CAPO I MERCATO INTERNO
SEZIONE 1
INSTAURAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL MERCATO INTERNO
Articolo III-130
1. L'Unione adotta le misure destinate all'instaurazione o al funzionamento
del mercato interno, conformemente alle disposizioni pertinenti della
Costituzione.
2. Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne
nel quale è assicurata la libera circolazione delle persone
dei servizi, delle merci e dei capitali conformemente alla Costituzione.
3. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti o
decisioni europei che definiscono gli orientamenti e le condizioni necessari
per garantire un progresso equilibrato nell'insieme dei settori considerati.
4. Nella formulazione delle proprie proposte per realizzare gli obiettivi
di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione tiene conto dell'ampiezza dello
sforzo che dovrà essere sopportato per l'instaurazione del
mercato interno da talune economie che presentano differenze di
sviluppo e può proporre le misure appropriate.
Se queste misure assumono la forma di deroghe esse debbono avere
carattere temporaneo ed arrecare quante meno perturbazioni possibile al
funzionamento del mercato interno.
Articolo III-131
Gli Stati membri si consultano al fine di prendere di comune accordo le
disposizioni necessarie ad evitare che il funzionamento del mercato interno
abbia a risentire delle misure che uno Stato membro può essere
indotto a prendere nell'eventualità di gravi agitazioni interne
che turbino l'ordine pubblico, in caso di guerra o di grave tensione internazionale
che costituisca una minaccia di guerra ovvero per far fronte agli impegni
da esso assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza
internazionale.
Articolo III-132
Quando delle misure adottate nei casi di cui agli articoli III-131 e III-436
abbiano per effetto di alterare le condizioni di concorrenza nel mercato
interno, la Commissione esamina con lo Stato membro interessato le condizioni
alle quali tali misure possono essere rese conformi alle norme sancite
dalla Costituzione.
In deroga alla procedura di cui agli articoli III-360 e III-361, la Commissione
o qualsiasi Stato membro può ricorrere direttamente alla Corte
di giustizia, ove ritenga che un altro Stato membro faccia un uso abusivo
dei poteri contemplati dagli articoli III-131 e III-436. La Corte di giustizia
statuisce a porte chiuse.
SEZIONE 2
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE E DEI SERVIZI
Sottosezione 1 - Lavoratori
Articoli III-133
1. I lavoratori hanno il diritto di circolare liberamente all'interno
dell'Unione.
2. È vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità
tra i lavoratori degli Stati membri per quanto riguarda l'impiego
la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.
3. I lavoratori hanno il diritto, fatte salve le limitazioni giustificate
da motivi di ordine pubblico pubblica sicurezza e sanità
pubblica:
a) di rispondere a offerte di lavoro effettive
b) di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri
c) di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un'attività
di lavoro conformemente alle disposizioni legislative regolamentari
e amministrative che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali
d) di rimanere a condizioni che sono oggetto di regolamenti europei
adottati dalla Commissione sul territorio di uno Stato membro dopo
avervi occupato un impiego.
4. Il presente articolo non si applica agli impieghi nella pubblica amministrazione.
Articolo III-134
La legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per realizzare
la libera circolazione dei lavoratori quale è definita dall'articolo
III-133. È adottata previa consultazione del Comitato economico
e sociale.
La legge o legge quadro europea mira in particolare a:
a) assicurare una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali
del lavoro;
b) eliminare le procedure e prassi amministrative come anche i termini
per l'accesso agli
impieghi disponibili contemplati dalla legislazione interna ovvero
da accordi conclusi in precedenza tra gli Stati membri il cui mantenimento
sarebbe di ostacolo alla liberalizzazione dei movimenti dei lavoratori;
c) abolire tutti i termini e le altre restrizioni, previsti dalle legislazioni
interne ovvero da accordi conclusi in precedenza tra gli Stati membri
che impongano ai lavoratori degli altri Stati membri in ordine alla
libera scelta di un lavoro condizioni diverse da quelle stabilite
per i lavoratori nazionali;
d) istituire meccanismi idonei a mettere in contatto le offerte e le domande
di lavoro e a
facilitarne l'equilibrio a condizioni che evitino di compromettere gravemente
il tenore di vita e il livello dell'occupazione nelle diverse regioni
e industrie.
Articolo III-135
Gli Stati membri favoriscono, nel quadro di un programma comune, gli scambi
di giovani lavoratori.
Articolo III-136
In materia di sicurezza sociale la legge o la legge quadro europea stabilisce
le misure necessarie per realizzare la libera circolazione dei lavoratori,
attuando in particolare un sistema che consenta di assicurare ai lavoratori
migranti dipendenti e autonomi e ai loro aventi diritto:
a) il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni
nazionali, sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni
sia per il calcolo di queste.
b) il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei territori
degli Stati membri.
2. Qualora un membro del Consiglio ritenga che un progetto di legge o
legge quadro europea di cui al paragrafo 1 leda aspetti fondamentali del
suo sistema di sicurezza sociale, in particolare per quanto riguarda il
campo di applicazione, i costi o la struttura finanziaria, oppure ne alteri
l'equilibrio finanziario, può chiedere che il Consiglio europeo
sia investito della questione. In tal caso, la procedura di cui allarticolo
III-396 viene sospesa. Previa discussione ed entro quattro mesi da tale
sospensione, il Consiglio europeo:
a) rinvia il progetto al Consiglio, il che pone fine alla sospensione
della procedura di cui allarticolo III-396, oppure
b) chiede alla Commissione di presentare una nuova proposta; in tal caso,
l'atto inizialmente proposto si considera non adottato.
Sottosezione 2 - Libertà di stabilimento
Articolo III-137
Nel quadro della presente sottosezione le restrizioni alla libertà
di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un
altro Stato membro sono vietate. Tale divieto si estende altresì
alle restrizioni relative all'apertura di agenzie succursali o filiali
da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti nel territorio di
uno Stato membro.
I cittadini di uno Stato membro hanno il diritto di accedere, nel territorio
di un altro Stato membro, alle attività autonome e di esercitarle,
nonché di costituire e gestire imprese, in particolare società
ai sensi dell'articolo III-142 secondo comma alle condizioni
definite dalla legislazione dello Stato membro di stabilimento nei confronti
dei propri cittadini fatta salva la sezione 4 relativa ai capitali
e ai pagamenti.
Articolo III-138
1. La legge quadro europea stabilisce le misure per realizzare la libertà
di stabilimento in una determinata attività. È adottata
previa consultazione del Comitato economico e sociale.
2. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione esercitano le
funzioni loro attribuite in virtù del paragrafo 1 in particolare:
a) trattando in generale con precedenza le attività
per le quali la libertà di stabilimento
costituisce un contributo particolarmente utile all'incremento della produzione
e degli scambi
b) assicurando una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali
competenti al fine di conoscere le situazioni particolari all'interno
dell'Unione delle diverse attività interessate
c) sopprimendo le procedure e prassi amministrative, contemplate dalla
legislazione interna ovvero da accordi precedentemente conclusi tra gli
Stati membri il cui mantenimento sarebbe di ostacolo alla libertà
di stabilimento
d) vigilando a che i lavoratori dipendenti di uno degli Stati membri
occupati nel territorio di un altro Stato membro possano rimanervi
per intraprendere un'attività autonoma quando soddisfino
alle condizioni che sarebbero loro richieste se entrassero in quello Stato
nel momento in cui desiderano accedere all'attività di cui trattasi
e) rendendo possibile l'acquisto e lo sfruttamento di proprietà
fondiarie situate nel territorio di uno Stato membro da parte di un cittadino
di un altro Stato membro sempre che non siano lesi i principi stabiliti
dall'articolo III-227 paragrafo 2
f) applicando la graduale soppressione delle restrizioni relative alla
libertà di stabilimento in ogni ramo di attività considerato
da una parte, alle condizioni per l'apertura di agenzie succursali
o filiali sul territorio di uno Stato membro e, dall'altra, alle condizioni
di ammissione del personale della sede principale negli organi di gestione
o di controllo di
queste ultime
g) coordinando nella necessaria misura e al fine di renderle equivalenti
le garanzie che sono richieste negli Stati membri alle società
ai sensi dell'articolo III-142 secondo comma per proteggere gli
interessi sia dei soci sia dei terzi
h) accertandosi che le condizioni di stabilimento non vengano alterate
mediante aiuti concessi dagli Stati membri.
Articolo III-139
La presente sottosezione non si applica per quanto riguarda lo Stato
membro interessato alle attività che in tale Stato partecipino
sia pure occasionalmente all'esercizio dei pubblici poteri.
La legge o legge quadro europea può escludere talune attività
dall'applicazione delle disposizioni della presente sottosezione.
Articolo III-140
1. La presente sottosezione e le misure adottate in virtù della
medesima lasciano impregiudicata l'applicabilità delle disposizioni
legislative regolamentari e amministrative degli Stati membri che
prevedano un regime particolare per i cittadini stranieri e che siano
giustificate da motivi di ordine pubblico di pubblica sicurezza
e di sanità pubblica.
2. La legge quadro europea coordina le disposizioni nazionali di cui al
paragrafo 1.
Articolo III-141
1. La legge quadro europea facilita l'accesso alle attività autonome
e l'esercizio di queste. È intesa:
a) al reciproco riconoscimento dei diplomi certificati ed altri
titoli,
b) al coordinamento delle disposizioni legislative regolamentari
e amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attività
autonome e all'esercizio di queste.
2. Per quanto riguarda le professioni mediche paramediche e farmaceutiche
la graduale
soppressione delle restrizioni è subordinata al coordinamento delle
condizioni d'esercizio di tali professioni nei vari Stati membri.
Articolo III-142
Le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato
membro e aventi la sede sociale l'amministrazione centrale o il
centro di attività principale all'interno dell'Unione sono equiparate
ai fini dell'applicazione della presente sottosezione, alle persone fisiche
aventi la cittadinanza degli Stati membri.
Per "società" si intendono le società di diritto
civile o di diritto commerciale comprese le società cooperative
e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato
ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro.
Articolo III-143
Fatta salva l'applicazione delle altre disposizioni della Costituzione,
gli Stati membri applicano la disciplina nazionale nei confronti della
partecipazione finanziaria dei cittadini degli altri Stati membri al capitale
delle società ai sensi dell'articolo III-142, secondo comma.
Sottosezione 3 - Libera prestazione di servizi
Articolo III-144
Nel quadro della presente sottosezione, le restrizioni alla libera prestazione
dei servizi all'interno dell'Unione sono vietate nei confronti dei cittadini
degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro che non sia quello del
destinatario della prestazione.
La legge o legge quadro europea può estendere il beneficio della
presente sottosezione ai prestatori di servizi cittadini di uno Stato
terzo e stabiliti all'interno dell'Unione.
Articolo III-145
Ai fini della Costituzione sono considerate servizi le prestazioni
fornite di norma dietro retribuzione in quanto non siano regolate
dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle persone, delle
merci e dei capitali.
I servizi comprendono in particolare:
a) attività di carattere industriale
b) attività di carattere commerciale
c) attività artigiane
d) attività delle libere professioni.
Senza pregiudizio della sottosezione 2 relativa alla libertà di
stabilimento il prestatore può per l'esecuzione della
prestazione esercitare a titolo temporaneo la sua attività
nello Stato membro ove la prestazione è fornita alle stesse
condizioni imposte da tale Stato ai propri cittadini.
Articolo III-146
1. La libera circolazione dei servizi in materia di trasporti
è regolata dal capo III, sezione 7 relativa ai trasporti.
2. La liberalizzazione dei servizi delle banche e delle assicurazioni
che sono legati a movimenti di capitale deve essere attuata in armonia
con la liberalizzazione della circolazione dei capitali.
Articolo III-147
1. La legge quadro europea stabilisce le misure per realizzare la liberalizzazione
di un determinato servizio. È adottata previa consultazione del
Comitato economico e sociale.
2. Nella legge quadro europea di cui al paragrafo 1 sono in generale considerati
con priorità i servizi che intervengono in modo diretto nei costi
di produzione ovvero la cui liberalizzazione contribuisce a facilitare
gli scambi di merci.
Articolo III-148
Gli Stati membri si sforzano di procedere alla liberalizzazione dei servizi
in misura superiore a quella obbligatoria in virtù della legge
quadro europea adottata in applicazione dell'articolo III-147, paragrafo
1, quando ciò sia loro consentito dalla situazione economica generale
e dalla situazione del settore interessato.
La Commissione rivolge a tal fine raccomandazioni agli Stati membri interessati.
Articolo III-149
Fino a quando non saranno soppresse le restrizioni alla libera prestazione
dei servizi gli Stati membri le applicano senza distinzione di nazionalità
o di residenza a tutti i prestatori di servizi contemplati dall'articolo
III-144 primo comma.
Articolo III-150
Gli articoli da III-139 a III-142 sono applicabili alla materia regolata
dalla presente sottosezione.
SEZIONE 3
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
Sottosezione 1 - Unione doganale
Articolo III-151
1. L'Unione comprende un'unione doganale che si estende al complesso degli
scambi di merci e comporta il divieto fra gli Stati membri
dei dazi doganali all'importazione e all'esportazione e di qualsiasi tassa
di effetto equivalente come pure l'adozione di una tariffa doganale
comune nei rapporti tra gli Stati membri ed i paesi terzi.
2. Il paragrafo 4 e la sottosezione 3 relativa al divieto delle restrizioni
quantitative si applicano ai prodotti originari degli Stati membri e ai
prodotti provenienti da paesi terzi che si trovano in libera pratica negli
Stati membri.
3. Sono considerati in libera pratica in uno Stato membro i prodotti provenienti
da paesi terzi per i quali siano state adempiute in tale Stato le formalità
di importazione e riscossi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente
esigibili e che non abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale
di tali dazi e tasse.
4. I dazi doganali all'importazione o all'esportazione o le tasse di effetto
equivalente sono vietati tra gli Stati membri. Tale divieto si applica
anche ai dazi doganali di carattere fiscale.
5. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti o
decisioni europei che fissano i dazi della tariffa doganale comune.
6. Nell'adempimento dei compiti che le sono affidati ai sensi del presente
articolo, la Commissione s'ispira:
a) alla necessità di promuovere gli scambi commerciali fra gli
Stati membri e i paesi terzi
b) all'evoluzione delle condizioni di concorrenza all'interno dell'Unione
nella misura in cui tale evoluzione avrà per effetto di accrescere
la competitività delle imprese
c) alla necessità di approvvigionamento dell'Unione in materie
prime e semiprodotti pur vigilando a che non vengano falsate fra
gli Stati membri le condizioni di concorrenza per i
prodotti finiti;
d) alla necessità di evitare gravi turbamenti nella vita economica
degli Stati membri e di
assicurare uno sviluppo razionale della produzione e un'espansione del
consumo nell'Unione.
Sottosezione 2 - Cooperazione doganale
Articolo III-152
Nei limiti del campo di applicazione della Costituzione, la legge o legge
quadro europea stabilisce misure per rafforzare la cooperazione doganale
tra gli Stati membri e tra questi ultimi e la Commissione.
Sottosezione 3 - Divieto delle restrizioni quantitative
Articolo III-153
Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative sia all'importazione
sia all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente.
Articolo III-154
L'articolo III-153 lascia impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione
all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità
pubblica di ordine pubblico di pubblica sicurezza di
tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione
dei vegetali di protezione del patrimonio artistico storico
o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale
e commerciale. Tuttavia tali divieti o restrizioni non devono costituire
un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione
dissimulata al commercio tra gli Stati membri.
Articolo III-155
1. Gli Stati membri procedono a un riordinamento dei monopoli nazionali
che presentano
carattere commerciale in modo che venga esclusa qualsiasi discriminazione
fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative
all'approvvigionamento e agli sbocchi.
Il presente articolo si applica a qualsiasi organismo per mezzo del quale
uno Stato membro de jureo de facto controlla dirige
o influenza sensibilmente direttamente o indirettamente le
importazioni o le esportazioni fra gli Stati membri. Si applica altresì
ai monopoli di Stato delegati.
2. Gli Stati membri si astengono da qualsiasi nuova misura contraria ai
principi di cui al paragrafo 1 o tale da limitare la portata degli articoli
relativi al divieto dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative
fra gli Stati membri.
3. Nel caso di un monopolio a carattere commerciale che comporti una regolamentazione
destinata ad agevolare lo smercio o la valorizzazione di prodotti agricoli
è opportuno assicurare nell'applicazione del presente articolo
garanzie equivalenti per l'occupazione e il tenore di vita dei produttori
interessati.
SEZIONE 4
CAPITALI E PAGAMENTI
Articolo III-156
Nell'ambito della presente sezione sono vietate le restrizioni sia ai
movimenti di capitali sia ai pagamenti tra Stati membri e tra Stati
membri e paesi terzi.
Articolo III-157
1. L'articolo III-156 lascia impregiudicata l'applicazione ai paesi terzi
di qualunque restrizione in vigore alla data del 31 dicembre 1993 in virtù
delle legislazioni nazionali o del diritto dell'Unione per quanto concerne
i movimenti di capitali diretti in paesi terzi o provenienti da essi che
implichino investimenti diretti inclusi gli investimenti in proprietà
immobiliari lo stabilimento la prestazione di servizi finanziari
o l'ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari. Per quanto
riguarda le restrizioni esistenti in base alla normativa nazionale in
Estonia ed Ungheria, la pertinente data è il 31 dicembre 1999.
2. La legge o legge quadro europea stabilisce le misure concernenti i
movimenti di capitali diretti in paesi terzi o provenienti da essi che
implichino investimenti diretti, inclusi gli investimenti in proprietà
immobiliari, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l'ammissione
di valori mobiliari nei mercati finanziari.
Il Parlamento europeo e il Consiglio cercano di conseguire nella
maggior misura possibile e senza pregiudicare altre disposizioni della
Costituzione l'obiettivo della libera circolazione dei capitali
tra Stati membri e paesi terzi.
3. In deroga al paragrafo 2, solo una legge o legge quadro europea del
Consiglio può stabilire misure che comportino un regresso del diritto
dell'Unione per quanto riguarda la liberalizzazione dei movimenti di capitali
diretti in paesi terzi o provenienti da essi. Il Consiglio delibera all'unanimità
previa consultazione del Parlamento europeo.
Articolo III-158
1. L'articolo III-156 non pregiudica il diritto degli Stati membri:
a) di applicare le pertinenti disposizioni delle rispettive legislazioni
tributarie in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non
si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il luogo di residenza
o il luogo di collocamento del loro capitale;
b) di adottare le misure indispensabili per impedire le violazioni delle
loro disposizioni legislative e regolamentari in particolare nel
settore fiscale e in quello della vigilanza prudenziale sulle istituzioni
< Fonti e bibliografia >
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