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Articolo II-111: Ambito di applicazione
1. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni,
agli organi e organismi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà
come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto
dell'Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano
i principi e ne promuovono l'applicazione secondo le rispettive competenze
e nel rispetto dei limiti delle competenze conferite all'Unione nelle
altre parti della Costituzione.
2. La presente Carta non estende l'ambito di applicazione del diritto
dell'Unione al di là delle competenze dell'Unione, né introduce
competenze nuove o compiti nuovi per l'Unione, né modifica le competenze
e i compiti definiti nelle altre parti della Costituzione.
Articolo II-112: Portata e interpretazione dei diritti e dei principi
1. Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà
riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e
rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà.
Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate
limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente
a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza
di proteggere i diritti e le libertà altrui.
2. I diritti riconosciuti dalla presente Carta per i quali altre parti
della Costituzione prevedono disposizioni si esercitano alle condizioni
e nei limiti definiti ivi definiti.
3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli
garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli
stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente
disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione
più estesa.
4. Laddove la presente Carta riconosca i diritti fondamentali quali risultano
dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, tali diritti
sono interpretati in armonia con dette tradizioni.
5. Le disposizioni della presente Carta che contengono dei principi possono
essere attuate da atti legislativi e esecutivi adottati da istituzioni
e organi dell'Unione e da atti di Stati membri allorché essi danno
attuazione al diritto dell'Unione, nell'esercizio delle loro rispettive
competenze. Esse possono essere invocate dinanzi a un giudice solo ai
fini dell'interpretazione e del controllo della legalità di detti
atti.
6. Si tiene pienamente conto delle legislazioni e prassi nazionali, come
specificato nella presente Carta.
7. I giudici dell'Unione e degli Stati membri tengono nel debito conto
le spiegazioni elaborate al fine di fornire orientamenti per l'interpretazione
della Carta dei diritti fondamentali.
Articolo II-113: Livello di protezione
Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come
limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell'Unione,
dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali
l'Unione o tutti gli Stati membri sono parti, in particolare la Convenzione
europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,
e dalle costituzioni degli Stati membri.
Articolo II-114: Divieto dell'abuso di diritto
Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel
senso di comportare il diritto di esercitare un'attività o compiere
un atto che miri a distruggere diritti o libertà riconosciuti nella
presente Carta o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni
più ampie di quelle previste dalla presente Carta.
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