di
assicurare uno sviluppo razionale della produzione e un'espansione del consumo nell'Unione.

Sottosezione 2 - Cooperazione doganale

Articolo III-152
Nei limiti del campo di applicazione della Costituzione, la legge o legge quadro europea stabilisce misure per rafforzare la cooperazione doganale tra gli Stati membri e tra questi ultimi e la Commissione.

Sottosezione 3 - Divieto delle restrizioni quantitative

Articolo III-153
Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative sia all'importazione sia all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente.

Articolo III-154
L'articolo III-153 lascia impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione‚ all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica‚ di ordine pubblico‚ di pubblica sicurezza‚ di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali‚ di protezione del patrimonio artistico‚ storico o archeologico nazionale‚ o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia‚ tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria‚ né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.

Articolo III-155
1. Gli Stati membri procedono a un riordinamento dei monopoli nazionali che presentano
carattere commerciale‚ in modo che venga esclusa qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi.
Il presente articolo si applica a qualsiasi organismo per mezzo del quale uno Stato membro‚ de jureo de facto‚ controlla‚ dirige o influenza sensibilmente‚ direttamente o indirettamente‚ le importazioni o le esportazioni fra gli Stati membri. Si applica altresì ai monopoli di Stato delegati.
2. Gli Stati membri si astengono da qualsiasi nuova misura contraria ai principi di cui al paragrafo 1 o tale da limitare la portata degli articoli relativi al divieto dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative fra gli Stati membri.
3. Nel caso di un monopolio a carattere commerciale che comporti una regolamentazione
destinata ad agevolare lo smercio o la valorizzazione di prodotti agricoli‚ è opportuno assicurare‚ nell'applicazione del presente articolo‚ garanzie equivalenti per l'occupazione e il tenore di vita dei produttori interessati.

SEZIONE 4
CAPITALI E PAGAMENTI

Articolo III-156
Nell'ambito della presente sezione sono vietate le restrizioni sia ai movimenti di capitali sia ai pagamenti tra Stati membri‚ e tra Stati membri e paesi terzi.

Articolo III-157
1. L'articolo III-156 lascia impregiudicata l'applicazione ai paesi terzi di qualunque restrizione in vigore alla data del 31 dicembre 1993 in virtù delle legislazioni nazionali o del diritto dell'Unione per quanto concerne i movimenti di capitali diretti in paesi terzi o provenienti da essi che implichino investimenti diretti‚ inclusi gli investimenti in proprietà immobiliari‚ lo stabilimento‚ la prestazione di servizi finanziari o l'ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari. Per quanto riguarda le restrizioni esistenti in base alla normativa nazionale in Estonia ed Ungheria, la pertinente data è il 31 dicembre 1999.
2. La legge o legge quadro europea stabilisce le misure concernenti i movimenti di capitali diretti in paesi terzi o provenienti da essi che implichino investimenti diretti, inclusi gli investimenti in proprietà immobiliari, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l'ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari.
Il Parlamento europeo e il Consiglio cercano di conseguire‚ nella maggior misura possibile e senza pregiudicare altre disposizioni della Costituzione‚ l'obiettivo della libera circolazione dei capitali tra Stati membri e paesi terzi.
3. In deroga al paragrafo 2, solo una legge o legge quadro europea del Consiglio può stabilire misure che comportino un regresso del diritto dell'Unione per quanto riguarda la liberalizzazione dei movimenti di capitali diretti in paesi terzi o provenienti da essi. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

Articolo III-158
1. L'articolo III-156 non pregiudica il diritto degli Stati membri:
a) di applicare le pertinenti disposizioni delle rispettive legislazioni tributarie in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale;
b) di adottare le misure indispensabili per impedire le violazioni delle loro disposizioni legislative e regolamentari ‚ in particolare nel settore fiscale e in quello della vigilanza prudenziale sulle istituzioni


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