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Costituzione Europea - parte III
LE POLITICHE E IL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE

TITOLO VI: FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE

CAPO I: DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

SEZIONE 1
LE ISTITUZIONI

Sottosezione 1
Il Parlamento europeo

Articolo III-330

1. Una legge o legge quadro europea del Consiglio stabilisce le misure necessarie per permettere l'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto‚ secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri o secondo principi comuni a tutti gli Stati membri.
Il Consiglio delibera all'unanimità su iniziativa del Parlamento europeo‚ previa approvazione di quest'ultimo che si pronuncia alla maggioranza dei membri che lo compongono. Tale legge o legge quadro entra in vigore previa approvazione da parte degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.
2. Una legge europea del Parlamento europeo fissa lo statuto e le condizioni generali per
l'esercizio delle funzioni dei suoi membri. Il Parlamento europeo delibera di sua iniziativa, previo parere della Commissione e previa approvazione del Consiglio. Il Consiglio delibera all'unanimità per le norme o condizioni relative al regime fiscale dei membri o ex membri.

Articolo III-331
La legge europea fissa lo statuto dei partiti politici a livello europeo di cui all'articolo I-46, paragrafo 4, in particolare le norme relative al loro finanziamento.

Articolo III-332
A maggioranza dei membri che lo compongono‚ il Parlamento europeo può chiedere alla
Commissione di presentare adeguate proposte sulle questioni per le quali reputa necessaria l'elaborazione di un atto dell'Unione ai fini dell'attuazione della Costituzione. Se la Commissione non presenta una proposta, essa ne comunica le motivazioni al Parlamento europeo.

Articolo III-333
Nell'ambito delle sue funzioni‚ il Parlamento europeo‚ su richiesta di un quarto dei membri che lo compongono‚ può costituire una commissione temporanea d'inchiesta incaricata di esaminare‚ fatte salve le attribuzioni conferite dalla Costituzione ad altre istituzioni o organi‚ le denunce di infrazione o di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione‚ salvo quando i fatti di cui trattasi siano pendenti dinanzi a una giurisdizione e fino all'espletamento della procedura giudiziaria.
La commissione temporanea d'inchiesta cessa di esistere con il deposito della sua relazione.
Una legge europea del Parlamento europeo fissa le modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta. Il Parlamento europeo delibera di propria iniziativa previa approvazione del Consiglio e della Commissione.

Articolo III-334
In conformità dell'articolo I-10, paragrafo 2, lettera d) qualsiasi cittadino dell'Unione‚ nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro‚ ha il diritto di presentare‚ individualmente o in associazione con altre persone‚ una petizione al Parlamento europeo su una materia che rientra nel campo di attività dell'Unione e che lo concerne direttamente.

Articolo III-335
1. Il Parlamento europeo elegge il mediatore europeo. In conformità dell'articolo I-10, paragrafo 2, lettera d) e dell'articolo I-49, questi è abilitato a ricevere le denunce di qualsiasi cittadino dell'Unione o di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro‚ riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, organi o organismi dell'Unione‚ ad esclusione della Corte di giustizia dell'Unione europea nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali.
Conformemente alla sua missione‚ il mediatore‚ di sua iniziativa o in base alle denunce che gli sono state presentate direttamente o tramite un membro del Parlamento europeo‚ procede alle indagini che ritiene giustificate‚ tranne quando i fatti in questione formino o abbiano formato oggetto di una procedura giudiziaria. Qualora il mediatore constati un caso di cattiva amministrazione‚ investe della questione l'istituzione, organo o organismo interessato‚ che dispone di tre mesi per comunicargli il suo parere. Il mediatore trasmette poi una relazione al Parlamento europeo e all'istituzione, organo o organismo interessato. La persona che ha sporto denuncia viene informata del risultato dell'indagine.
Ogni anno il mediatore presenta una relazione al Parlamento europeo sui risultati delle indagini.
2. Il mediatore è eletto dopo ogni elezione del Parlamento europeo per la durata della legislatura.
Il mandato è rinnovabile.
Il mediatore può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia‚ su richiesta del Parlamento europeo‚ qualora non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave.
3. Il mediatore esercita le sue funzioni in piena indipendenza. Nell'adempimento dei suoi doveri non sollecita né accetta istruzioni da alcuna istituzione, organo o organismo. Per tutta la durata del mandato‚ il mediatore non può esercitare alcuna altra attività professionale‚ remunerata o no.
4. Una legge europea del Parlamento europeo fissa lo statuto e le condizioni generali per
l'esercizio delle funzioni del mediatore. Il Parlamento europeo delibera di sua iniziativa, previo parere della Commissione e approvazione del Consiglio.

Articolo III-336
Il Parlamento europeo tiene una sessione annuale. Si riunisce di diritto il secondo martedì del mese di marzo.
Il Parlamento europeo può riunirsi in sessione straordinaria a richiesta della maggioranza dei membri che lo compongono‚ del Consiglio o della Commissione.

Articolo III-337
1. Il Consiglio europeo e il Consiglio sono ascoltati dal Parlamento europeo‚ secondo le
modalità previste dal regolamento interno del Consiglio europeo e da quello del Consiglio.
2. La Commissione può assistere a tutte le sedute del Parlamento europeo e essere ascoltata a sua richiesta. Essa risponde oralmente o per iscritto alle interrogazioni che le sono presentate dal Parlamento europeo o dai membri di questo.
3. Il Parlamento europeo, in seduta pubblica, procede all'esame della relazione generale annuale, che gli è sottoposta dalla Commissione.

Articolo III-338
Salvo disposizioni contrarie della Costituzione‚ il Parlamento europeo delibera a maggioranza dei voti espressi. Il suo regolamento interno fissa il numero legale.

Articolo III-339
Il Parlamento europeo adotta il suo regolamento interno alla maggioranza dei membri che lo compongono.
Gli atti del Parlamento europeo sono pubblicati conformemente alle condizioni previste dalla Costituzione e dal regolamento interno.

Articolo III-340
Il Parlamento europeo‚ cui sia presentata una mozione di censura sull'operato della Commissione‚ non può pronunciarsi su tale mozione prima che siano trascorsi almeno tre giorni dal suo deposito e con scrutinio pubblico.
Se la mozione di censura è approvata a maggioranza di due terzi dei voti espressi e a maggioranza dei membri che compongono il Parlamento europeo, i membri della Commissione si dimettono collettivamente dalle loro funzioni e il ministro degli affari esteri dell'Unione si dimette dalle funzioni che esercita in seno alla Commissione. Essi rimangono in carica e continuano a curare gli affari di ordinaria amministrazione fino alla loro sostituzione conformemente agli articoli I-26 e I-27. In questo caso‚ il mandato dei membri della Commissione nominati per sostituirli scade alla data in cui sarebbe scaduto il mandato dei membri della Commissione costretti a dimettersi collettivamente dalle loro funzioni.

Sottosezione 2
Il Consiglio europeo

Articolo III-341

1. In caso di votazione‚ ciascun membro del Consiglio europeo può ricevere delega da uno solo degli altri membri.
L'astensione di membri presenti o rappresentati non osta all'adozione delle deliberazioni del Consiglio europeo per le quali è richiesta l'unanimità.
2. Il presidente del Parlamento europeo può essere invitato per essere ascoltato dal Consiglio europeo.
3. Il Consiglio europeo delibera a maggioranza semplice in merito alle questioni procedurali e per l'adozione del suo regolamento interno.
4. Il Consiglio europeo è assistito dal segretariato generale del Consiglio.

Sottosezione 3
Il Consiglio dei ministri

Articolo III-342

Il Consiglio si riunisce su convocazione del presidente, per iniziativa di questo, di uno dei membri o della Commissione.

Articolo III-343
1. In caso di votazione‚ ciascun membro del Consiglio può ricevere delega da uno solo degli altri membri.
2. Per le deliberazioni che richiedono la maggioranza semplice, il Consiglio delibera alla maggioranza dei membri che lo compongono.
3. L'astensione di membri presenti o rappresentati non osta all'adozione delle deliberazioni del Consiglio per le quali è richiesta l'unanimità.

Articolo III-344
1. Un comitato costituito dai rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri è
responsabile della preparazione dei lavori del Consiglio e dell'esecuzione dei compiti che
quest'ultimo gli assegna. Il comitato può adottare decisioni di procedura nei casi previsti dal regolamento interno del Consiglio.
2. Il Consiglio è assistito dal segretariato generale, sotto la responsabilità di un segretario generale nominato dal Consiglio.
Il Consiglio decide a maggioranza semplice in merito all'organizzazione del segretariato generale.
3. Il Consiglio delibera a maggioranza semplice in merito alle questioni procedurali e per
l'adozione del suo regolamento interno.

Articolo III-345
Il Consiglio, a maggioranza semplice, può chiedere alla Commissione di procedere a tutti gli studi che ritiene opportuni ai fini del raggiungimento degli obiettivi comuni e di sottoporgli tutte le proposte del caso. Se la Commissione non presenta una proposta, ne comunica le motivazioni al Consiglio.

Articolo III-346
Il Consiglio adotta decisioni europee che fissano lo statuto dei comitati previsti dalla Costituzione.
Delibera a maggioranza semplice, previa consultazione della Commissione.

Sottosezione 4
La Commissione europea

Articolo III-347

I membri della Commissione si astengono da ogni atto incompatibile con le loro funzioni. Gli Stati membri rispettano la loro indipendenza e non cercano di influenzarli nell'esecuzione dei loro compiti.
I membri della Commissione non possono‚ per la durata delle loro funzioni‚ esercitare alcun'altra attività professionale‚ rimunerata o meno. Fin dal loro insediamento assumono l'impegno solenne di rispettare‚ per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste‚ gli obblighi derivanti dalla loro carica‚ e in particolare i doveri di onestà e delicatezza per quanto riguarda l'accettazione‚ dopo tale cessazione‚ di determinate funzioni o vantaggi. In caso di violazione degli obblighi stessi‚ la Corte di giustizia‚ su istanza del Consiglio che delibera a maggioranza semplice o della Commissione‚ può‚ a seconda dei casi‚ pronunciare le dimissioni d'ufficio alle condizioni previste all'articolo III-349 ovvero la decadenza dal diritto a pensione dell'interessato o da altri vantaggi sostitutivi.

Articolo III-348
1. A parte i rinnovi regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Commissione cessano
individualmente per dimissioni volontarie o d'ufficio.
2. Un posto divenuto vacante a seguito di dimissioni volontarie o d'ufficio o di decesso è
coperto, per la restante durata del mandato del membro, da un nuovo membro della stessa nazionalità, nominato dal Consiglio di comune accordo col presidente della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo e in conformità dei criteri di cui all'articolo I-26, paragrafo 4.
Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta del presidente della Commissione, può decidere che tale posto divenuto vacante non deve essere coperto, in particolare se la restante durata del mandato è breve.
3. In caso di dimissioni volontarie o d'ufficio o di decesso, il presidente è sostituito per la
restante durata del mandato, in conformità dell'articolo I-27, paragrafo 1.
4. In caso di dimissioni volontarie o d'ufficio o di decesso, il ministro degli affari esteri
dell'Unione è sostituito per la restante durata del suo mandato, in conformità dell'articolo I-28, paragrafo 1.
5. In caso di dimissioni volontarie di tutti i membri della Commissione, questi rimangono in
carica e continuano a curare gli affari di ordinaria amministrazione fino alla loro sostituzione, per la restante durata del mandato, in conformità degli articoli I-26 e I-27.

Articolo III-349
Qualsiasi membro della Commissione che non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o che abbia commesso una colpa grave può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia su istanza del Consiglio, che delibera a maggioranza semplice, o della Commissione.

Articolo III-350
Fatto salvo l'articolo I-28, paragrafo 4, le competenze che spettano alla Commissione sono strutturate e ripartite fra i membri dal presidente, in conformità dell'articolo I-27, paragrafo 3. Il presidente può modificare la ripartizione delle competenze nel corso del mandato. I membri della Commissione esercitano le funzioni loro attribuite dal presidente, sotto la sua autorità.

Articolo III-351
La Commissione delibera a maggioranza dei suoi membri. Il regolamento interno fissa il numero legale.

Articolo III-352
1. La Commissione adotta il suo regolamento interno allo scopo di assicurare il proprio
funzionamento e quello dei suoi servizi. Provvede alla pubblicazione del regolamento.
2. La Commissione pubblica ogni anno‚ almeno un mese prima dell'apertura della sessione del Parlamento europeo‚ una relazione generale sull'attività dell'Unione.

Sottosezione 5
La Corte di giustizia dell'Unione europea

Articolo III-353

La Corte di giustizia si riunisce in sezioni, in grande sezione o in seduta plenaria, conformemente allo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Articolo III-354
La Corte di giustizia è assistita da otto avvocati generali. Ove ciò sia richiesto dalla Corte di giustizia, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può adottare una decisione europea per aumentare il numero degli avvocati generali.
L'avvocato generale ha l'ufficio di presentare pubblicamente‚ con assoluta imparzialità e in piena indipendenza‚ conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, richiedono il suo intervento.

Articolo III-355
I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia, scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscano le condizioni richieste per l'esercizio‚ nei rispettivi paesi‚ delle più alte funzioni giurisdizionali‚ ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza, sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri, previa consultazione del comitato di cui all'articolo III-357.
Ogni tre anni si procede a un rinnovo parziale dei giudici e degli avvocati generali, alle condizioni previste dallo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea.
I giudici designano tra loro‚ per tre anni‚ il presidente della Corte di giustizia. Il mandato è
rinnovabile.
La Corte di giustizia adotta il suo regolamento di procedura. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio.

Articolo III-356
Il numero dei giudici del Tribunale è fissato dallo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea. Lo statuto può prevedere che il Tribunale sia assistito da avvocati generali.
I membri del Tribunale sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza e possiedano la capacità per l'esercizio di alte funzioni giurisdizionali. Sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri, previa consultazione del comitato di cui all'articolo III-357.
Ogni tre anni si procede a un rinnovo parziale del Tribunale.
I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente del Tribunale. Il mandato è rinnovabile.
Il Tribunale adotta il suo regolamento di procedura di concerto con la Corte di giustizia. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio.
Salvo quanto diversamente disposto dallo statuto, le disposizioni della Costituzione relative alla Corte di giustizia si applicano al Tribunale.

Articolo III-357
È istituito un comitato con l'incarico di fornire un parere sull'adeguatezza dei candidati all'esercizio delle funzioni di giudice e di avvocato generale della Corte di giustizia e del Tribunale, prima che i governi degli Stati membri procedano alle nomine in conformità degli articoli III-355 e III-356.
Il comitato è composto da sette personalità scelte tra ex membri della Corte di giustizia e del Tribunale, membri dei massimi organi giurisdizionali nazionali e giuristi di notoria competenza, uno dei quali è proposto dal Parlamento europeo. Il Consiglio adotta una decisione europea che stabilisce le regole di funzionamento di detto comitato e una decisione europea che ne designa i membri. Esso delibera su iniziativa del presidente della Corte di giustizia.

Articolo III-358
1. Il Tribunale è competente a conoscere in primo grado dei ricorsi di cui agli articoli III-365, III-367, III-370, III-372 e III-374, ad eccezione di quelli attribuiti a un tribunale specializzato istituito in applicazione dell'articolo III-359 e di quelli che lo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea riserva alla Corte di giustizia. Lo statuto può prevedere che il Tribunale sia competente per altre categorie di ricorsi.
Le decisioni emesse dal Tribunale ai sensi del presente paragrafo possono essere oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia per i soli motivi di diritto e alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto.
2. Il Tribunale è competente a conoscere dei ricorsi proposti contro le decisioni dei tribunali specializzati.
Le decisioni emesse dal Tribunale ai sensi del presente paragrafo possono eccezionalmente essere oggetto di riesame da parte della Corte di giustizia, alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, ove sussistano gravi rischi che l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione siano compromesse.
3. Il Tribunale è competente a conoscere delle questioni pregiudiziali, sottoposte ai sensi
dell'articolo III-369, in materie specifiche determinate dallo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea.
Il Tribunale, ove ritenga che la causa richieda una decisione di principio che potrebbe
compromettere l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione, può rinviare la causa dinanzi alla Corte di giustizia affinché si pronunci.
Le decisioni emesse dal Tribunale su questioni pregiudiziali possono eccezionalmente essere oggetto di riesame da parte della Corte di giustizia, alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto, ove sussistano gravi rischi che l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione siano compromesse.

Articolo III-359
1. La legge europea può istituire tribunali specializzati affiancati al Tribunale, e incaricati di conoscere in primo grado di talune categorie di ricorsi proposti in materie specifiche. È adottata su proposta della Commissione e previa consultazione della Corte di giustizia o su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione della Commissione.
2. La legge europea sull'istituzione di un tribunale specializzato fissa


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