Home | Pannelli Solari  | Chi Siamo | Per scriverci | RSS | Speciale Pannelli Solari | English |
Ambiente sviluppo ecologia e risparmio
Focus in evidenza: Eolico | Fotovoltaico | Geotermia | Biomasse | Nucleare | Biocarburanti | Idrogeno |


In questo momento
stanno leggendo Ecoage n utenti



    Media Volontariato  
 
Home page
Energia didattica
 

   AdLinks  



   Newsletter Ecoage
 



 

 

  Ricerca nel sito   

Costituzione Europea - parte III
LE POLITICHE E IL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE

TITOLO III: POLITICHE E AZIONI INTERNE

CAPO II
POLITICA ECONOMICA E MONETARIA

Articolo III-177
Ai fini dell'articolo I-3‚ l'azione degli Stati membri e dell'Unione comprende‚ alle condizioni
previste dalla Costituzione, l'adozione di una politica economica che è fondata sullo stretto coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri‚ sul mercato interno e sulla definizione di obiettivi comuni‚ condotta conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza.
Parallelamente‚ alle condizioni e secondo le procedure previste dalla Costituzione, questa azione comprende una moneta unica‚ l'euro, e la definizione e conduzione di una politica monetaria e di una politica del cambio uniche‚ che abbiano l'obiettivo principale di mantenere la stabilità dei prezzi e‚ fatto salvo questo obiettivo‚ di sostenere le politiche economiche generali nell'Unione, conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza.
Questa azione degli Stati membri e dell'Unione implica il rispetto dei seguenti principi direttivi: prezzi stabili‚ finanze pubbliche e condizioni monetarie sane, bilancia dei pagamenti sostenibile.

SEZIONE 1
POLITICA ECONOMICA

Articolo III-178
Gli Stati membri attuano le rispettive politiche economiche per contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione definiti all'articolo I-3 e nel contesto degli indirizzi di massima di cui all'articolo III-179‚ paragrafo 2. Gli Stati membri e l'Unione agiscono nel rispetto dei principi di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza‚ favorendo un'efficace allocazione delle risorse‚ conformemente ai principi di cui all'articolo III-177.

Articolo III-179
1. Gli Stati membri considerano le rispettive politiche economiche una questione di interesse comune e le coordinano nell'ambito del Consiglio‚ conformemente all'articolo III-178.
2. Il Consiglio‚ su raccomandazione della Commissione‚ elabora un progetto di indirizzi di
massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione e ne riferisce al Consiglio europeo.
Il Consiglio europeo‚ sulla base della relazione del Consiglio‚ dibatte delle conclusioni in merito agli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione. Sulla base di dette conclusioni‚ il Consiglio adotta una raccomandazione che definisce i suddetti indirizzi di massima. Esso ne informa il Parlamento europeo.
3. Al fine di garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e una
convergenza duratura dei risultati economici degli Stati membri‚ il Consiglio, sulla base di relazioni presentate dalla Commissione‚ sorveglia l'evoluzione economica in ciascuno degli Stati membri e nell'Unione, nonché la coerenza delle politiche economiche con gli indirizzi di massima di cui al paragrafo 2, e procede regolarmente a una valutazione globale.
Ai fini di detta sorveglianza multilaterale‚ gli Stati membri trasmettono alla Commissione le
informazioni concernenti le misure di rilievo da essi adottate nell'ambito delle rispettive politiche economiche e tutte le altre informazioni che ritengono necessarie.
4. Qualora si accerti‚ secondo la procedura prevista al paragrafo 3‚ che le politiche economiche di uno Stato membro non sono coerenti con gli indirizzi di massima di cui al paragrafo 2 o rischiano di compromettere il buon funzionamento dell'unione economica e monetaria‚ la Commissione può rivolgere un avvertimento allo Stato membro in questione. Il Consiglio‚ su raccomandazione della Commissione‚ può rivolgere allo Stato membro in questione le necessarie raccomandazioni. Il Consiglio‚ su proposta della Commissione‚ può decidere di rendere pubbliche le proprie raccomandazioni.
Nel contesto del presente paragrafo, il Consiglio delibera senza tener conto del voto del membro del Consiglio che rappresenta lo Stato membro in questione.
Per maggioranza qualificata s'intende almeno il 55% degli altri membri del Consiglio rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione degli Stati membri partecipanti.
La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di altri membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.
5. Il presidente del Consiglio e la Commissione riferiscono al Parlamento europeo i risultati
della sorveglianza multilaterale. Se il Consiglio ha reso pubbliche le proprie raccomandazioni‚ il presidente del Consiglio può essere invitato a comparire dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo.
6. La legge europea può stabilire le modalità della procedura di sorveglianza multilaterale di cui ai paragrafi 3 e 4.

Articolo III-180
1. Fatta salva ogni altra procedura prevista dalla Costituzione, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione europea che stabilisca misure adeguate alla situazione economica, in particolare qualora sorgano gravi difficoltà nell'approvvigionamento di determinati prodotti.
2. Qualora uno Stato membro si trovi in difficoltà o sia seriamente minacciato da gravi difficoltà a causa di calamità naturali o di circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo‚ il Consiglio‚ su proposta della Commissione‚ può adottare una decisione europea che conceda, a determinate condizioni, un'assistenza finanziaria dell'Unione allo Stato membro interessato. Il presidente del Consiglio ne informa il Parlamento europeo.

Articolo III-181
1. È vietata la concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia‚ da parte della Banca centrale europea o da parte delle banche centrali degli Stati membri (in appresso denominate "banche centrali nazionali")‚ a istituzioni, organi o organismi dell'Unione‚ alle amministrazioni statali‚ agli enti regionali‚ locali o altri enti pubblici‚ ad altri organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri. È altresì vietato l'acquisto diretto presso i medesimi di titoli di debito da parte della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali.
2. Il paragrafo 1 non si applica agli enti creditizi di proprietà pubblica che‚ nel contesto
dell'offerta di liquidità da parte delle banche centrali‚ ricevono dalle banche centrali nazionali e dalla Banca centrale europea lo stesso trattamento degli enti creditizi privati.

Articolo III-182
Sono vietate le misure e le disposizioni‚ non basate su considerazioni prudenziali‚ che offrano alle istituzioni, organi o organismi dell'Unione‚ alle amministrazioni statali‚ agli enti regionali‚ locali o altri enti pubblici‚ ad altri organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri un accesso privilegiato alle istituzioni finanziarie.

Articolo III-183
1. L'Unione non risponde né si fa carico degli impegni assunti dalle amministrazioni statali‚
dagli enti regionali‚ locali o altri enti pubblici‚ da altri organismi di diritto pubblico o da imprese pubbliche di qualsiasi Stato membro‚ fatte salve le garanzie finanziarie reciproche per la realizzazione in comune di un progetto specifico. Gli Stati membri non rispondono né si fanno carico degli impegni dell'amministrazione statale‚ degli enti regionali‚ locali o altri enti pubblici‚ di altri organismi di diritto pubblico o di imprese pubbliche di un altro Stato membro‚ fatte salve le garanzie finanziarie reciproche per la realizzazione in comune di un progetto specifico.
2. Il Consiglio‚ su proposta della Commissione‚ può adottare i regolamenti o decisioni europei che precisano le definizioni necessarie per l'applicazione dei divieti previsti dagli articoli III-181 e III-182 e dal presente articolo. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

Articolo III-184
1. Gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.
2. La Commissione sorveglia l'evoluzione della situazione di bilancio e dell'entità del debito pubblico negli Stati membri‚ al fine di individuare errori rilevanti. In particolare, esamina la conformità alla disciplina di bilancio sulla base dei due criteri seguenti:
a) se il rapporto tra il disavanzo pubblico‚ previsto o effettivo‚ e il prodotto interno lordo superi un valore di riferimento‚ a meno che:
i) il rapporto non sia diminuito in modo sostanziale e continuo e abbia raggiunto un livello
che si avvicina al valore di riferimento, o
ii) il superamento del valore di riferimento sia solo eccezionale e temporaneo e il rapporto
resti vicino al valore di riferimento;
b) se il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo superi un valore di riferimento‚ a meno che detto rapporto non si stia riducendo in misura sufficiente e non si avvicini al valore di riferimento con ritmo adeguato.
I valori di riferimento sono specificati nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi.
3. Se uno Stato membro non rispetta i requisiti previsti da uno o entrambi i criteri menzionati‚ la Commissione prepara una relazione. La relazione della Commissione tiene conto anche dell'eventuale differenza tra il disavanzo pubblico e la spesa pubblica per gli investimenti e tiene conto di tutti gli altri fattori significativi‚ compresa la posizione economica e di bilancio a medio termine dello Stato membro.
La Commissione può inoltre preparare una relazione se ritiene che in un determinato Stato membro‚ malgrado i criteri siano rispettati‚ sussista il rischio di un disavanzo eccessivo.
4. Il comitato economico e finanziario istituito conformemente all'articolo III-192 formula un parere in merito alla relazione della Commissione.
5. La Commissione‚ se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo‚ trasmette un parere allo Stato membro interessato e ne informa il Consiglio.
6. Il Consiglio‚ su proposta della Commissione e considerate le osservazioni che lo Stato
membro interessato ritenga di formulare‚ decide‚ dopo una valutazione globale‚ se esiste un disavanzo eccessivo. In caso affermativo adotta senza indebito ritardo, su raccomandazione della Commissione, le raccomandazioni allo Stato membro in questione al fine di far cessare tale situazione entro un determinato periodo. Fatto salvo il paragrafo 8‚ dette raccomandazioni non sono rese pubbliche.
Nel contesto del presente paragrafo, il Consiglio delibera senza tener conto del voto del membro del Consiglio che rappresenta lo Stato membro in questione.
Per maggioranza qualificata s'intende almeno il 55% degli altri membri del Consiglio rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione degli Stati membri partecipanti.
La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di altri membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.
7. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, adotta le decisioni europee e le
raccomandazioni di cui ai paragrafi da 8 a 11.
Esso delibera senza tener conto del voto del membro del Consiglio che rappresenta lo Stato membro in questione.
Per maggioranza qualificata s'intende almeno il 55% degli altri membri del Consiglio rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione degli Stati membri partecipanti.
La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di altri membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.
8. Il Consiglio‚ qualora adotti una decisione europea con la quale constata che nel periodo prestabilito non è stato dato seguito effettivo alle sue raccomandazioni‚ può rendere pubbliche dette raccomandazioni.
9. Qualora uno Stato membro persista nel disattendere le raccomandazioni del Consiglio‚
quest'ultimo può adottare una decisione europea che intimi allo Stato membro di intraprendere‚ entro un termine stabilito‚ misure volte alla riduzione del disavanzo che il Consiglio ritiene necessaria per correggere la situazione.
In tal caso, il Consiglio può chiedere allo Stato membro in questione di presentare relazioni secondo un calendario preciso‚ al fine di esaminare gli sforzi compiuti da detto Stato membro per rimediare alla situazione.
10. Fintantoché uno Stato membro non ottempera a una decisione europea adottata in conformità del paragrafo 9‚ il Consiglio può decidere di applicare o‚ a seconda dei casi‚ di rafforzare una o più delle seguenti misure:
a) esigere che lo Stato membro interessato pubblichi informazioni supplementari‚ che saranno specificate dal Consiglio‚ prima dell'emissione di obbligazioni o altri titoli;
b) invitare la Banca europea per gli investimenti a riconsiderare la sua politica di prestiti verso lo Stato membro in questione;
c) esigere che lo Stato membro in questione costituisca un deposito infruttifero di importo adeguato presso l'Unione fino a quando‚ a parere del Consiglio‚ il disavanzo eccessivo non sia stato corretto;
d) infliggere ammende di entità adeguata.
Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo delle misure adottate.
11. Il Consiglio abroga tutte o alcune delle misure di cui ai paragrafi 6, 8, 9 e 10 nella misura in cui ritiene che il disavanzo eccessivo nello Stato membro in questione sia stato corretto. Se precedentemente aveva reso pubbliche le sue raccomandazioni‚ il Consiglio dichiara pubblicamente‚ non appena sia stata abrogata la decisione europea di cui al paragrafo 8‚ che non esiste più un disavanzo eccessivo nello Stato membro in questione.
12. I diritti di esperire le azioni di cui agli articoli III-360 e III-361 non possono essere esercitati nel quadro dei paragrafi da 1 a 6, 8 e 9.
13. Ulteriori disposizioni concernenti l'attuazione della procedura prevista nel presente articolo sono precisate nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi.
Una legge europea del Consiglio stabilisce le opportune misure che sostituiscono detto protocollo. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale europea.
Fatte salve le altre disposizioni del presente paragrafo‚ il Consiglio‚ su proposta della Commissione, adotta i regolamenti o decisioni europei che precisano le modalità e le definizioni per l'applicazione di detto protocollo. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

SEZIONE 2
POLITICA MONETARIA


Articolo III-185
1. L'obiettivo principale del Sistema europeo di banche centrali è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo questo obiettivo‚ il Sistema europeo di banche centrali sostiene le politiche economiche generali nell'Unione per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di quest'ultima, definiti nell'articolo I-3. Il Sistema europeo di banche centrali agisce in conformità del principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza‚ favorendo un'efficace allocazione delle risorse e rispettando i principi di cui all'articolo III-177.
2. I compiti fondamentali da assolvere tramite il Sistema europeo di banche centrali sono i seguenti:
a) definire e attuare la politica monetaria dell'Unione;
b) svolgere le operazioni sui cambi in linea con l'articolo III-326;
c) detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri;
d) promuovere il buon funzionamento dei sistemi di pagamento.
3. Il paragrafo 2‚ lettera c) non pregiudica la detenzione e la gestione da parte dei governi degli Stati membri di saldi operativi in valuta estera.
4. La Banca centrale europea è consultata:
a) in merito a qualsiasi proposta di atto dell'Unione che rientri nelle sue attribuzioni;
b) dalle autorità nazionali‚ sui progetti di disposizioni legislative che rientrino nelle sue
attribuzioni‚ ma entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio‚ secondo la procedura di cui all'articolo III-187, paragrafo 4.
La Banca centrale europea può formulare pareri, da sottoporre alle istituzioni, organi o organismi dell'Unione o alle autorità nazionali, su questioni che rientrano nelle sue attribuzioni.
5. Il Sistema europeo di banche centrali contribuisce a una buona conduzione delle politiche perseguite dalle competenti autorità per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario.
6. Una legge europea del Consiglio può affidare alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie, escluse le imprese di assicurazione. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale europea.

Articolo III-186
1. La Banca centrale europea ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote in euro nell'Unione. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono emettere tali banconote. Le banconote emesse dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali costituiscono le uniche banconote aventi corso legale nell'Unione.
2. Gli Stati membri possono coniare monete metalliche in euro con l'approvazione della Banca centrale europea per quanto riguarda il volume del conio.
Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare i regolamenti europei che stabiliscono misure per armonizzare le denominazioni e le specificazioni tecniche delle monete metalliche destinate alla circolazione‚ nella misura necessaria per agevolarne la circolazione nell'Unione. Il Consiglio delibera previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale europea.

Articolo III-187
1. Il Sistema europeo di banche centrali è retto dagli organi decisionali della Banca centrale europea, che sono il consiglio direttivo e il comitato esecutivo.
2. Lo statuto del Sistema europeo di banche centrali è definito nel protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.
3. L'articolo 5, paragrafi 1‚ 2 e 3, gli articoli 17 e 18‚ l'articolo 19, paragrafo 1‚ gli articoli 22‚ 23‚ 24 e 26‚ l'articolo 32, paragrafi 2‚ 3, 4 e 6, l'articolo 33, paragrafo 1, lettera a) e l'articolo 36 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea possono essere emendati con legge europea:
a) o su proposta della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea;
b) o su raccomandazione della Banca centrale europea e previa consultazione della Commissione.
4. Il Consiglio adotta i regolamenti e decisioni europei che stabiliscono le misure di cui
all'articolo 4, all'articolo 5, paragrafo 4, all'articolo 19, paragrafo 2, all'articolo 20, all'articolo 28, paragrafo 1, all'articolo 29, paragrafo 2, all'articolo 30, paragrafo 4 e all'articolo 34, paragrafo 3 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo:
a) o su proposta della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea;
b) o su raccomandazione della Banca centrale europea e previa consultazione della Commissione.

Articolo III-188
Nell'esercizio dei poteri e nell'assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti dalla Costituzione e dallo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea né la Banca centrale europea, né una banca centrale nazionale, né un membro dei rispettivi organi decisionali possono sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni, organi o organismi dell'Unione‚ dai governi degli Stati membri o da qualsiasi altro organismo. Le istituzioni, organi o organismi dell'Unione, come pure i governi degli Stati membri, si impegnano a rispettare questo principio e a non cercare di influenzare i membri degli organi decisionali della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali nell'assolvimento dei loro compiti.

Articolo III-189
Ciascuno Stato membro assicura che la propria legislazione nazionale‚ incluso lo statuto della banca centrale nazionale‚ sia compatibile con la Costituzione e con lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.

Articolo III-190
1. Per l'assolvimento dei compiti attribuiti al Sistema europeo di banche centrali, la Banca centrale europea, in conformità della Costituzione e alle condizioni stabilite nello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, adotta:
a) regolamenti europei nella misura necessaria per assolvere i compiti definiti nell'articolo 3, paragrafo 1‚ lettera a)‚ nell'articolo 19, paragrafo 1‚ nell'articolo 22 o nell'articolo 25, paragrafo 2 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e nei casi previsti nei regolamenti e decisioni europei di cui all'articolo III-187‚ paragrafo 4;
b) le decisioni europee necessarie per assolvere i compiti attribuiti al Sistema europeo di banche centrali in virtù della Costituzione e dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea;
c) raccomandazioni e pareri.
2. La Banca centrale europea può decidere di pubblicare decisioni europee‚ raccomandazioni e pareri da essa adottati.
3. Il Consiglio adotta, secondo la procedura di cui all'articolo III-187, paragrafo 4‚ i regolamenti europei che fissano i limiti e le condizioni entro cui la Banca centrale europea ha il potere di infliggere alle imprese ammende o penalità di mora in caso di inosservanza degli obblighi imposti dai regolamenti e decisioni europei da essa adottati.

Articolo III-191
Fatte salve le attribuzioni della Banca centrale europea, la legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per l'utilizzo dell'euro come moneta unica. Essa è adottata previa consultazione della Banca centrale europea.

SEZIONE 3
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

Articolo III-192
1. Per promuovere il coordinamento delle politiche degli Stati membri in tutta la misura necessaria al funzionamento del mercato interno‚ è istituito un comitato economico e finanziario.
2. Il comitato svolge i seguenti compiti:


< Fonti e bibliografia >





Scrivi il tuo commento sull'argomento



Il tuo nome   (facoltativo)

Home Back Stampa Invia

 

  


Segnala Ecoage ai tuoi conoscenti    Fai di questo sito la tua home page 

Vuoi ricevere per email i prossimi articoli di EcoAge.com?
oppure se preferisci segui ogni giorno EcoAge sulla home page 

RISPARMIO
Come risparmiare
soldi sulla bolletta:
  NEWS
Notizie alla ribalta
Articoli e segnalazioni:
  RISORSE RINNOVABILI
Energie alternative
come risparmiare con:

     
EFFETTO SERRA
temi di attualità
I principali temi di attualità:
TURISMO SOSTENIBILE
Una alternativa solidale
Come viaggiare in modo responsabile.
AUTOMOBILI
Mobilità sostenibile
Parliamo di diesel ecologici, di automobili ibride, di automobili a benzina con basse emissioni di CO2, di GPL. Nell'attesa dell'idrogeno le automobili ecologiche sono quindi già sui nostri listini.


   Energia e Ambiente  
 


Effetto serra
Focus Energia
Le rinnovabili
Energia solare

 
   EcoTecnologie  
 


Bioedilizia
Pannelli solari
Fotovoltaico
Solare termico

Bioplastica



 
   Sviluppo Sostenibile  
 


Sviluppo sost.
Economia
Mobilità
Turismo
Popolazione
Agricoltura


 
   Come risparmiare  
 

Come risparmiare sulla bolletta

Acqua
Elettricità
Benzina
Riscaldamento
Automobili

 
   Energia rinnovabile  
 

Non solo petrolio, le energie alternative

eolico
fotovoltaico
geotermia
biomasse
nucleare

 
   Fonti di energia  
 

Fonti di energia non rinnovabili

Petrolio
Gas naturale

 
   Rifiuti e inquinamento  

 

bioplastica
riciclaggio
incenerimento
elettrosmog


 
   Ecocarburanti  

 

idrogeno
biocarburanti
metano e GPL


 
   Ambiente e società  
 

I principali temi legati all'ambiente

Finanza Etica

 
   Archivio news  
 

Cerchi una vecchia news di Ecoage?

2004
2005
2006

 
 

   Sondaggio Ecoage
 

Sei favorevole
all'energia nucleare?

(1) 
Si, assolutamente

(2) 
Sono incerto

(3) 
No, per nulla

Risultati in tempo reale

 
Inserisci le news
sul tuo sito web
Ecoage Newsticker

  


 

Altri articoli sul tema



 


 

Ogni articolo di Ecoage può essere pubblicato su altri siti web senza chiedere la nostra autorizzazione purché sia sempre presente come fonte www.ecoage.com con link attivo.

Links sostenibili

Peacelink
Lipu
Zona Nucleare
www.worldwatch.org
www.wupperinst.org
Legambiente
Wwf
Greenpeace.
Il portale del Sole
Ecorete

Tutti i Links sostenibili



 


 News Sostenibili | Archivio News | Pannelli solari  |  Chi Siamo |  Disclaimer  | Fonti e bibliografia | Scambio Link | Bibliografia del sito | privacy
     by www.ecoage.com - info@ecoage.com - Ecoage English Project  by AE - Ecoage - PIVA 09286581005