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CAPO IV
SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA
SEZIONE 1
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo III-257
1. L'Unione realizza uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia
nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti
e tradizioni giuridici degli Stati membri.
2. Essa garantisce che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere
interne e sviluppa una politica comune in materia di asilo, immigrazione
e controllo delle frontiere esterne, fondata sulla solidarietà
tra Stati membri ed equa nei confronti dei cittadini dei paesi terzi.
Ai fini del presente capo gli apolidi sono equiparati ai cittadini dei
paesi terzi.
3. L'Unione si adopera per garantire un livello elevato di sicurezza attraverso
misure di prevenzione e di contrasto della criminalità, del razzismo
e della xenofobia, attraverso misure di coordinamento e cooperazione tra
forze di polizia e autorità giudiziarie e altre autorità
competenti, nonché attraverso il riconoscimento reciproco delle
decisioni giudiziarie penali e, se necessario, il ravvicinamento delle
legislazioni penali.
4. L'Unione facilita l'accesso alla giustizia, in particolare attraverso
il principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed
extragiudiziali in materia civile.
Articolo III-258
Il Consiglio europeo definisce gli orientamenti strategici della programmazione
legislativa e operativa nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
Articolo III-259
Per quanto riguarda le proposte e le iniziative legislative presentate
nel quadro delle sezioni 4 e 5, i parlamenti nazionali vigilano sul rispetto
del principio di sussidiarietà conformemente al protocollo sull'applicazione
dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.
Articolo III-260
Fatti salvi gli articoli da III-360 a III-362, il Consiglio, su proposta
della Commissione, può adottare regolamenti o decisioni europei
che definiscono le modalità secondo le quali gli Stati membri,
in collaborazione con la Commissione, procedono a una valutazione oggettiva
e imparziale dell'attuazione, da parte delle autorità degli Stati
membri, delle politiche dell'Unione di cui al presente capo, in particolare
al fine di favorire la piena applicazione del principio di riconoscimento
reciproco. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono informati
dei contenuti e dei risultati di tale valutazione.
Articolo III-261
È istituito in seno al Consiglio un comitato permanente al fine
di assicurare all'interno dell'Unione la promozione e il rafforzamento
della cooperazione operativa in materia di sicurezza interna. Fatto salvo
l'articolo III-344, esso favorisce il coordinamento dell'azione delle
autorità competenti degli Stati membri. I rappresentanti degli
organi e organismi interessati dell'Unione possono essere associati ai
lavori del comitato. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono
tenuti informati dei lavori.
Articolo III-262
Il presente capo non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti
agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia
della sicurezza interna.
Articolo III-263
Il Consiglio adotta regolamenti europei al fine di assicurare la cooperazione
amministrativa tra i servizi competenti degli Stati membri nei settori
di cui al presente capo e fra tali servizi e la Commissione. Esso delibera
su proposta della Commissione, fatto salvo l'articolo III-264, e previa
consultazione del Parlamento europeo.
Articolo III-264
Gli atti di cui alle sezioni 4 e 5 e i regolamenti europei di cui all'articolo
III-263 che assicurano la cooperazione amministrativa nei settori di cui
a tali sezioni sono adottati:
a) su proposta della Commissione, oppure
b) su iniziativa di un quarto degli Stati membri.
SEZIONE 2
POLITICHE RELATIVE AI CONTROLLI ALLE FRONTIERE, ALL'ASILO E ALL'IMMIGRAZIONE
Articolo III-265
1. L'Unione sviluppa una politica volta a:
a) garantire che non vi siano controlli sulle persone, a prescindere dalla
cittadinanza, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne;
b) garantire il controllo delle persone e la sorveglianza efficace dell'attraversamento
delle
frontiere esterne;
c) instaurare progressivamente un sistema integrato di gestione delle
frontiere esterne.
2. Ai fini del paragrafo 1, la legge o legge quadro europea stabilisce
le misure riguardanti:
a) la politica comune dei visti e di altri titoli di soggiorno di breve
durata;
b) i controlli ai quali sono sottoposte le persone che attraversano le
frontiere esterne;
c) le condizioni alle quali i cittadini dei paesi terzi possono circolare
liberamente nell'Unione per un breve periodo;
d) qualsiasi misura necessaria per l'istituzione progressiva di un sistema
integrato di gestione delle frontiere esterne;
e) l'assenza di controllo sulle persone, a prescindere dalla cittadinanza,
all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne.
3. Il presente articolo lascia impregiudicata la competenza degli Stati
membri riguardo alla delimitazione geografica delle rispettive frontiere,
conformemente al diritto internazionale.
Articolo III-266
1. L'Unione sviluppa una politica comune in materia di asilo, di protezione
sussidiaria e di
protezione temporanea, volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi
cittadino di un paese terzo che necessita di protezione internazionale
e a garantire il rispetto del principio di non respingimento. Detta politica
deve essere conforme alla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e
al protocollo del 31 gennaio 1967 relativi allo status dei rifugiati,
e agli altri trattati pertinenti.
2. Ai fini del paragrafo 1, la legge o legge quadro europea stabilisce
le misure relative a un sistema europeo comune di asilo che includa:
a) uno status uniforme in materia di asilo a favore di cittadini di paesi
terzi, valido in tutta l'Unione;
b) uno status uniforme in materia di protezione sussidiaria per i cittadini
di paesi terzi che, pur senza il beneficio dell'asilo europeo, necessitano
di protezione internazionale;
c) un sistema comune volto alla protezione temporanea degli sfollati in
caso di afflusso massiccio;
d) procedure comuni per la concessione e la revoca dello status uniforme
in materia di asilo o di protezione sussidiaria;
e) criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente
per l'esame di una domanda d'asilo o di protezione sussidiaria;
f) norme concernenti le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo
o protezione sussidiaria;
g) il partenariato e la cooperazione con paesi terzi per gestire i flussi
di richiedenti asilo o protezione sussidiaria o temporanea.
3. Qualora uno o più Stati membri debbano affrontare una situazione
di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di
paesi terzi, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare
regolamenti o decisioni europei che comportano misure temporanee a beneficio
dello o degli Stati membri interessati. Esso delibera previa consultazione
del Parlamento europeo.
Articolo III-267
1. L'Unione sviluppa una politica comune dell'immigrazione intesa ad assicurare,
in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori, l'equo trattamento
dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente negli Stati membri
e la prevenzione e il contrasto rafforzato dell'immigrazione clandestina
e della tratta degli esseri umani.
2. Ai fini del paragrafo 1, la legge o legge quadro europea stabilisce
le misure nei seguenti settori:
a) condizioni di ingresso e soggiorno e norme sul rilascio da parte degli
Stati membri di visti e di titoli di soggiorno di lunga durata, compresi
quelli rilasciati a scopo di ricongiungimento familiare;
b) definizione dei diritti dei cittadini di paesi terzi che soggiornano
legalmente in uno Stato membro, comprese le condizioni che disciplinano
la libertà di circolazione e di soggiorno negli altri Stati membri;
c) immigrazione e soggiorno irregolari, compresi l'allontanamento e il
rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare;
d) lotta contro la tratta degli esseri umani, in particolare donne e minori.
3. L'Unione può concludere con i paesi terzi accordi ai fini della
riammissione, nei paesi di
origine o di provenienza, di cittadini di paesi terzi che non soddisfano
o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza
o il soggiorno nel territorio di uno degli Stati membri.
4. La legge o legge quadro europea può stabilire misure volte a
incentivare e sostenere l'azione degli Stati membri al fine di favorire
l'integrazione dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti
nel loro territorio, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni
legislative e regolamentari degli Stati membri.
5. Il presente articolo non incide sul diritto degli Stati membri di determinare
il volume di
ingresso nel loro territorio dei cittadini di paesi terzi, provenienti
da paesi terzi, allo scopo di cercarvi un lavoro subordinato o autonomo.
Articolo III-268
Le politiche dell'Unione di cui alla presente sezione e la loro attuazione
sono governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione
della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario.
Ogniqualvolta necessario, gli atti dell'Unione adottati in virtù
della presente sezione contengono misure appropriate ai fini dell'applicazione
di tale principio.
SEZIONE 3
COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE
Articolo III-269
1. L'Unione sviluppa una cooperazione giudiziaria nelle materie civili
con implicazioni transnazionali, fondata sul principio di riconoscimento
reciproco delle decisioni giudiziarie e extragiudiziali. Tale cooperazione
può includere l'adozione di misure intese a ravvicinare le disposizioni
legislative e regolamentari degli Stati membri.
2. Ai fini del paragrafo 1, la legge o legge quadro europea stabilisce,
in particolare se necessario al buon funzionamento del mercato interno,
misure volte a garantire:
a) il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle decisioni giudiziarie
ed extragiudiziali e la loro esecuzione;
b) la notificazione transnazionale degli atti giudiziari ed extragiudiziali;
c) la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri
ai conflitti di leggi e di giurisdizione;
d) la cooperazione nell'assunzione dei mezzi di prova;
e) un accesso effettivo alla giustizia;
f) l'eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti
civili, se necessario
promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili
negli Stati membri;
g) lo sviluppo di metodi alternativi per la risoluzione delle controversie;
h) un sostegno alla formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari.
3. In deroga al paragrafo 2, le misure relative al diritto di famiglia
aventi implicazioni transnazionali sono stabilite da una legge o legge
quadro europea del Consiglio. Questo delibera all'unanimità previa
consultazione del Parlamento europeo.
Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione
europea che determina gli aspetti del diritto di famiglia aventi implicazioni
transnazionali e che potrebbero formare oggetto di atti adottati secondo
la procedura legislativa ordinaria. Esso delibera all'unanimità
previa consultazione del Parlamento europeo.
SEZIONE 4
COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE
Articolo III-270
1. La cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione è
fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle
decisioni giudiziarie e include il ravvicinamento delle disposizioni legislative
e regolamentari degli Stati membri nei settori di cui al paragrafo 2 e
all'articolo III-271.
La legge o legge quadro europea stabilisce le misure intese a:
a) definire norme e procedure per assicurare il riconoscimento in tutta
l'Unione di tutte le forme di sentenza e di decisione giudiziaria;
b) prevenire e risolvere i conflitti di giurisdizione tra gli Stati membri;
c) sostenere la formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari;
d) facilitare la cooperazione tra le autorità giudiziarie o autorità
omologhe degli Stati membri in relazione all'azione penale e all'esecuzione
delle decisioni.
2. Laddove necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle
sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e
giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale, la
legge quadro europea può stabilire norme minime. Queste tengono
conto delle differenze tra le tradizioni e gli ordinamenti giuridici degli
Stati membri.
Esse riguardano:
a) l'ammissibilità reciproca delle prove tra gli Stati membri;
b) i diritti della persona nella procedura penale;
c) i diritti delle vittime della criminalità;
d) altri elementi specifici della procedura penale, individuati dal Consiglio
in via preliminare mediante una decisione europea; per adottare tale decisione
il Consiglio delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento
europeo.
L'adozione delle norme minime di cui al presente paragrafo non impedisce
agli Stati membri di mantenere o introdurre un livello più elevato
di tutela delle persone.
3. Qualora un membro del Consiglio ritenga che un progetto di legge quadro
europea di cui al paragrafo 2 incida su aspetti fondamentali del suo ordinamento
giudiziario penale, può chiedere che il Consiglio europeo sia investito
della questione. In tal caso, la procedura di cui all'articolo III-396
è sospesa. Previa discussione ed entro quattro mesi da tale sospensione
il Consiglio europeo:
a) rinvia il progetto al Consiglio, il che pone fine alla sospensione
della procedura di cui
all'articolo III-396 oppure b) chiede alla Commissione o al gruppo di
Stati membri all'origine del progetto di presentare un nuovo progetto;
in tal caso, l'atto inizialmente proposto si considera non adottato.
4. Se entro la fine del periodo di cui al paragrafo 3 il Consiglio europeo
non ha agito o se, entro dodici mesi dalla presentazione di un nuovo progetto
ai sensi del paragrafo 3, lettera b), la legge quadro europea non è
stata adottata ed almeno un terzo degli Stati membri desidera istituire
una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di legge quadro in
questione, essi ne informano il Parlamento europeo, il Consiglio e la
Commissione.
In tal caso l'autorizzazione a procedere alla cooperazione rafforzata
di cui all'articolo I-44, paragrafo 2 e all'articolo III-419, paragrafo
1 si considera concessa e si applicano le disposizioni sulla cooperazione
rafforzata.
Articolo III-271
1. La legge quadro europea può stabilire norme minime relative
alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità
particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante
dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare
necessità di combatterli su basi comuni.
Dette sfere di criminalità sono le seguenti: terrorismo, tratta
degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, traffico
illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di capitali,
corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità informatica
e criminalità organizzata.
In funzione dell'evoluzione della criminalità, il Consiglio può
adottare una decisione europea che individua altre sfere di criminalità
che rispondono ai criteri di cui al presente paragrafo. Esso delibera
all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo.
2. Allorché il ravvicinamento delle disposizioni legislative e
regolamentari degli Stati membri in materia penale si rivela indispensabile
per garantire l'attuazione efficace di una politica dell'Unione in un
settore che è stato oggetto di misure di armonizzazione, la legge
quadro europea può stabilire norme minime relative alla definizione
dei reati e delle sanzioni nel settore in questione. Essa è adottata
secondo la stessa procedura utilizzata per l'adozione delle misure di
armonizzazione in questione, fatto salvo l'articolo III-264.
3. Qualora un membro del Consiglio ritenga che un progetto di legge quadro
europea di cui al paragrafo 1 o 2 incida su aspetti fondamentali del suo
ordinamento giudiziario penale, può chiedere che il Consiglio europeo
sia investito della questione. In tal caso, quando applicabile, la procedura
di cui all'articolo III-396 è sospesa. Previa discussione e entro
quattro mesi da tale sospensione, il Consiglio europeo:
a) rinvia il progetto al Consiglio, il che pone fine alla sospensione
della procedura di cui
all'articolo III-396, qualora applicabile, oppure
b) chiede alla Commissione o al gruppo di Stati membri all'origine del
progetto di presentare un nuovo progetto; in tal caso, l'atto inizialmente
proposto si considera non adottato.
4. Se entro la fine del periodo di cui al paragrafo 3 il Consiglio europeo
non ha agito o se, entro dodici mesi dalla presentazione di un nuovo progetto
ai sensi del paragrafo 3, lettera b), la legge quadro europea non è
stata adottata ed almeno un terzo degli Stati membri desidera istituire
una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di legge quadro in
questione, essi ne informano il Parlamento europeo, il Consiglio e la
Commissione.
In tal caso l'autorizzazione a procedere alla cooperazione rafforzata
di cui all'articolo I-44, paragrafo 2 e all'articolo III-419, paragrafo
1 si considera concessa e si applicano le disposizioni sulla cooperazione
rafforzata.
Articolo III-272
La legge o legge quadro europea può stabilire misure per incentivare
e sostenere l'azione degli Stati membri nel campo della prevenzione della
criminalità, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni
legislative e regolamentari degli Stati membri.
Articolo III-273
1. Eurojust ha il compito di sostenere e potenziare il coordinamento e
la cooperazione tra le autorità nazionali responsabili delle indagini
e dell'azione penale contro la criminalità grave che interessa
due o più Stati membri o che richiede un'azione penale su basi
comuni, sulla scorta delle operazioni effettuate e delle informazioni
fornite dalle autorità degli Stati membri e da Europol.
In questo contesto la legge europea determina la struttura, il funzionamento,
la sfera d'azione e i compiti di Eurojust. Tali compiti possono comprendere:
a) l'avvio di indagini penali, nonché la proposta di avvio di azioni
penali esercitate dalle autorità nazionali competenti, in particolare
quelle relative a reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
b) il coordinamento di indagini ed azioni penali di cui alla lettera a);
c) il potenziamento della cooperazione giudiziaria, anche attraverso la
composizione dei conflitti di competenza e tramite una stretta cooperazione
con la Rete giudiziaria europea.
La legge europea fissa inoltre le modalità per associare il Parlamento
europeo e i parlamenti nazionali alla valutazione delle attività
di Eurojust.
2. Nel contesto delle azioni penali di cui al paragrafo 1, e fatto salvo
l'articolo III-274, gli atti ufficiali di procedura giudiziaria sono eseguiti
dai funzionari nazionali competenti.
Articolo III-274
1. Per combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione,
una legge europea del Consiglio può istituire una Procura europea
a partire da Eurojust. Il Consiglio delibera
all'unanimità, previa approvazione del Parlamento europeo.
2. La Procura europea è competente per individuare, perseguire
e rinviare a giudizio, eventualmente in collegamento con Europol, gli
autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, quali
definiti dalla legge europea prevista nel paragrafo 1, e i loro complici.
Essa esercita l'azione penale per tali reati dinanzi agli organi giurisdizionali
competenti degli Stati membri.
3. La legge europea di cui al paragrafo 1 stabilisce lo statuto della
Procura europea, le condizioni di esercizio delle sue funzioni, le regole
procedurali applicabili alle sue attività e all'ammissibilità
delle prove e le regole applicabili al controllo giurisdizionale degli
atti procedurali che adotta nell'esercizio delle sue funzioni.
4. Il Consiglio europeo può adottare, contemporaneamente o successivamente,
una decisione europea che modifica il paragrafo 1 allo scopo di estendere
le attribuzioni della Procura europea alla lotta contro la criminalità
grave che presenta una dimensione transnazionale, e che modifica di conseguenza
il paragrafo 2 per quanto riguarda gli autori di reati gravi con ripercussioni
in più Stati membri e i loro complici. Il Consiglio europeo delibera
all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo e previa
consultazione della Commissione.
SEZIONE 5
COOPERAZIONE DI POLIZIA
Articolo III-275
1. L'Unione sviluppa una cooperazione di polizia che associa tutte le
autorità competenti degli Stati membri, compresi i servizi di polizia,
i servizi delle dogane e altri servizi incaricati dell'applicazione della
legge specializzati nel settore della prevenzione o dell'individuazione
dei reati e delle relative indagini.
2. Ai fini del paragrafo 1 la legge o legge quadro europea può
stabilire misure riguardanti:
a) la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio
delle pertinenti informazioni;
b) un sostegno alla formazione del personale e la cooperazione relativa
allo scambio di
< Fonti e bibliografia >
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