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Articolo I-53: Principi finanziari e di bilancio
1. Tutte le entrate e le spese dell'Unione devono costituire oggetto di
previsioni per ciascun esercizio finanziario ed essere iscritte nel bilancio
dell'Unione, conformemente alla parte III.
2. Nel bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio.
3. Le spese iscritte nel bilancio sono autorizzate per la durata dell'esercizio
finanziario annuale in conformità della legge europea di cui all'articolo
III-412.
4. L'esecuzione di spese iscritte nel bilancio richiede l'adozione preliminare
di un atto giuridicamente vincolante dell'Unione che dà fondamento
giuridico alla sua azione e all'esecuzione della spesa corrispondente
in conformità della legge europea di cui all'articolo III-412,
fatte salve le eccezioni previste da quest'ultima.
5. Per mantenere la disciplina di bilancio, l'Unione, prima di adottare
atti che possono avere incidenze rilevanti sul bilancio, deve assicurare
che le spese derivanti da tali atti possano essere finanziate entro i
limiti delle risorse proprie dell'Unione e nel rispetto del quadro finanziario
pluriennale di cui all'articolo I-55.
6. Il bilancio è eseguito in conformità del principio di
sana gestione finanziaria. Gli Stati membri e l'Unione cooperano affinché
gli stanziamenti iscritti in bilancio siano utilizzati secondo tale principio.
7. L'Unione e gli Stati membri, conformemente all'articolo III-415, combattono
la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi
finanziari dell'Unione.
Articolo I-54: Risorse proprie dell'Unione
1. L'Unione si dota dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi
e per portare a compimento le sue politiche.
2. Il bilancio dell'Unione è finanziato integralmente tramite risorse
proprie, fatte salve le altre entrate.
3. Una legge europea del Consiglio stabilisce le disposizioni relative
al sistema delle risorse proprie dell'Unione. In tale contesto è
possibile istituire nuove categorie di risorse proprie o sopprimere una
categoria esistente. Il Consiglio delibera all'unanimità previa
consultazione del Parlamento europeo. Detta legge entra in vigore solo
previa approvazione da parte degli Stati membri, conformemente alle rispettive
norme costituzionali.
4. Una legge europea del Consiglio stabilisce le misure di esecuzione
del sistema delle risorse proprie dell'Unione nella misura in cui ciò
è previsto nella legge europea adottata sulla base del paragrafo
3. Il Consiglio delibera previa approvazione del Parlamento europeo.
Articolo I-55 : Quadro finanziario pluriennale
1. Il quadro finanziario pluriennale mira ad assicurare l'ordinato andamento
delle spese
dell'Unione entro i limiti delle sue risorse proprie. Fissa per categoria
di spesa gli importi dei massimali annui degli stanziamenti per impegni,
conformemente all'articolo III-402.
2. Una legge europea del Consiglio fissa il quadro finanziario pluriennale.
Il Consiglio delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento
europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono.
3. Il bilancio annuale dell'Unione è stabilito nel rispetto del
quadro finanziario pluriennale.
4. Il Consiglio europeo può adottare all'unanimità una decisione
europea che consente al
Consiglio di deliberare a maggioranza qualificata quando adotta la legge
europea del Consiglio di cui al paragrafo 2.
Articolo I-56 : Bilancio dell'Unione
La legge europea stabilisce il bilancio annuale dell'Unione conformemente
all'articolo III-404.
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Costituzione Europea
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