Capo I - Quadro istituzionale
Articolo I-19: Le istituzioni dell'Unione
1. L'Unione dispone di un quadro istituzionale unico che mira a:
- promuoverne i valori,
- perseguirne gli obiettivi,
- servire i suoi interessi, quelli dei suoi cittadini e quelli degli Stati
membri,
- garantire la coerenza, l'efficacia e la continuità delle sue
politiche e delle sue azioni.
Tale quadro istituzionale comprende:
- il Parlamento europeo,
- il Consiglio europeo,
- il Consiglio dei ministri (in appresso "Consiglio"),
- la Commissione europea (in appresso "Commissione"),
- la Corte di giustizia dell'Unione europea.
2. Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono
conferite dalla Costituzione, secondo le procedure e condizioni da essa
previste. Le istituzioni attuano tra loro una leale cooperazione.
Articolo I-20: Il Parlamento europeo
1. Il Parlamento europeo esercita, congiuntamente al Consiglio dei ministri,
la funzione legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni di
controllo politico e consultive, alle condizioni stabilite dalla Costituzione.
Elegge il presidente della Commissione.
2. Il Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei cittadini
dell'Unione. Il loro numero non può essere superiore a settecentocinquanta.
La rappresentanza dei cittadini è garantita in modo degressivamente
proporzionale, con una soglia minima di sei membri per Stato membro. A
nessuno Stato membro sono assegnati più di novantasei seggi.
Il Consiglio europeo adotta all'unanimità, su iniziativa del Parlamento
europeo e con l'approvazione di quest'ultimo, una decisione europea che
stabilisce la composizione del Parlamento europeo, nel rispetto dei principi
di cui al primo comma.
3. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale
diretto, libero e segreto, per un mandato di cinque anni.
4. Il Parlamento europeo elegge tra i suoi membri il presidente e l'ufficio
di presidenza.
Articolo I-21: Il Consiglio europeo
1. Il Consiglio europeo dà all'Unione gli impulsi necessari al
suo sviluppo e ne definisce gli
orientamenti e le priorità politiche generali. Non esercita funzioni
legislative.
2. Il Consiglio europeo è composto dai capi di Stato o di governo
degli Stati membri, dal suo presidente e dal presidente della Commissione.
Il ministro degli affari esteri dell'Unione partecipa ai lavori.
3. Il Consiglio europeo si riunisce ogni trimestre su convocazione del
presidente. Se l'ordine del giorno lo richiede, ciascun membro del Consiglio
europeo può decidere di farsi assistere da un ministro e il presidente
della Commissione da un membro della Commissione. Se la situazione lo
richiede, il presidente convoca una riunione straordinaria del Consiglio
europeo.
4. Il Consiglio europeo si pronuncia per consenso, salvo nei casi in cui
la Costituzione disponga diversamente.
Articolo I-22: Il presidente del Consiglio europeo
1. Il Consiglio europeo elegge il presidente a maggioranza qualificata
per un periodo di due anni e mezzo. Il suo mandato è rinnovabile
una volta. In caso di impedimento o colpa grave, il Consiglio europeo
può porre fine al mandato secondo la medesima procedura.
2. Il presidente del Consiglio europeo:
a) presiede e anima i lavori del Consiglio europeo;
b) assicura la preparazione e la continuità dei lavori del Consiglio
europeo, in cooperazione con il presidente della Commissione e in base
ai lavori del Consiglio "Affari generali";
c) si adopera per facilitare la coesione e il consenso in seno al Consiglio
europeo;
d) presenta al Parlamento europeo una relazione dopo ciascuna delle riunioni
del Consiglio europeo.
Il presidente del Consiglio europeo assicura, al suo livello e in tale
veste, la rappresentanza esterna dell'Unione per le materie relative alla
politica estera e di sicurezza comune, fatte salve le attribuzioni del
ministro degli affari esteri dell'Unione.
3. Il presidente del Consiglio europeo non può esercitare un mandato
nazionale.
Articolo I-23: Il Consiglio dei ministri
1. Il Consiglio dei ministri esercita, congiuntamente al Parlamento europeo,
la funzione legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni di
definizione delle politiche e di coordinamento, alle condizioni stabilite
nella Costituzione.
2. Il Consiglio è composto da un rappresentante di ciascuno Stato
membro a livello ministeriale, abilitato a impegnare il governo dello
Stato membro che rappresenta e ad esercitare il diritto di voto.
3. Il Consiglio dei ministri delibera a maggioranza qualificata, salvo
nei casi in cui la Costituzione disponga diversamente.
Articolo I-24: Le formazioni del Consiglio dei ministri
1. Il Consiglio si riunisce in varie formazioni.
2. Il Consiglio "Affari generali" assicura la coerenza dei lavori
delle varie formazioni del
Consiglio.
Esso prepara le riunioni del Consiglio europeo e ne assicura il seguito
in collegamento con il presidente del Consiglio europeo e la Commissione.
3. Il Consiglio "Affari esteri" elabora l'azione esterna dell'Unione
secondo le linee strategiche definite dal Consiglio europeo e assicura
la coerenza dell'azione dell'Unione.
4. Il Consiglio europeo adotta a maggioranza qualificata una decisione
europea che stabilisce l'elenco delle altre formazioni del Consiglio.
5. Un comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri
è responsabile della preparazione dei lavori del Consiglio.
6. Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica quando delibera e vota
su un progetto di atto legislativo. A tal fine, ciascuna sessione del
Consiglio è suddivisa in due parti dedicate, rispettivamente, alle
deliberazioni su atti legislativi dell'Unione e alle attività non
legislative.
7. La presidenza delle formazioni del Consiglio, ad eccezione della formazione
"Affari esteri", è esercitata dai rappresentanti degli
Stati membri nel Consiglio secondo un sistema di rotazione paritaria,
conformemente alle condizioni previste da una decisione europea del Consiglio
europeo.
Il Consiglio europeo delibera a maggioranza qualificata.
Articolo I-25: Definizione della maggioranza qualificata in sede
di Consiglio europeo e di Consiglio
1. Per maggioranza qualificata si intende almeno il 55% dei membri del
Consiglio, con un
minimo di quindici, rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno
il 65% della popolazione dell'Unione.
La minoranza di blocco deve comprendere almeno quattro membri del Consiglio;
in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.
2. In deroga al paragrafo 1, quando il Consiglio non delibera su proposta
della Commissione o del ministro degli affari esteri dell'Unione, per
maggioranza qualificata si intende almeno il 72% dei membri del Consiglio
rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione
dell'Unione.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano al Consiglio europeo allorché
delibera a maggioranza qualificata.
4. Nel Consiglio europeo, il presidente e il presidente della Commissione
non partecipano al voto.
Articolo I-26: La Commissione europea
1. La Commissione promuove l'interesse generale dell'Unione e adotta le
iniziative appropriate a tal fine. Vigila sull'applicazione della Costituzione
e delle misure adottate dalle istituzioni in virtù della Costituzione.
Vigila sull'applicazione del diritto dell'Unione sotto il controllo della
Corte di giustizia dell'Unione europea. Dà esecuzione al bilancio
e gestisce i programmi. Esercita funzioni di coordinamento, di esecuzione
e di gestione, alle condizioni stabilite dalla Costituzione. Assicura
la rappresentanza esterna dell'Unione, fatta eccezione per la politica
estera e di sicurezza comune e per gli altri casi previsti dalla Costituzione.
Avvia il processo di programmazione annuale e pluriennale dell'Unione
per giungere ad accordi interistituzionali.
2. Un atto legislativo dell'Unione può essere adottato solo su
proposta della Commissione, salvo che la Costituzione non disponga diversamente.
Gli altri atti sono adottati su proposta della Commissione se la Costituzione
lo prevede.
3. Il mandato della Commissione è di cinque anni.
4. I membri della Commissione sono scelti in base alla loro competenza
generale e al loro
impegno europeo e tra personalità che offrono tutte le garanzie
di indipendenza.
5. La prima Commissione nominata in applicazione della Costituzione è
composta da un
cittadino di ciascuno Stato membro, compreso il presidente e il ministro
degli affari esteri
dell'Unione, che è uno dei vicepresidenti.
6. A decorrere dal termine del mandato della Commissione di cui al paragrafo
5, la Commissione è composta da un numero di membri, compreso il
presidente e il ministro degli affari esteri dell'Unione, corrispondente
ai due terzi del numero degli Stati membri, a meno che il Consiglio europeo,
deliberando all'unanimità, non decida di modificare tale numero.
I membri della Commissione sono scelti tra i cittadini degli Stati membri
in base ad un sistema di rotazione paritaria tra gli Stati membri. Tale
sistema è stabilito da una decisione europea adottata all'unanimità
dal Consiglio europeo secondo i principi seguenti:
a) gli Stati membri sono trattati su un piano di assoluta parità
per quanto concerne la
determinazione dell'avvicendamento e del periodo di permanenza dei loro
cittadini in seno
alla Commissione; pertanto lo scarto tra il numero totale dei mandati
detenuti da cittadini di due Stati membri non può mai essere superiore
a uno;
b) fatta salva la lettera a), ciascuna delle Commissioni successive è
costituita in modo da riflettere in maniera soddisfacente la molteplicità
demografica e geografica degli Stati
membri.
7. La Commissione esercita le sue responsabilità in piena indipendenza.
Fatto salvo l'articolo I-28, paragrafo 2, i membri della Commissione non
sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo, istituzione,
organo o organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con le
loro funzioni o con l'esecuzione dei loro compiti.
8. La Commissione è responsabile collettivamente dinanzi al Parlamento
europeo. Il Parlamento europeo può votare una mozione di censura
della Commissione secondo le modalità di cui all'articolo III-340.
Se tale mozione è adottata, i membri della Commissione si dimettono
collettivamente dalle loro funzioni e il ministro degli affari esteri
dell'Unione si dimette dalle funzioni che esercita in seno alla Commissione.
Articolo I-27: Il presidente della Commissione europea
1. Tenuto conto delle elezioni del Parlamento europeo e dopo aver effettuato
le consultazioni appropriate, il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza
qualificata, propone al Parlamento europeo un candidato alla carica di
presidente della Commissione. Tale candidato è eletto dal Parlamento
europeo a maggioranza dei membri che lo compongono. Se il candidato non
ottiene la maggioranza, il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza
qualificata, propone entro un mese un nuovo candidato, che è eletto
dal Parlamento europeo secondo la stessa procedura.
2. Il Consiglio, di comune accordo con il presidente eletto, adotta l'elenco
delle altre personalità che propone di nominare membri della Commissione.
Queste sono selezionate in base alle proposte presentate dagli Stati membri,
conformemente ai criteri di cui all'articolo I-26, paragrafo 4 e paragrafo
6, secondo comma.
Il presidente, il ministro degli affari esteri dell'Unione e gli altri
membri della Commissione sono soggetti, collettivamente, ad un voto di
approvazione del Parlamento europeo. In seguito a tale approvazione la
Commissione è nominata dal Consiglio europeo, che delibera a maggioranza
qualificata.
3. Il presidente della Commissione:
a) definisce gli orientamenti nel cui quadro la Commissione esercita i
suoi compiti;
b) decide l'organizzazione interna della Commissione per assicurare la
coerenza, l'efficacia e la collegialità della sua azione;
c) nomina i vicepresidenti, fatta eccezione per il ministro degli affari
esteri dell'Unione, tra i membri della Commissione.
Un membro della Commissione rassegna le dimissioni se il presidente glielo
chiede. Il ministro degli affari esteri dell'Unione rassegna le dimissioni
conformemente alla procedura di cui all'articolo I-28, paragrafo 1, se
il presidente glielo chiede.
Articolo I-28: Il ministro degli affari esteri dell'Unione
1. Il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata con l'accordo
del presidente della Commissione, nomina il ministro degli affari esteri
dell'Unione. Il Consiglio europeo può porre fine al suo mandato
mediante la medesima procedura.
2. Il ministro degli affari esteri dell'Unione guida la politica estera
e di sicurezza comune
dell'Unione. Contribuisce con le sue proposte all'elaborazione di detta
politica e la attua in qualità di mandatario del Consiglio. Egli
agisce allo stesso modo per quanto riguarda la politica di sicurezza e
di difesa comune.
3. Il ministro degli affari esteri dell'Unione presiede il Consiglio "Affari
esteri".
4. Il ministro degli affari esteri dell'Unione è uno dei vicepresidenti
della Commissione. Vigila sulla coerenza dell'azione esterna dell'Unione.
In seno alla Commissione, è incaricato delle responsabilità
che incombono a tale istituzione nel settore delle relazioni esterne e
del coordinamento degli altri aspetti dell'azione esterna dell'Unione.
Nell'esercizio di queste responsabilità in seno alla Commissione
e limitatamente alle stesse, il ministro degli affari esteri dell'Unione
è soggetto alle procedure che regolano il funzionamento della Commissione,
per quanto compatibile con i paragrafi 2 e 3.
Articolo I-29: La Corte di giustizia dell'Unione europea
1. La Corte di giustizia dell'Unione europea comprende la Corte di giustizia,
il Tribunale e i
tribunali specializzati. Assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione
e nell'applicazione della Costituzione.
Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare
una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto
dell'Unione.
2. La Corte di giustizia è composta da un giudice per Stato membro.
È assistita da avvocati generali.
Il Tribunale è composto da almeno un giudice per Stato membro.
I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia e i giudici
del Tribunale sono scelti tra personalità che offrano tutte le
garanzie di indipendenza e che soddisfino le condizioni richieste agli
articoli III-355 e III-356. Sono nominati di comune accordo dai governi
degli Stati membri per sei anni. I giudici e gli avvocati generali uscenti
possono essere nuovamente nominati.
3. La Corte di giustizia dell'Unione europea si pronuncia conformemente
alla parte III:
a) sui ricorsi presentati da uno Stato membro, da un'istituzione o da
una persona fisica o
giuridica;
b) in via pregiudiziale, su richiesta delle giurisdizioni nazionali, sull'interpretazione
del diritto dell'Unione o sulla validità degli atti adottati dalle
istituzioni;
c) negli altri casi previsti dalla Costituzione.
Capo II - Le altre istituzioni e gli organi consultivi dell'Unione
Articolo I-30: La Banca centrale europea
1. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali costituiscono
il Sistema europeo di banche centrali. La Banca centrale europea e le
banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro,
che costituiscono l'Eurosistema, conducono la politica monetaria dell'Unione.
2. Il Sistema europeo di banche centrali è diretto dagli organi
decisionali della Banca centrale europea. L'obiettivo principale del Sistema
europeo di banche centrali è il mantenimento della stabilità
dei prezzi. Fatto salvo tale obiettivo, esso sostiene le politiche economiche
generali nell'Unione per contribuire alla realizzazione degli obiettivi
di quest'ultima. Svolge ogni altra funzione di banca centrale conformemente
alla parte III e allo statuto del Sistema europeo di banche centrali e
della Banca centrale europea.
3. La Banca centrale europea è un'istituzione. Essa ha personalità
giuridica. Ha il diritto
esclusivo di autorizzare l'emissione dell'euro. Essa è indipendente
nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze. Le
istituzioni, organi e organismi dell'Unione e i governi degli Stati membri
rispettano tale indipendenza.
4. La Banca centrale europea adotta le misure necessarie all'assolvimento
dei suoi compiti in conformità degli articoli da III-185 a III-191
e dell'articolo III-196 e alle condizioni stabilite dallo statuto del
Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. In
conformità di questi stessi articoli, gli Stati membri la cui moneta
non è l'euro e le rispettive banche centrali conservano le loro
competenze nel settore monetario.
5. Nei settori che rientrano nelle sue attribuzioni, la Banca centrale
europea è consultata su ogni progetto di atto dell'Unione e su
ogni progetto di atto normativo a livello nazionale, e può formulare
pareri.
6. Gli organi decisionali della Banca centrale europea, la loro composizione
e le loro modalità di funzionamento sono definiti agli articoli
III-382 e III-383 e nello statuto del Sistema europeo di banche centrali
e della Banca centrale europea.
Articolo I-31: La Corte dei conti
1. La Corte dei conti è un'istituzione. Essa assicura il controllo
dei conti dell'Unione.
2. Essa esamina i conti di tutte le entrate e le spese dell'Unione ed
accerta la sana gestione finanziaria.
3. Essa è composta da un cittadino di ciascuno Stato membro. I
suoi membri esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse
generale dell'Unione.
Articolo I-32: Gli organi consultivi dell'Unione
1. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono assistiti
da un Comitato delle
regioni e da un Comitato economico e sociale, che esercitano funzioni
consultive.
2. Il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti delle
collettività regionali e locali che sono titolari di un mandato
elettorale nell'ambito di una collettività regionale o locale,
o politicamente responsabili dinanzi ad un'assemblea eletta.
3. Il Comitato economico e sociale è composto da rappresentanti
delle organizzazioni di datori di lavoro, di lavoratori dipendenti e di
altri attori rappresentativi della società civile, in particolare
nei settori socioeconomico, civico, professionale e culturale.
4. I membri del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale
non sono vincolati da alcun mandato imperativo. Essi esercitano le loro
funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale dell'Unione.
5. Le regole relative alla composizione di tali comitati, alla designazione
dei loro membri, alle loro attribuzioni e al loro funzionamento sono definite
negli articoli da III-386 a III-392.
Le regole di cui ai paragrafi 2 e 3 relative alla natura della loro composizione
sono riesaminate a intervalli regolari dal Consiglio, per tener conto
dell'evoluzione economica, sociale e demografica nell'Unione. Il Consiglio,
su proposta della Commissione, adotta delle decisioni europee a tal fine.
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Costituzione Europea
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