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CAPO I: DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
SEZIONE 1
LE ISTITUZIONI
Sottosezione 1
Il Parlamento europeo
Articolo III-330
1. Una legge o legge quadro europea del Consiglio stabilisce le misure
necessarie per permettere l'elezione dei membri del Parlamento europeo
a suffragio universale diretto secondo una procedura uniforme in
tutti gli Stati membri o secondo principi comuni a tutti gli Stati membri.
Il Consiglio delibera all'unanimità su iniziativa del Parlamento
europeo previa approvazione di quest'ultimo che si pronuncia alla
maggioranza dei membri che lo compongono. Tale legge o legge quadro entra
in vigore previa approvazione da parte degli Stati membri conformemente
alle rispettive norme costituzionali.
2. Una legge europea del Parlamento europeo fissa lo statuto e le condizioni
generali per
l'esercizio delle funzioni dei suoi membri. Il Parlamento europeo delibera
di sua iniziativa, previo parere della Commissione e previa approvazione
del Consiglio. Il Consiglio delibera all'unanimità per le norme
o condizioni relative al regime fiscale dei membri o ex membri.
Articolo III-331
La legge europea fissa lo statuto dei partiti politici a livello europeo
di cui all'articolo I-46, paragrafo 4, in particolare le norme relative
al loro finanziamento.
Articolo III-332
A maggioranza dei membri che lo compongono il Parlamento europeo
può chiedere alla
Commissione di presentare adeguate proposte sulle questioni per le quali
reputa necessaria l'elaborazione di un atto dell'Unione ai fini dell'attuazione
della Costituzione. Se la Commissione non presenta una proposta, essa
ne comunica le motivazioni al Parlamento europeo.
Articolo III-333
Nell'ambito delle sue funzioni il Parlamento europeo su richiesta
di un quarto dei membri che lo compongono può costituire
una commissione temporanea d'inchiesta incaricata di esaminare fatte
salve le attribuzioni conferite dalla Costituzione ad altre istituzioni
o organi le denunce di infrazione o di cattiva amministrazione nell'applicazione
del diritto dell'Unione salvo quando i fatti di cui trattasi siano
pendenti dinanzi a una giurisdizione e fino all'espletamento della procedura
giudiziaria.
La commissione temporanea d'inchiesta cessa di esistere con il deposito
della sua relazione.
Una legge europea del Parlamento europeo fissa le modalità per
l'esercizio del diritto d'inchiesta. Il Parlamento europeo delibera di
propria iniziativa previa approvazione del Consiglio e della Commissione.
Articolo III-334
In conformità dell'articolo I-10, paragrafo 2, lettera d) qualsiasi
cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica
che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto
di presentare individualmente o in associazione con altre persone
una petizione al Parlamento europeo su una materia che rientra nel campo
di attività dell'Unione e che lo concerne direttamente.
Articolo III-335
1. Il Parlamento europeo elegge il mediatore europeo. In conformità
dell'articolo I-10, paragrafo 2, lettera d) e dell'articolo I-49, questi
è abilitato a ricevere le denunce di qualsiasi cittadino dell'Unione
o di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede
sociale in uno Stato membro riguardanti casi di cattiva amministrazione
nell'azione delle istituzioni, organi o organismi dell'Unione ad
esclusione della Corte di giustizia dell'Unione europea nell'esercizio
delle funzioni giurisdizionali.
Conformemente alla sua missione il mediatore di sua iniziativa
o in base alle denunce che gli sono state presentate direttamente o tramite
un membro del Parlamento europeo procede alle indagini che ritiene
giustificate tranne quando i fatti in questione formino o abbiano
formato oggetto di una procedura giudiziaria. Qualora il mediatore constati
un caso di cattiva amministrazione investe della questione l'istituzione,
organo o organismo interessato che dispone di tre mesi per comunicargli
il suo parere. Il mediatore trasmette poi una relazione al Parlamento
europeo e all'istituzione, organo o organismo interessato. La persona
che ha sporto denuncia viene informata del risultato dell'indagine.
Ogni anno il mediatore presenta una relazione al Parlamento europeo sui
risultati delle indagini.
2. Il mediatore è eletto dopo ogni elezione del Parlamento europeo
per la durata della legislatura.
Il mandato è rinnovabile.
Il mediatore può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di
giustizia su richiesta del Parlamento europeo qualora non
risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue
funzioni o abbia commesso una colpa grave.
3. Il mediatore esercita le sue funzioni in piena indipendenza. Nell'adempimento
dei suoi doveri non sollecita né accetta istruzioni da alcuna istituzione,
organo o organismo. Per tutta la durata del mandato il mediatore
non può esercitare alcuna altra attività professionale
remunerata o no.
4. Una legge europea del Parlamento europeo fissa lo statuto e le condizioni
generali per
l'esercizio delle funzioni del mediatore. Il Parlamento europeo delibera
di sua iniziativa, previo parere della Commissione e approvazione del
Consiglio.
Articolo III-336
Il Parlamento europeo tiene una sessione annuale. Si riunisce di diritto
il secondo martedì del mese di marzo.
Il Parlamento europeo può riunirsi in sessione straordinaria a
richiesta della maggioranza dei membri che lo compongono del Consiglio
o della Commissione.
Articolo III-337
1. Il Consiglio europeo e il Consiglio sono ascoltati dal Parlamento europeo
secondo le
modalità previste dal regolamento interno del Consiglio europeo
e da quello del Consiglio.
2. La Commissione può assistere a tutte le sedute del Parlamento
europeo e essere ascoltata a sua richiesta. Essa risponde oralmente o
per iscritto alle interrogazioni che le sono presentate dal Parlamento
europeo o dai membri di questo.
3. Il Parlamento europeo, in seduta pubblica, procede all'esame della
relazione generale annuale, che gli è sottoposta dalla Commissione.
Articolo III-338
Salvo disposizioni contrarie della Costituzione il Parlamento europeo
delibera a maggioranza dei voti espressi. Il suo regolamento interno fissa
il numero legale.
Articolo III-339
Il Parlamento europeo adotta il suo regolamento interno alla maggioranza
dei membri che lo compongono.
Gli atti del Parlamento europeo sono pubblicati conformemente alle condizioni
previste dalla Costituzione e dal regolamento interno.
Articolo III-340
Il Parlamento europeo cui sia presentata una mozione di censura
sull'operato della Commissione non può pronunciarsi su tale
mozione prima che siano trascorsi almeno tre giorni dal suo deposito e
con scrutinio pubblico.
Se la mozione di censura è approvata a maggioranza di due terzi
dei voti espressi e a maggioranza dei membri che compongono il Parlamento
europeo, i membri della Commissione si dimettono collettivamente dalle
loro funzioni e il ministro degli affari esteri dell'Unione si dimette
dalle funzioni che esercita in seno alla Commissione. Essi rimangono in
carica e continuano a curare gli affari di ordinaria amministrazione fino
alla loro sostituzione conformemente agli articoli I-26 e I-27. In questo
caso il mandato dei membri della Commissione nominati per sostituirli
scade alla data in cui sarebbe scaduto il mandato dei membri della Commissione
costretti a dimettersi collettivamente dalle loro funzioni.
Sottosezione 2
Il Consiglio europeo
Articolo III-341
1. In caso di votazione ciascun membro del Consiglio europeo può
ricevere delega da uno solo degli altri membri.
L'astensione di membri presenti o rappresentati non osta all'adozione
delle deliberazioni del Consiglio europeo per le quali è richiesta
l'unanimità.
2. Il presidente del Parlamento europeo può essere invitato per
essere ascoltato dal Consiglio europeo.
3. Il Consiglio europeo delibera a maggioranza semplice in merito alle
questioni procedurali e per l'adozione del suo regolamento interno.
4. Il Consiglio europeo è assistito dal segretariato generale del
Consiglio.
Sottosezione 3
Il Consiglio dei ministri
Articolo III-342
Il Consiglio si riunisce su convocazione del presidente, per iniziativa
di questo, di uno dei membri o della Commissione.
Articolo III-343
1. In caso di votazione ciascun membro del Consiglio può
ricevere delega da uno solo degli altri membri.
2. Per le deliberazioni che richiedono la maggioranza semplice, il Consiglio
delibera alla maggioranza dei membri che lo compongono.
3. L'astensione di membri presenti o rappresentati non osta all'adozione
delle deliberazioni del Consiglio per le quali è richiesta l'unanimità.
Articolo III-344
1. Un comitato costituito dai rappresentanti permanenti dei governi degli
Stati membri è
responsabile della preparazione dei lavori del Consiglio e dell'esecuzione
dei compiti che
quest'ultimo gli assegna. Il comitato può adottare decisioni di
procedura nei casi previsti dal regolamento interno del Consiglio.
2. Il Consiglio è assistito dal segretariato generale, sotto la
responsabilità di un segretario generale nominato dal Consiglio.
Il Consiglio decide a maggioranza semplice in merito all'organizzazione
del segretariato generale.
3. Il Consiglio delibera a maggioranza semplice in merito alle questioni
procedurali e per
l'adozione del suo regolamento interno.
Articolo III-345
Il Consiglio, a maggioranza semplice, può chiedere alla Commissione
di procedere a tutti gli studi che ritiene opportuni ai fini del raggiungimento
degli obiettivi comuni e di sottoporgli tutte le proposte del caso. Se
la Commissione non presenta una proposta, ne comunica le motivazioni al
Consiglio.
Articolo III-346
Il Consiglio adotta decisioni europee che fissano lo statuto dei comitati
previsti dalla Costituzione.
Delibera a maggioranza semplice, previa consultazione della Commissione.
Sottosezione 4
La Commissione europea
Articolo III-347
I membri della Commissione si astengono da ogni atto incompatibile con
le loro funzioni. Gli Stati membri rispettano la loro indipendenza e non
cercano di influenzarli nell'esecuzione dei loro compiti.
I membri della Commissione non possono per la durata delle loro
funzioni esercitare alcun'altra attività professionale
rimunerata o meno. Fin dal loro insediamento assumono l'impegno solenne
di rispettare per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione
di queste gli obblighi derivanti dalla loro carica e in particolare
i doveri di onestà e delicatezza per quanto riguarda l'accettazione
dopo tale cessazione di determinate funzioni o vantaggi. In caso
di violazione degli obblighi stessi la Corte di giustizia
su istanza del Consiglio che delibera a maggioranza semplice o della Commissione
può a seconda dei casi pronunciare le dimissioni d'ufficio
alle condizioni previste all'articolo III-349 ovvero la decadenza dal
diritto a pensione dell'interessato o da altri vantaggi sostitutivi.
Articolo III-348
1. A parte i rinnovi regolari e i decessi, le funzioni dei membri della
Commissione cessano
individualmente per dimissioni volontarie o d'ufficio.
2. Un posto divenuto vacante a seguito di dimissioni volontarie o d'ufficio
o di decesso è
coperto, per la restante durata del mandato del membro, da un nuovo membro
della stessa nazionalità, nominato dal Consiglio di comune accordo
col presidente della Commissione, previa consultazione del Parlamento
europeo e in conformità dei criteri di cui all'articolo I-26, paragrafo
4.
Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta del presidente
della Commissione, può decidere che tale posto divenuto vacante
non deve essere coperto, in particolare se la restante durata del mandato
è breve.
3. In caso di dimissioni volontarie o d'ufficio o di decesso, il presidente
è sostituito per la
restante durata del mandato, in conformità dell'articolo I-27,
paragrafo 1.
4. In caso di dimissioni volontarie o d'ufficio o di decesso, il ministro
degli affari esteri
dell'Unione è sostituito per la restante durata del suo mandato,
in conformità dell'articolo I-28, paragrafo 1.
5. In caso di dimissioni volontarie di tutti i membri della Commissione,
questi rimangono in
carica e continuano a curare gli affari di ordinaria amministrazione fino
alla loro sostituzione, per la restante durata del mandato, in conformità
degli articoli I-26 e I-27.
Articolo III-349
Qualsiasi membro della Commissione che non risponda più alle condizioni
necessarie all'esercizio delle sue funzioni o che abbia commesso una colpa
grave può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia
su istanza del Consiglio, che delibera a maggioranza semplice, o della
Commissione.
Articolo III-350
Fatto salvo l'articolo I-28, paragrafo 4, le competenze che spettano alla
Commissione sono strutturate e ripartite fra i membri dal presidente,
in conformità dell'articolo I-27, paragrafo 3. Il presidente può
modificare la ripartizione delle competenze nel corso del mandato. I membri
della Commissione esercitano le funzioni loro attribuite dal presidente,
sotto la sua autorità.
Articolo III-351
La Commissione delibera a maggioranza dei suoi membri. Il regolamento
interno fissa il numero legale.
Articolo III-352
1. La Commissione adotta il suo regolamento interno allo scopo di assicurare
il proprio
funzionamento e quello dei suoi servizi. Provvede alla pubblicazione del
regolamento.
2. La Commissione pubblica ogni anno almeno un mese prima dell'apertura
della sessione del Parlamento europeo una relazione generale sull'attività
dell'Unione.
Sottosezione 5
La Corte di giustizia dell'Unione europea
Articolo III-353
La Corte di giustizia si riunisce in sezioni, in grande sezione o in seduta
plenaria, conformemente allo statuto della Corte di giustizia dell'Unione
europea.
Articolo III-354
La Corte di giustizia è assistita da otto avvocati generali. Ove
ciò sia richiesto dalla Corte di giustizia, il Consiglio, deliberando
all'unanimità, può adottare una decisione europea per aumentare
il numero degli avvocati generali.
L'avvocato generale ha l'ufficio di presentare pubblicamente con
assoluta imparzialità e in piena indipendenza conclusioni
motivate sulle cause che, conformemente allo statuto della Corte di giustizia
dell'Unione europea, richiedono il suo intervento.
Articolo III-355
I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia, scelti tra
personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che
riuniscano le condizioni richieste per l'esercizio nei rispettivi
paesi delle più alte funzioni giurisdizionali ovvero
che siano giureconsulti di notoria competenza, sono nominati di comune
accordo dai governi degli Stati membri, previa consultazione del comitato
di cui all'articolo III-357.
Ogni tre anni si procede a un rinnovo parziale dei giudici e degli avvocati
generali, alle condizioni previste dallo statuto della Corte di giustizia
dell'Unione europea.
I giudici designano tra loro per tre anni il presidente della
Corte di giustizia. Il mandato è
rinnovabile.
La Corte di giustizia adotta il suo regolamento di procedura. Tale regolamento
è sottoposto all'approvazione del Consiglio.
Articolo III-356
Il numero dei giudici del Tribunale è fissato dallo statuto della
Corte di giustizia dell'Unione europea. Lo statuto può prevedere
che il Tribunale sia assistito da avvocati generali.
I membri del Tribunale sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie
di indipendenza e possiedano la capacità per l'esercizio di alte
funzioni giurisdizionali. Sono nominati di comune accordo dai governi
degli Stati membri, previa consultazione del comitato di cui all'articolo
III-357.
Ogni tre anni si procede a un rinnovo parziale del Tribunale.
I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente del Tribunale.
Il mandato è rinnovabile.
Il Tribunale adotta il suo regolamento di procedura di concerto con la
Corte di giustizia. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione
del Consiglio.
Salvo quanto diversamente disposto dallo statuto, le disposizioni della
Costituzione relative alla Corte di giustizia si applicano al Tribunale.
Articolo III-357
È istituito un comitato con l'incarico di fornire un parere sull'adeguatezza
dei candidati all'esercizio delle funzioni di giudice e di avvocato generale
della Corte di giustizia e del Tribunale, prima che i governi degli Stati
membri procedano alle nomine in conformità degli articoli III-355
e III-356.
Il comitato è composto da sette personalità scelte tra ex
membri della Corte di giustizia e del Tribunale, membri dei massimi organi
giurisdizionali nazionali e giuristi di notoria competenza, uno dei quali
è proposto dal Parlamento europeo. Il Consiglio adotta una decisione
europea che stabilisce le regole di funzionamento di detto comitato e
una decisione europea che ne designa i membri. Esso delibera su iniziativa
del presidente della Corte di giustizia.
Articolo III-358
1. Il Tribunale è competente a conoscere in primo grado dei ricorsi
di cui agli articoli III-365, III-367, III-370, III-372 e III-374, ad
eccezione di quelli attribuiti a un tribunale specializzato istituito
in applicazione dell'articolo III-359 e di quelli che lo statuto della
Corte di giustizia dell'Unione europea riserva alla Corte di giustizia.
Lo statuto può prevedere che il Tribunale sia competente per altre
categorie di ricorsi.
Le decisioni emesse dal Tribunale ai sensi del presente paragrafo possono
essere oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia per i soli
motivi di diritto e alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto.
2. Il Tribunale è competente a conoscere dei ricorsi proposti contro
le decisioni dei tribunali specializzati.
Le decisioni emesse dal Tribunale ai sensi del presente paragrafo possono
eccezionalmente essere oggetto di riesame da parte della Corte di giustizia,
alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto della Corte di
giustizia dell'Unione europea, ove sussistano gravi rischi che l'unità
o la coerenza del diritto dell'Unione siano compromesse.
3. Il Tribunale è competente a conoscere delle questioni pregiudiziali,
sottoposte ai sensi
dell'articolo III-369, in materie specifiche determinate dallo statuto
della Corte di giustizia dell'Unione europea.
Il Tribunale, ove ritenga che la causa richieda una decisione di principio
che potrebbe
compromettere l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione, può
rinviare la causa dinanzi alla Corte di giustizia affinché si pronunci.
Le decisioni emesse dal Tribunale su questioni pregiudiziali possono eccezionalmente
essere oggetto di riesame da parte della Corte di giustizia, alle condizioni
ed entro i limiti previsti dallo statuto, ove sussistano gravi rischi
che l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione siano compromesse.
Articolo III-359
1. La legge europea può istituire tribunali specializzati affiancati
al Tribunale, e incaricati di conoscere in primo grado di talune categorie
di ricorsi proposti in materie specifiche. È adottata su proposta
della Commissione e previa consultazione della Corte di giustizia o su
richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione della Commissione.
2. La legge europea sull'istituzione di un tribunale specializzato fissa
< Fonti e bibliografia >
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