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Costituzione Europea - parte I

TITOLO IV: ISTITUZIONI E ORGANI DELL'UNIONE

Capo I - Quadro istituzionale

Articolo I-19: Le istituzioni dell'Unione
1. L'Unione dispone di un quadro istituzionale unico che mira a:
- promuoverne i valori,
- perseguirne gli obiettivi,
- servire i suoi interessi, quelli dei suoi cittadini e quelli degli Stati membri,
- garantire la coerenza, l'efficacia e la continuità delle sue politiche e delle sue azioni.
Tale quadro istituzionale comprende:
- il Parlamento europeo,
- il Consiglio europeo,
- il Consiglio dei ministri (in appresso "Consiglio"),
- la Commissione europea (in appresso "Commissione"),
- la Corte di giustizia dell'Unione europea.
2. Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dalla Costituzione, secondo le procedure e condizioni da essa previste. Le istituzioni attuano tra loro una leale cooperazione.

Articolo I-20: Il Parlamento europeo
1. Il Parlamento europeo esercita, congiuntamente al Consiglio dei ministri, la funzione legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni di controllo politico e consultive, alle condizioni stabilite dalla Costituzione. Elegge il presidente della Commissione.
2. Il Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei cittadini dell'Unione. Il loro numero non può essere superiore a settecentocinquanta. La rappresentanza dei cittadini è garantita in modo degressivamente proporzionale, con una soglia minima di sei membri per Stato membro. A nessuno Stato membro sono assegnati più di novantasei seggi.
Il Consiglio europeo adotta all'unanimità, su iniziativa del Parlamento europeo e con l'approvazione di quest'ultimo, una decisione europea che stabilisce la composizione del Parlamento europeo, nel rispetto dei principi di cui al primo comma.
3. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto, per un mandato di cinque anni.
4. Il Parlamento europeo elegge tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza.

Articolo I-21: Il Consiglio europeo
1. Il Consiglio europeo dà all'Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo e ne definisce gli
orientamenti e le priorità politiche generali. Non esercita funzioni legislative.
2. Il Consiglio europeo è composto dai capi di Stato o di governo degli Stati membri, dal suo presidente e dal presidente della Commissione. Il ministro degli affari esteri dell'Unione partecipa ai lavori.
3. Il Consiglio europeo si riunisce ogni trimestre su convocazione del presidente. Se l'ordine del giorno lo richiede, ciascun membro del Consiglio europeo può decidere di farsi assistere da un ministro e il presidente della Commissione da un membro della Commissione. Se la situazione lo richiede, il presidente convoca una riunione straordinaria del Consiglio europeo.
4. Il Consiglio europeo si pronuncia per consenso, salvo nei casi in cui la Costituzione disponga diversamente.

Articolo I-22: Il presidente del Consiglio europeo
1. Il Consiglio europeo elegge il presidente a maggioranza qualificata per un periodo di due anni e mezzo. Il suo mandato è rinnovabile una volta. In caso di impedimento o colpa grave, il Consiglio europeo può porre fine al mandato secondo la medesima procedura.
2. Il presidente del Consiglio europeo:
a) presiede e anima i lavori del Consiglio europeo;
b) assicura la preparazione e la continuità dei lavori del Consiglio europeo, in cooperazione con il presidente della Commissione e in base ai lavori del Consiglio "Affari generali";
c) si adopera per facilitare la coesione e il consenso in seno al Consiglio europeo;
d) presenta al Parlamento europeo una relazione dopo ciascuna delle riunioni del Consiglio europeo.
Il presidente del Consiglio europeo assicura, al suo livello e in tale veste, la rappresentanza esterna dell'Unione per le materie relative alla politica estera e di sicurezza comune, fatte salve le attribuzioni del ministro degli affari esteri dell'Unione.
3. Il presidente del Consiglio europeo non può esercitare un mandato nazionale.

Articolo I-23: Il Consiglio dei ministri
1. Il Consiglio dei ministri esercita, congiuntamente al Parlamento europeo, la funzione legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni di definizione delle politiche e di coordinamento, alle condizioni stabilite nella Costituzione.
2. Il Consiglio è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale, abilitato a impegnare il governo dello Stato membro che rappresenta e ad esercitare il diritto di voto.
3. Il Consiglio dei ministri delibera a maggioranza qualificata, salvo nei casi in cui la Costituzione disponga diversamente.

Articolo I-24: Le formazioni del Consiglio dei ministri
1. Il Consiglio si riunisce in varie formazioni.
2. Il Consiglio "Affari generali" assicura la coerenza dei lavori delle varie formazioni del
Consiglio.
Esso prepara le riunioni del Consiglio europeo e ne assicura il seguito in collegamento con il presidente del Consiglio europeo e la Commissione.
3. Il Consiglio "Affari esteri" elabora l'azione esterna dell'Unione secondo le linee strategiche definite dal Consiglio europeo e assicura la coerenza dell'azione dell'Unione.
4. Il Consiglio europeo adotta a maggioranza qualificata una decisione europea che stabilisce l'elenco delle altre formazioni del Consiglio.
5. Un comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri è responsabile della preparazione dei lavori del Consiglio.
6. Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica quando delibera e vota su un progetto di atto legislativo. A tal fine, ciascuna sessione del Consiglio è suddivisa in due parti dedicate, rispettivamente, alle deliberazioni su atti legislativi dell'Unione e alle attività non legislative.
7. La presidenza delle formazioni del Consiglio, ad eccezione della formazione "Affari esteri", è esercitata dai rappresentanti degli Stati membri nel Consiglio secondo un sistema di rotazione paritaria, conformemente alle condizioni previste da una decisione europea del Consiglio europeo.
Il Consiglio europeo delibera a maggioranza qualificata.

Articolo I-25: Definizione della maggioranza qualificata in sede di Consiglio europeo e di Consiglio
1. Per maggioranza qualificata si intende almeno il 55% dei membri del Consiglio, con un
minimo di quindici, rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione dell'Unione.
La minoranza di blocco deve comprendere almeno quattro membri del Consiglio; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.
2. In deroga al paragrafo 1, quando il Consiglio non delibera su proposta della Commissione o del ministro degli affari esteri dell'Unione, per maggioranza qualificata si intende almeno il 72% dei membri del Consiglio rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione dell'Unione.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano al Consiglio europeo allorché delibera a maggioranza qualificata.
4. Nel Consiglio europeo, il presidente e il presidente della Commissione non partecipano al voto.

Articolo I-26: La Commissione europea
1. La Commissione promuove l'interesse generale dell'Unione e adotta le iniziative appropriate a tal fine. Vigila sull'applicazione della Costituzione e delle misure adottate dalle istituzioni in virtù della Costituzione. Vigila sull'applicazione del diritto dell'Unione sotto il controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea. Dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi. Esercita funzioni di coordinamento, di esecuzione e di gestione, alle condizioni stabilite dalla Costituzione. Assicura la rappresentanza esterna dell'Unione, fatta eccezione per la politica estera e di sicurezza comune e per gli altri casi previsti dalla Costituzione. Avvia il processo di programmazione annuale e pluriennale dell'Unione per giungere ad accordi interistituzionali.
2. Un atto legislativo dell'Unione può essere adottato solo su proposta della Commissione, salvo che la Costituzione non disponga diversamente. Gli altri atti sono adottati su proposta della Commissione se la Costituzione lo prevede.
3. Il mandato della Commissione è di cinque anni.
4. I membri della Commissione sono scelti in base alla loro competenza generale e al loro
impegno europeo e tra personalità che offrono tutte le garanzie di indipendenza.
5. La prima Commissione nominata in applicazione della Costituzione è composta da un
cittadino di ciascuno Stato membro, compreso il presidente e il ministro degli affari esteri
dell'Unione, che è uno dei vicepresidenti.
6. A decorrere dal termine del mandato della Commissione di cui al paragrafo 5, la Commissione è composta da un numero di membri, compreso il presidente e il ministro degli affari esteri dell'Unione, corrispondente ai due terzi del numero degli Stati membri, a meno che il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità, non decida di modificare tale numero.
I membri della Commissione sono scelti tra i cittadini degli Stati membri in base ad un sistema di rotazione paritaria tra gli Stati membri. Tale sistema è stabilito da una decisione europea adottata all'unanimità dal Consiglio europeo secondo i principi seguenti:
a) gli Stati membri sono trattati su un piano di assoluta parità per quanto concerne la
determinazione dell'avvicendamento e del periodo di permanenza dei loro cittadini in seno
alla Commissione; pertanto lo scarto tra il numero totale dei mandati detenuti da cittadini di due Stati membri non può mai essere superiore a uno;
b) fatta salva la lettera a), ciascuna delle Commissioni successive è costituita in modo da riflettere in maniera soddisfacente la molteplicità demografica e geografica degli Stati
membri.
7. La Commissione esercita le sue responsabilità in piena indipendenza. Fatto salvo l'articolo I-28, paragrafo 2, i membri della Commissione non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo, istituzione, organo o organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con le loro funzioni o con l'esecuzione dei loro compiti.
8. La Commissione è responsabile collettivamente dinanzi al Parlamento europeo. Il Parlamento europeo può votare una mozione di censura della Commissione secondo le modalità di cui all'articolo III-340. Se tale mozione è adottata, i membri della Commissione si dimettono collettivamente dalle loro funzioni e il ministro degli affari esteri dell'Unione si dimette dalle funzioni che esercita in seno alla Commissione.

Articolo I-27: Il presidente della Commissione europea
1. Tenuto conto delle elezioni del Parlamento europeo e dopo aver effettuato le consultazioni appropriate, il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, propone al Parlamento europeo un candidato alla carica di presidente della Commissione. Tale candidato è eletto dal Parlamento europeo a maggioranza dei membri che lo compongono. Se il candidato non ottiene la maggioranza, il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, propone entro un mese un nuovo candidato, che è eletto dal Parlamento europeo secondo la stessa procedura.
2. Il Consiglio, di comune accordo con il presidente eletto, adotta l'elenco delle altre personalità che propone di nominare membri della Commissione. Queste sono selezionate in base alle proposte presentate dagli Stati membri, conformemente ai criteri di cui all'articolo I-26, paragrafo 4 e paragrafo 6, secondo comma.
Il presidente, il ministro degli affari esteri dell'Unione e gli altri membri della Commissione sono soggetti, collettivamente, ad un voto di approvazione del Parlamento europeo. In seguito a tale approvazione la Commissione è nominata dal Consiglio europeo, che delibera a maggioranza qualificata.
3. Il presidente della Commissione:
a) definisce gli orientamenti nel cui quadro la Commissione esercita i suoi compiti;
b) decide l'organizzazione interna della Commissione per assicurare la coerenza, l'efficacia e la collegialità della sua azione;
c) nomina i vicepresidenti, fatta eccezione per il ministro degli affari esteri dell'Unione, tra i membri della Commissione.
Un membro della Commissione rassegna le dimissioni se il presidente glielo chiede. Il ministro degli affari esteri dell'Unione rassegna le dimissioni conformemente alla procedura di cui all'articolo I-28, paragrafo 1, se il presidente glielo chiede.

Articolo I-28: Il ministro degli affari esteri dell'Unione
1. Il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata con l'accordo del presidente della Commissione, nomina il ministro degli affari esteri dell'Unione. Il Consiglio europeo può porre fine al suo mandato mediante la medesima procedura.
2. Il ministro degli affari esteri dell'Unione guida la politica estera e di sicurezza comune
dell'Unione. Contribuisce con le sue proposte all'elaborazione di detta politica e la attua in qualità di mandatario del Consiglio. Egli agisce allo stesso modo per quanto riguarda la politica di sicurezza e di difesa comune.
3. Il ministro degli affari esteri dell'Unione presiede il Consiglio "Affari esteri".
4. Il ministro degli affari esteri dell'Unione è uno dei vicepresidenti della Commissione. Vigila sulla coerenza dell'azione esterna dell'Unione. In seno alla Commissione, è incaricato delle responsabilità che incombono a tale istituzione nel settore delle relazioni esterne e del coordinamento degli altri aspetti dell'azione esterna dell'Unione. Nell'esercizio di queste responsabilità in seno alla Commissione e limitatamente alle stesse, il ministro degli affari esteri dell'Unione è soggetto alle procedure che regolano il funzionamento della Commissione, per quanto compatibile con i paragrafi 2 e 3.

Articolo I-29: La Corte di giustizia dell'Unione europea
1. La Corte di giustizia dell'Unione europea comprende la Corte di giustizia, il Tribunale e i
tribunali specializzati. Assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione della Costituzione.
Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione.
2. La Corte di giustizia è composta da un giudice per Stato membro. È assistita da avvocati generali.
Il Tribunale è composto da almeno un giudice per Stato membro.
I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia e i giudici del Tribunale sono scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che soddisfino le condizioni richieste agli articoli III-355 e III-356. Sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri per sei anni. I giudici e gli avvocati generali uscenti possono essere nuovamente nominati.
3. La Corte di giustizia dell'Unione europea si pronuncia conformemente alla parte III:
a) sui ricorsi presentati da uno Stato membro, da un'istituzione o da una persona fisica o
giuridica;
b) in via pregiudiziale, su richiesta delle giurisdizioni nazionali, sull'interpretazione del diritto dell'Unione o sulla validità degli atti adottati dalle istituzioni;
c) negli altri casi previsti dalla Costituzione.

Capo II - Le altre istituzioni e gli organi consultivi dell'Unione

Articolo I-30: La Banca centrale europea
1. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali costituiscono il Sistema europeo di banche centrali. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro, che costituiscono l'Eurosistema, conducono la politica monetaria dell'Unione.
2. Il Sistema europeo di banche centrali è diretto dagli organi decisionali della Banca centrale europea. L'obiettivo principale del Sistema europeo di banche centrali è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo tale obiettivo, esso sostiene le politiche economiche generali nell'Unione per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di quest'ultima. Svolge ogni altra funzione di banca centrale conformemente alla parte III e allo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.
3. La Banca centrale europea è un'istituzione. Essa ha personalità giuridica. Ha il diritto
esclusivo di autorizzare l'emissione dell'euro. Essa è indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze. Le istituzioni, organi e organismi dell'Unione e i governi degli Stati membri rispettano tale indipendenza.

4. La Banca centrale europea adotta le misure necessarie all'assolvimento dei suoi compiti in conformità degli articoli da III-185 a III-191 e dell'articolo III-196 e alle condizioni stabilite dallo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. In conformità di questi stessi articoli, gli Stati membri la cui moneta non è l'euro e le rispettive banche centrali conservano le loro competenze nel settore monetario.
5. Nei settori che rientrano nelle sue attribuzioni, la Banca centrale europea è consultata su ogni progetto di atto dell'Unione e su ogni progetto di atto normativo a livello nazionale, e può formulare pareri.
6. Gli organi decisionali della Banca centrale europea, la loro composizione e le loro modalità di funzionamento sono definiti agli articoli III-382 e III-383 e nello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.

Articolo I-31: La Corte dei conti
1. La Corte dei conti è un'istituzione. Essa assicura il controllo dei conti dell'Unione.
2. Essa esamina i conti di tutte le entrate e le spese dell'Unione ed accerta la sana gestione finanziaria.
3. Essa è composta da un cittadino di ciascuno Stato membro. I suoi membri esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale dell'Unione.

Articolo I-32: Gli organi consultivi dell'Unione
1. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato delle
regioni e da un Comitato economico e sociale, che esercitano funzioni consultive.
2. Il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che sono titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi ad un'assemblea eletta.
3. Il Comitato economico e sociale è composto da rappresentanti delle organizzazioni di datori di lavoro, di lavoratori dipendenti e di altri attori rappresentativi della società civile, in particolare nei settori socioeconomico, civico, professionale e culturale.
4. I membri del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale non sono vincolati da alcun mandato imperativo. Essi esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale dell'Unione.
5. Le regole relative alla composizione di tali comitati, alla designazione dei loro membri, alle loro attribuzioni e al loro funzionamento sono definite negli articoli da III-386 a III-392.
Le regole di cui ai paragrafi 2 e 3 relative alla natura della loro composizione sono riesaminate a intervalli regolari dal Consiglio, per tener conto dell'evoluzione economica, sociale e demografica nell'Unione. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta delle decisioni europee a tal fine.

 

 

 

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