CAPO II
POLITICA ECONOMICA E MONETARIA
Articolo III-177
Ai fini dell'articolo I-3 l'azione degli Stati membri e dell'Unione
comprende alle condizioni
previste dalla Costituzione, l'adozione di una politica economica che
è fondata sullo stretto coordinamento delle politiche economiche
degli Stati membri sul mercato interno e sulla definizione di obiettivi
comuni condotta conformemente al principio di un'economia di mercato
aperta e in libera concorrenza.
Parallelamente alle condizioni e secondo le procedure previste dalla
Costituzione, questa azione comprende una moneta unica l'euro, e
la definizione e conduzione di una politica monetaria e di una politica
del cambio uniche che abbiano l'obiettivo principale di mantenere
la stabilità dei prezzi e fatto salvo questo obiettivo
di sostenere le politiche economiche generali nell'Unione, conformemente
al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza.
Questa azione degli Stati membri e dell'Unione implica il rispetto dei
seguenti principi direttivi: prezzi stabili finanze pubbliche e
condizioni monetarie sane, bilancia dei pagamenti sostenibile.
SEZIONE 1
POLITICA ECONOMICA
Articolo III-178
Gli Stati membri attuano le rispettive politiche economiche per contribuire
alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione definiti all'articolo I-3
e nel contesto degli indirizzi di massima di cui all'articolo III-179
paragrafo 2. Gli Stati membri e l'Unione agiscono nel rispetto dei principi
di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza favorendo
un'efficace allocazione delle risorse conformemente ai principi
di cui all'articolo III-177.
Articolo III-179
1. Gli Stati membri considerano le rispettive politiche economiche una
questione di interesse comune e le coordinano nell'ambito del Consiglio
conformemente all'articolo III-178.
2. Il Consiglio su raccomandazione della Commissione elabora
un progetto di indirizzi di
massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione e
ne riferisce al Consiglio europeo.
Il Consiglio europeo sulla base della relazione del Consiglio
dibatte delle conclusioni in merito agli indirizzi di massima per le politiche
economiche degli Stati membri e dell'Unione. Sulla base di dette conclusioni
il Consiglio adotta una raccomandazione che definisce i suddetti indirizzi
di massima. Esso ne informa il Parlamento europeo.
3. Al fine di garantire un più stretto coordinamento delle politiche
economiche e una
convergenza duratura dei risultati economici degli Stati membri
il Consiglio, sulla base di relazioni presentate dalla Commissione
sorveglia l'evoluzione economica in ciascuno degli Stati membri e nell'Unione,
nonché la coerenza delle politiche economiche con gli indirizzi
di massima di cui al paragrafo 2, e procede regolarmente a una valutazione
globale.
Ai fini di detta sorveglianza multilaterale gli Stati membri trasmettono
alla Commissione le
informazioni concernenti le misure di rilievo da essi adottate nell'ambito
delle rispettive politiche economiche e tutte le altre informazioni che
ritengono necessarie.
4. Qualora si accerti secondo la procedura prevista al paragrafo
3 che le politiche economiche di uno Stato membro non sono coerenti
con gli indirizzi di massima di cui al paragrafo 2 o rischiano di compromettere
il buon funzionamento dell'unione economica e monetaria la Commissione
può rivolgere un avvertimento allo Stato membro in questione. Il
Consiglio su raccomandazione della Commissione può
rivolgere allo Stato membro in questione le necessarie raccomandazioni.
Il Consiglio su proposta della Commissione può decidere
di rendere pubbliche le proprie raccomandazioni.
Nel contesto del presente paragrafo, il Consiglio delibera senza tener
conto del voto del membro del Consiglio che rappresenta lo Stato membro
in questione.
Per maggioranza qualificata s'intende almeno il 55% degli altri membri
del Consiglio rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65%
della popolazione degli Stati membri partecipanti.
La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di altri
membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35% della popolazione
degli Stati membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario
la maggioranza qualificata si considera raggiunta.
5. Il presidente del Consiglio e la Commissione riferiscono al Parlamento
europeo i risultati
della sorveglianza multilaterale. Se il Consiglio ha reso pubbliche le
proprie raccomandazioni il presidente del Consiglio può essere
invitato a comparire dinanzi alla commissione competente del Parlamento
europeo.
6. La legge europea può stabilire le modalità della procedura
di sorveglianza multilaterale di cui ai paragrafi 3 e 4.
Articolo III-180
1. Fatta salva ogni altra procedura prevista dalla Costituzione, il Consiglio,
su proposta della Commissione, può adottare una decisione europea
che stabilisca misure adeguate alla situazione economica, in particolare
qualora sorgano gravi difficoltà nell'approvvigionamento di determinati
prodotti.
2. Qualora uno Stato membro si trovi in difficoltà o sia seriamente
minacciato da gravi difficoltà a causa di calamità naturali
o di circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo il Consiglio
su proposta della Commissione può adottare una decisione
europea che conceda, a determinate condizioni, un'assistenza finanziaria
dell'Unione allo Stato membro interessato. Il presidente del Consiglio
ne informa il Parlamento europeo.
Articolo III-181
1. È vietata la concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra
forma di facilitazione creditizia da parte della Banca centrale
europea o da parte delle banche centrali degli Stati membri (in appresso
denominate "banche centrali nazionali") a istituzioni,
organi o organismi dell'Unione alle amministrazioni statali
agli enti regionali locali o altri enti pubblici ad altri
organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri.
È altresì vietato l'acquisto diretto presso i medesimi di
titoli di debito da parte della Banca centrale europea o delle banche
centrali nazionali.
2. Il paragrafo 1 non si applica agli enti creditizi di proprietà
pubblica che nel contesto
dell'offerta di liquidità da parte delle banche centrali
ricevono dalle banche centrali nazionali e dalla Banca centrale europea
lo stesso trattamento degli enti creditizi privati.
Articolo III-182
Sono vietate le misure e le disposizioni non basate su considerazioni
prudenziali che offrano alle istituzioni, organi o organismi dell'Unione
alle amministrazioni statali agli enti regionali locali o
altri enti pubblici ad altri organismi di diritto pubblico o a imprese
pubbliche degli Stati membri un accesso privilegiato alle istituzioni
finanziarie.
Articolo III-183
1. L'Unione non risponde né si fa carico degli impegni assunti
dalle amministrazioni statali
dagli enti regionali locali o altri enti pubblici da altri
organismi di diritto pubblico o da imprese pubbliche di qualsiasi Stato
membro fatte salve le garanzie finanziarie reciproche per la realizzazione
in comune di un progetto specifico. Gli Stati membri non rispondono né
si fanno carico degli impegni dell'amministrazione statale degli
enti regionali locali o altri enti pubblici di altri organismi
di diritto pubblico o di imprese pubbliche di un altro Stato membro
fatte salve le garanzie finanziarie reciproche per la realizzazione in
comune di un progetto specifico.
2. Il Consiglio su proposta della Commissione può adottare
i regolamenti o decisioni europei che precisano le definizioni necessarie
per l'applicazione dei divieti previsti dagli articoli III-181 e III-182
e dal presente articolo. Esso delibera previa consultazione del Parlamento
europeo.
Articolo III-184
1. Gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.
2. La Commissione sorveglia l'evoluzione della situazione di bilancio
e dell'entità del debito pubblico negli Stati membri al fine
di individuare errori rilevanti. In particolare, esamina la conformità
alla disciplina di bilancio sulla base dei due criteri seguenti:
a) se il rapporto tra il disavanzo pubblico previsto o effettivo
e il prodotto interno lordo superi un valore di riferimento a meno
che:
i) il rapporto non sia diminuito in modo sostanziale e continuo e abbia
raggiunto un livello
che si avvicina al valore di riferimento, o
ii) il superamento del valore di riferimento sia solo eccezionale e temporaneo
e il rapporto
resti vicino al valore di riferimento;
b) se il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo superi
un valore di riferimento a meno che detto rapporto non si stia riducendo
in misura sufficiente e non si avvicini al valore di riferimento con ritmo
adeguato.
I valori di riferimento sono specificati nel protocollo sulla procedura
per i disavanzi eccessivi.
3. Se uno Stato membro non rispetta i requisiti previsti da uno o entrambi
i criteri menzionati la Commissione prepara una relazione. La relazione
della Commissione tiene conto anche dell'eventuale differenza tra il disavanzo
pubblico e la spesa pubblica per gli investimenti e tiene conto di tutti
gli altri fattori significativi compresa la posizione economica
e di bilancio a medio termine dello Stato membro.
La Commissione può inoltre preparare una relazione se ritiene che
in un determinato Stato membro malgrado i criteri siano rispettati
sussista il rischio di un disavanzo eccessivo.
4. Il comitato economico e finanziario istituito conformemente all'articolo
III-192 formula un parere in merito alla relazione della Commissione.
5. La Commissione se ritiene che in uno Stato membro esista o possa
determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo trasmette un parere
allo Stato membro interessato e ne informa il Consiglio.
6. Il Consiglio su proposta della Commissione e considerate le osservazioni
che lo Stato
membro interessato ritenga di formulare decide dopo una valutazione
globale se esiste un disavanzo eccessivo. In caso affermativo adotta
senza indebito ritardo, su raccomandazione della Commissione, le raccomandazioni
allo Stato membro in questione al fine di far cessare tale situazione
entro un determinato periodo. Fatto salvo il paragrafo 8 dette raccomandazioni
non sono rese pubbliche.
Nel contesto del presente paragrafo, il Consiglio delibera senza tener
conto del voto del membro del Consiglio che rappresenta lo Stato membro
in questione.
Per maggioranza qualificata s'intende almeno il 55% degli altri membri
del Consiglio rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65%
della popolazione degli Stati membri partecipanti.
La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di altri
membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35% della popolazione
degli Stati membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario
la maggioranza qualificata si considera raggiunta.
7. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, adotta le decisioni
europee e le
raccomandazioni di cui ai paragrafi da 8 a 11.
Esso delibera senza tener conto del voto del membro del Consiglio che
rappresenta lo Stato membro in questione.
Per maggioranza qualificata s'intende almeno il 55% degli altri membri
del Consiglio rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65%
della popolazione degli Stati membri partecipanti.
La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di altri
membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35% della popolazione
degli Stati membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario
la maggioranza qualificata si considera raggiunta.
8. Il Consiglio qualora adotti una decisione europea con la quale
constata che nel periodo prestabilito non è stato dato seguito
effettivo alle sue raccomandazioni può rendere pubbliche
dette raccomandazioni.
9. Qualora uno Stato membro persista nel disattendere le raccomandazioni
del Consiglio
quest'ultimo può adottare una decisione europea che intimi allo
Stato membro di intraprendere entro un termine stabilito misure
volte alla riduzione del disavanzo che il Consiglio ritiene necessaria
per correggere la situazione.
In tal caso, il Consiglio può chiedere allo Stato membro in questione
di presentare relazioni secondo un calendario preciso al fine di
esaminare gli sforzi compiuti da detto Stato membro per rimediare alla
situazione.
10. Fintantoché uno Stato membro non ottempera a una decisione
europea adottata in conformità del paragrafo 9 il Consiglio
può decidere di applicare o a seconda dei casi di rafforzare
una o più delle seguenti misure:
a) esigere che lo Stato membro interessato pubblichi informazioni supplementari
che saranno specificate dal Consiglio prima dell'emissione di obbligazioni
o altri titoli;
b) invitare la Banca europea per gli investimenti a riconsiderare la sua
politica di prestiti verso lo Stato membro in questione;
c) esigere che lo Stato membro in questione costituisca un deposito infruttifero
di importo adeguato presso l'Unione fino a quando a parere del Consiglio
il disavanzo eccessivo non sia stato corretto;
d) infliggere ammende di entità adeguata.
Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo delle misure
adottate.
11. Il Consiglio abroga tutte o alcune delle misure di cui ai paragrafi
6, 8, 9 e 10 nella misura in cui ritiene che il disavanzo eccessivo nello
Stato membro in questione sia stato corretto. Se precedentemente aveva
reso pubbliche le sue raccomandazioni il Consiglio dichiara pubblicamente
non appena sia stata abrogata la decisione europea di cui al paragrafo
8 che non esiste più un disavanzo eccessivo nello Stato membro
in questione.
12. I diritti di esperire le azioni di cui agli articoli III-360 e III-361
non possono essere esercitati nel quadro dei paragrafi da 1 a 6, 8 e 9.
13. Ulteriori disposizioni concernenti l'attuazione della procedura prevista
nel presente articolo sono precisate nel protocollo sulla procedura per
i disavanzi eccessivi.
Una legge europea del Consiglio stabilisce le opportune misure che sostituiscono
detto protocollo. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione
del Parlamento europeo e della Banca centrale europea.
Fatte salve le altre disposizioni del presente paragrafo il Consiglio
su proposta della Commissione, adotta i regolamenti o decisioni europei
che precisano le modalità e le definizioni per l'applicazione di
detto protocollo. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.
SEZIONE 2
POLITICA MONETARIA
Articolo III-185
1. L'obiettivo principale del Sistema europeo di banche centrali è
il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo questo
obiettivo il Sistema europeo di banche centrali sostiene le politiche
economiche generali nell'Unione per contribuire alla realizzazione degli
obiettivi di quest'ultima, definiti nell'articolo I-3. Il Sistema europeo
di banche centrali agisce in conformità del principio di un'economia
di mercato aperta e in libera concorrenza favorendo un'efficace
allocazione delle risorse e rispettando i principi di cui all'articolo
III-177.
2. I compiti fondamentali da assolvere tramite il Sistema europeo di banche
centrali sono i seguenti:
a) definire e attuare la politica monetaria dell'Unione;
b) svolgere le operazioni sui cambi in linea con l'articolo III-326;
c) detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati
membri;
d) promuovere il buon funzionamento dei sistemi di pagamento.
3. Il paragrafo 2 lettera c) non pregiudica la detenzione e la gestione
da parte dei governi degli Stati membri di saldi operativi in valuta estera.
4. La Banca centrale europea è consultata:
a) in merito a qualsiasi proposta di atto dell'Unione che rientri nelle
sue attribuzioni;
b) dalle autorità nazionali sui progetti di disposizioni
legislative che rientrino nelle sue
attribuzioni ma entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio
secondo la procedura di cui all'articolo III-187, paragrafo 4.
La Banca centrale europea può formulare pareri, da sottoporre alle
istituzioni, organi o organismi dell'Unione o alle autorità nazionali,
su questioni che rientrano nelle sue attribuzioni.
5. Il Sistema europeo di banche centrali contribuisce a una buona conduzione
delle politiche perseguite dalle competenti autorità per quanto
riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità
del sistema finanziario.
6. Una legge europea del Consiglio può affidare alla Banca centrale
europea compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza
prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie,
escluse le imprese di assicurazione. Il Consiglio delibera all'unanimità
previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale europea.
Articolo III-186
1. La Banca centrale europea ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione
di banconote in euro nell'Unione. La Banca centrale europea e le banche
centrali nazionali possono emettere tali banconote. Le banconote emesse
dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali costituiscono
le uniche banconote aventi corso legale nell'Unione.
2. Gli Stati membri possono coniare monete metalliche in euro con l'approvazione
della Banca centrale europea per quanto riguarda il volume del conio.
Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare i regolamenti
europei che stabiliscono misure per armonizzare le denominazioni e le
specificazioni tecniche delle monete metalliche destinate alla circolazione
nella misura necessaria per agevolarne la circolazione nell'Unione. Il
Consiglio delibera previa consultazione del Parlamento europeo e della
Banca centrale europea.
Articolo III-187
1. Il Sistema europeo di banche centrali è retto dagli organi decisionali
della Banca centrale europea, che sono il consiglio direttivo e il comitato
esecutivo.
2. Lo statuto del Sistema europeo di banche centrali è definito
nel protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e
della Banca centrale europea.
3. L'articolo 5, paragrafi 1 2 e 3, gli articoli 17 e 18 l'articolo
19, paragrafo 1 gli articoli 22 23 24 e 26 l'articolo
32, paragrafi 2 3, 4 e 6, l'articolo 33, paragrafo 1, lettera a)
e l'articolo 36 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e
della Banca centrale europea possono essere emendati con legge europea:
a) o su proposta della Commissione e previa consultazione della Banca
centrale europea;
b) o su raccomandazione della Banca centrale europea e previa consultazione
della Commissione.
4. Il Consiglio adotta i regolamenti e decisioni europei che stabiliscono
le misure di cui
all'articolo 4, all'articolo 5, paragrafo 4, all'articolo 19, paragrafo
2, all'articolo 20, all'articolo 28, paragrafo 1, all'articolo 29, paragrafo
2, all'articolo 30, paragrafo 4 e all'articolo 34, paragrafo 3 dello statuto
del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.
Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo:
a) o su proposta della Commissione e previa consultazione della Banca
centrale europea;
b) o su raccomandazione della Banca centrale europea e previa consultazione
della Commissione.
Articolo III-188
Nell'esercizio dei poteri e nell'assolvimento dei compiti e dei doveri
loro attribuiti dalla Costituzione e dallo statuto del Sistema europeo
di banche centrali e della Banca centrale europea né la Banca centrale
europea, né una banca centrale nazionale, né un membro dei
rispettivi organi decisionali possono sollecitare o accettare istruzioni
dalle istituzioni, organi o organismi dell'Unione dai governi degli
Stati membri o da qualsiasi altro organismo. Le istituzioni, organi o
organismi dell'Unione, come pure i governi degli Stati membri, si impegnano
a rispettare questo principio e a non cercare di influenzare i membri
degli organi decisionali della Banca centrale europea o delle banche centrali
nazionali nell'assolvimento dei loro compiti.
Articolo III-189
Ciascuno Stato membro assicura che la propria legislazione nazionale
incluso lo statuto della banca centrale nazionale sia compatibile
con la Costituzione e con lo statuto del Sistema europeo di banche centrali
e della Banca centrale europea.
Articolo III-190
1. Per l'assolvimento dei compiti attribuiti al Sistema europeo di banche
centrali, la Banca centrale europea, in conformità della Costituzione
e alle condizioni stabilite nello statuto del Sistema europeo di banche
centrali e della Banca centrale europea, adotta:
a) regolamenti europei nella misura necessaria per assolvere i compiti
definiti nell'articolo 3, paragrafo 1 lettera a) nell'articolo
19, paragrafo 1 nell'articolo 22 o nell'articolo 25, paragrafo 2
dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale
europea e nei casi previsti nei regolamenti e decisioni europei di cui
all'articolo III-187 paragrafo 4;
b) le decisioni europee necessarie per assolvere i compiti attribuiti
al Sistema europeo di banche centrali in virtù della Costituzione
e dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale
europea;
c) raccomandazioni e pareri.
2. La Banca centrale europea può decidere di pubblicare decisioni
europee raccomandazioni e pareri da essa adottati.
3. Il Consiglio adotta, secondo la procedura di cui all'articolo III-187,
paragrafo 4 i regolamenti europei che fissano i limiti e le condizioni
entro cui la Banca centrale europea ha il potere di infliggere alle imprese
ammende o penalità di mora in caso di inosservanza degli obblighi
imposti dai regolamenti e decisioni europei da essa adottati.
Articolo III-191
Fatte salve le attribuzioni della Banca centrale europea, la legge o legge
quadro europea stabilisce le misure necessarie per l'utilizzo dell'euro
come moneta unica. Essa è adottata previa consultazione della Banca
centrale europea.
SEZIONE 3
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
Articolo III-192
1. Per promuovere il coordinamento delle politiche degli Stati membri
in tutta la misura necessaria al funzionamento del mercato interno
è istituito un comitato economico e finanziario.
2. Il comitato svolge i seguenti compiti:
< Fonti e bibliografia >
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