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Articolo III-115
L'Unione assicura la coerenza tra le varie politiche e azioni di cui alla
presente parte, tenendo conto dell'insieme dei suoi obiettivi e conformandosi
al principio di attribuzione delle competenze.
Articolo III-116
Nelle azioni di cui alla presente parte l'Unione mira ad eliminare le
ineguaglianze e a promuovere la parità tra donne e uomini.
Articolo III-117
Nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni di cui alla
presente parte, l'Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione
di un livello di occupazione elevato, la garanzia di una protezione sociale
adeguata, la lotta contro lesclusione sociale e un livello elevato
di istruzione, formazione e tutela della salute umana.
Articolo III-118
Nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni di cui alla
presente parte, l'Unione mira a combattere le discriminazioni fondate
sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni
personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.
Articolo III-119
Le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate
nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni di cui alla
presente parte, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo
sostenibile.
Articolo III-120
Nella definizione e nell'attuazione delle altre politiche e azioni dell'Unione
sono prese in
considerazione le esigenze inerenti alla protezione dei consumatori.
Articolo III-121
Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori
dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della
ricerca e dello sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati
membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere
degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le
disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati
membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni
culturali e i patrimoni regionali.
Articolo III-122
Fatti salvi gli articoli I-5, III-166, III-167 e III-238 e in considerazione
dell'importanza dei servizi di interesse economico generale in quanto
servizi ai quali tutti nell'Unione attribuiscono un valore e del loro
ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, l'Unione
e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del
campo di applicazione della Costituzione, provvedono affinché tali
servizi funzionino in base a principi e condizioni, in particolare economiche
e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti. La legge
europea stabilisce tali principi e fissa tali condizioni, fatta salva
la competenza degli Stati membri, nel rispetto della Costituzione, di
fornire, fare eseguire e finanziare tali servizi.
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