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Articolo III-123
La legge o la legge quadro europea può disciplinare il divieto
delle discriminazioni in base alla nazionalità quale previsto all'articolo
I-4, paragrafo 2.
Articolo III-124
1. Fatte salve le altre disposizioni della Costituzione e nell'ambito
delle competenze da essa conferite all'Unione, una legge o una legge quadro
europea del Consiglio può stabilire le misure necessarie per combattere
le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la
religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età
o l'orientamento sessuale. Il Consiglio delibera all'unanimità
previa approvazione del Parlamento europeo.
2. In deroga al paragrafo 1, la legge o legge quadro europea può
stabilire i principi di base delle misure di incentivazione dell'Unione
e definire tali misure per sostenere le azioni degli Stati membri volte
a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1,
ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle loro disposizioni legislative
e regolamentari.
Articolo III-125
1. Se un'azione dell'Unione risulta necessaria per facilitare l'esercizio
del diritto, di cui
all'articolo I-10, paragrafo 2, lettera a), di libera circolazione e di
libero soggiorno per ogni cittadino dell'Unione e salvo che la Costituzione
non abbia previsto poteri di azione al riguardo, la legge o legge quadro
europea può stabilire misure a tal fine.
2. Agli stessi fini enunciati al paragrafo 1 e salvo che la Costituzione
non abbia previsto poteri di azione a tale scopo, una legge o legge quadro
europea del Consiglio può stabilire misure relative ai passaporti,
alle carte d'identità, ai titoli di soggiorno o altro documento
assimilato e misure relative alla sicurezza sociale o alla protezione
sociale. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione
del Parlamento europeo.
Articolo III-126
Una legge o legge quadro europea del Consiglio stabilisce le modalità
di esercizio del diritto, di cui all'articolo I-10, paragrafo 2, lettera
b), di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali e alle elezioni
del Parlamento europeo per ogni cittadino dell'Unione nello Stato membro
in cui risiede senza essere cittadino di tale Stato. Il Consiglio delibera
all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo. Tali
modalità possono comportare disposizioni derogatorie ove problemi
specifici di uno Stato membro lo giustifichino.
Il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento
europeo si esercita fatti salvi
l'articolo III-330, paragrafo 1 e le misure adottate in sua applicazione.
Articolo III-127
Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per garantire la
tutela diplomatica e consolare dei cittadini dell'Unione nei paesi terzi
prevista all'articolo I-10, paragrafo 2, lettera c).
Gli Stati membri avviano i negoziati internazionali necessari per assicurare
tale tutela.
Una legge europea del Consiglio può stabilire le misure necessarie
per facilitare tale tutela. Il Consiglio delibera previa consultazione
del Parlamento europeo.
Articolo III-128
Le lingue in cui ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di rivolgersi
alle istituzioni o organi in virtù dell'articolo I-10, paragrafo
2, lettera d), e ricevere una risposta, sono quelle elencate all'articolo
IV-448, paragrafo 1. Le istituzioni e organi di cui all'articolo I-10,
paragrafo 2, lettera d) sono quelli elencati all'articolo I-19, paragrafo
1, secondo comma e agli articoli I-30, I-31 e I-32 e il mediatore europeo.
Articolo III-129
La Commissione presenta ogni tre anni una relazione al Parlamento europeo
al Consiglio e al Comitato economico e sociale in merito all'applicazione
dell'articolo I-10 e del presente titolo. Tale relazione tiene conto dello
sviluppo dell'Unione.
Sulla base di tale relazione e fatte salve le altre disposizioni della
Costituzione, i diritti previsti all'articolo I-10 possono essere completati
da una legge o legge quadro europea del Consiglio. Il Consiglio delibera
all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo. La suddetta
legge o legge quadro entra in vigore solo previa approvazione da parte
degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.
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