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Articolo IV-437
Abrogazione dei precedenti trattati
1. Il presente trattato che adotta una Costituzione per l'Europa abroga
il trattato che istituisce la Comunità europea e il trattato sull'Unione
europea e, alle condizioni stabilite nel protocollo relativo agli atti
e trattati che hanno completato o modificato il trattato che istituisce
la Comunità europea e il trattato sull'Unione europea, gli atti
e trattati che li hanno completati o modificati, fatto salvo il paragrafo
2 del presente articolo.
2. I trattati relativi all'adesione:
a) del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna
e Irlanda del Nord,
b) della Repubblica ellenica,
c) del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese,
d) della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno
di Svezia,
e) della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica
di Cipro, della
Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica
di Ungheria, della
Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di
Slovenia e della
Repubblica slovacca sono abrogati.
Tuttavia:
- le disposizioni dei trattati di cui alle lettere da a) a d) che sono
riportate o cui è fatto
riferimento nel protocollo relativo ai trattati e atti di adesione del
Regno di Danimarca,
dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della
Repubblica ellenica, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese
e della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno
di Svezia restano in vigore e i loro effetti giuridici sono mantenuti
conformemente a detto protocollo;
- le disposizioni del trattato di cui alla lettera e) che sono riportate
o cui è fatto riferimento nel protocollo relativo al trattato e
atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della
Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di
Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della
Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica
slovacca restano in vigore e i loro effetti giuridici sono mantenuti conformemente
a detto protocollo.
Articolo IV-438
Successione e continuità giuridica
1. L'Unione europea istituita dal presente trattato succede all'Unione
europea istituita dal trattato sull'Unione europea e alla Comunità
europea.
2. Fatto salvo l'articolo IV-439, le istituzioni, organi e organismi esistenti
alla data di entrata in vigore del presente trattato esercitano, nella
loro composizione a tale data, le attribuzioni conferite loro ai sensi
del presente trattato finché non saranno state adottate nuove disposizioni
in applicazione dello stesso o fino al termine del loro mandato.
3. Gli atti delle istituzioni, organi e organismi adottati sulla base
dei trattati e atti abrogati dall'articolo IV-437 restano in vigore. I
loro effetti giuridici sono mantenuti finché tali atti non
saranno stati abrogati, annullati o modificati in applicazione del presente
trattato. Ciò vale anche per le convenzioni concluse tra Stati
membri sulla base dei trattati e atti abrogati dall'articolo IV-437.
Gli altri elementi dell'acquis comunitario e dell'Unione esistenti al
momento dell'entrata in vigore del presente trattato, in particolare gli
accordi interistituzionali, le decisioni e gli accordi adottati dai rappresentanti
dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, gli accordi
conclusi dagli Stati membri relativi al funzionamento dell'Unione o della
Comunità o connessi alla sfera di attività delle stesse,
le dichiarazioni, comprese quelle effettuate nel quadro di conferenze
intergovernative, le risoluzioni o altre posizioni adottate dal Consiglio
europeo o dal Consiglio, nonché quelle relative all'Unione o alla
Comunità adottate di comune accordo dagli Stati membri, sono anch'essi
mantenuti finché non saranno stati soppressi o modificati.
4. La giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee
e del Tribunale di primo grado relativa all'interpretazione e all'applicazione
dei trattati e atti abrogati dall'articolo IV-437, così come degli
atti e convenzioni adottati per la loro applicazione, resta, mutatis mutandis,
la fonte d'interpretazione del diritto dell'Unione e in particolare delle
disposizioni analoghe della Costituzione.
5. La continuità delle procedure amministrative e giurisdizionali
avviate prima della data di entrata in vigore del presente trattato è
assicurata nel rispetto della Costituzione. A tal fine, le istituzioni,
organi e organismi responsabili di tali procedure prendono le misure appropriate.
Articolo IV-439
Disposizioni transitorie relative a talune istituzioni Le disposizioni
transitorie relative alla composizione del Parlamento europeo, alla definizione
della maggioranza qualificata in sede di Consiglio europeo e di Consiglio,
inclusi i casi in cui non tutti i membri del Consiglio europeo o del Consiglio
partecipano alla votazione, e alla composizione della Commissione, incluso
il ministro degli affari esteri dell'Unione, figurano nel protocollo sulle
disposizioni transitorie relative alle istituzioni e organi dell'Unione.
Articolo IV-440
Campo di applicazione territoriale
1. Il presente trattato si applica al Regno del Belgio, alla Repubblica
ceca, al Regno di
Danimarca, alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica di Estonia,
alla Repubblica ellenica, al Regno di Spagna, alla Repubblica francese,
all'Irlanda, alla Repubblica italiana, alla Repubblica di Cipro, alla
Repubblica di Lettonia, alla Repubblica di Lituania, al Granducato del
Lussemburgo, alla Repubblica di Ungheria, alla Repubblica di Malta, al
Regno dei Paesi Bassi, alla Repubblica d'Austria, alla Repubblica di Polonia,
alla Repubblica portoghese, alla Repubblica di Slovenia, alla Repubblica
slovacca, alla Repubblica di Finlandia, al Regno di Svezia e al Regno
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
2. Il presente trattato si applica alla Guadalupa, alla Guayana francese,
alla Martinica, alla Riunione, alle Azzorre, a Madera e alle isole Canarie
conformemente all'articolo III-424.
3. I paesi e territori d'oltremare il cui elenco figura nell'allegato
II costituiscono l'oggetto dello speciale regime di associazione
definito nella parte III, titolo IV.
Il presente trattato non si applica ai paesi e territori d'oltremare che
mantengono relazioni particolari con il Regno Unito di Gran Bretagna e
Irlanda del Nord non menzionati nel suddetto elenco.
4. Il presente trattato si applica ai territori europei di cui uno Stato
membro assume la
rappresentanza nei rapporti con l'estero.
5. Il presente trattato si applica alle isole Åland con le deroghe
contenute originariamente nel trattato di cui all'articolo IV-437, paragrafo
2, lettera d) e riprese nel titolo V, sezione 5 del protocollo relativo
ai trattati e atti di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e
del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della Repubblica
ellenica, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e della Repubblica
d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia.
6. In deroga ai paragrafi da 1 a 5:
a) il presente trattato non si applica alle Faeröer;
b) il presente trattato si applica a Akrotiri e Dhekelia, zone di sovranità
del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro, solo per
quanto necessario ad assicurare l'attuazione del regime originariamente
definito nel protocollo relativo alle zone di sovranità del Regno
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro, allegato all'atto di
adesione, che costituisce parte integrante del trattato di cui all'articolo
IV-437, paragrafo 2, lettera e) e ripreso nella parte II, titolo III del
protocollo relativo al trattato e atto di adesione della Repubblica ceca,
della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica
di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria,
della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica
di Slovenia e della Repubblica slovacca;
c) il presente trattato si applica alle isole Normanne e all'isola di
Man solo per quanto necessario ad assicurare l'attuazione del regime per
tali isole definito originariamente dal trattato di cui allarticolo
IV-437, paragrafo 2, lettera a), ripreso nel titolo II, sezione 3 del
protocollo relativo ai trattati e atti di adesione del Regno di Danimarca,
dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della
Repubblica ellenica, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese
e della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno
di Svezia.
7. Il Consiglio europeo, su iniziativa dello Stato membro interessato,
può adottare una decisione europea che modifica lo status, nei
confronti dell'Unione, di un paese o territorio danese, francese o olandese
di cui ai paragrafi 2 e 3. Il Consiglio europeo delibera all'unanimità
previa consultazione della Commissione.
Articolo IV-441
Unioni regionali
Il presente trattato non osta all'esistenza e al perfezionamento delle
unioni regionali tra il Belgio e il Lussemburgo come pure tra il
Belgio il Lussemburgo e i Paesi Bassi nella misura in cui
gli obiettivi di tali unioni regionali non sono raggiunti in applicazione
del trattato stesso.
Articolo IV-442
Protocolli e allegati
I protocolli e gli allegati al presente trattato ne costituiscono parte
integrante.
Articolo IV-443
Procedura di revisione ordinaria
1. Il governo di qualsiasi Stato membro, il Parlamento europeo o la Commissione
può sottoporre al Consiglio progetti intesi a modificare il presente
trattato. Tali progetti sono trasmessi dal Consiglio al Consiglio europeo
e notificati ai parlamenti nazionali.
2. Qualora il Consiglio europeo, previa consultazione del Parlamento europeo
e della
Commissione, adotti a maggioranza semplice una decisione favorevole all'esame
delle modifiche proposte, il presidente del Consiglio europeo convoca
una convenzione composta da rappresentanti dei parlamenti nazionali, dei
capi di Stato o di governo degli Stati membri, del Parlamento europeo
e della Commissione. In caso di modifiche istituzionali nel settore monetario,
è consultata anche la Banca centrale europea. La convenzione esamina
i progetti di modifica e adotta per consenso una raccomandazione a una
conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri quale prevista
al paragrafo 3.
Il Consiglio europeo può decidere a maggioranza semplice, previa
approvazione del Parlamento europeo, di non convocare una convenzione
qualora l'entità delle modifiche non lo giustifichi. In questo
caso, il Consiglio europeo definisce il mandato per una conferenza dei
rappresentanti dei governi degli Stati membri.
3. Una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri è
convocata dal presidente del Consiglio allo scopo di stabilire di comune
accordo le modifiche da apportare al presente trattato.
Le modifiche entrano in vigore dopo essere state ratificate da tutti gli
Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.
4. Qualora, al termine di un periodo di due anni a decorrere dalla firma
del trattato che modifica il presente trattato, i quattro quinti degli
Stati membri abbiano ratificato detto trattato e uno o più Stati
membri abbiano incontrato difficoltà nelle procedure di ratifica,
la questione è deferita al Consiglio europeo.
Articolo IV-444
Procedura di revisione semplificata
1. Quando la parte III prevede che il Consiglio deliberi all'unanimità
in un settore o in un caso determinato, il Consiglio europeo può
adottare una decisione europea che consenta al Consiglio di deliberare
a maggioranza qualificata in detto settore o caso.
Il presente paragrafo non si applica alle decisioni che hanno implicazioni
militari o che rientrano nel settore della difesa.
2. Quando la parte III prevede che il Consiglio adotti leggi o leggi quadro
europee secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio europeo
può adottare una decisione europea che consenta l'adozione di tali
leggi o leggi quadro secondo la procedura legislativa ordinaria.
3. Ogni iniziativa presa dal Consiglio europeo in base ai paragrafi 1
o 2 è trasmessa ai
parlamenti nazionali. In caso di opposizione di un parlamento nazionale
notificata entro sei mesi dalla data di tale trasmissione, la decisione
europea di cui ai paragrafi 1 o 2 non è adottata. In assenza di
opposizione, il Consiglio europeo può adottare detta decisione.
Per l'adozione delle decisioni europee di cui ai paragrafi 1 e 2, il Consiglio
europeo delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento
europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono.
Articolo IV-445
Procedura di revisione semplificata riguardante le politiche e azioni
interne dell'Unione
1. Il governo di qualsiasi Stato membro, il Parlamento europeo o la Commissione
può sottoporre al Consiglio europeo progetti intesi a modificare
in tutto o in parte le disposizioni della parte III, titolo III relative
alle politiche e azioni interne dell'Unione.
2. Il Consiglio europeo può adottare una decisione europea che
modifica in tutto o in parte le disposizioni della parte III, titolo III.
Il Consiglio europeo delibera allunanimità previa consultazione
del Parlamento europeo, della Commissione e, in caso di modifiche istituzionali
nel settore monetario, della Banca centrale europea.
Tale decisione europea entra in vigore solo previa approvazione da parte
degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.
3. La decisione europea di cui al paragrafo 2 non può estendere
le competenze attribuite
allUnione nel presente trattato.
Articolo IV-446
Durata
Il presente trattato è concluso per una durata illimitata.
Articolo IV-447
Ratifica e entrata in vigore
1. Il presente trattato è ratificato dalle Alte Parti Contraenti
conformemente alle rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica
sono depositati presso il governo della Repubblica italiana.
2. Il presente trattato entra in vigore il 1° novembre 2006, se tutti
gli strumenti di ratifica sono stati depositati; altrimenti, il primo
giorno del secondo mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento
di ratifica da parte dello Stato firmatario che procede per ultimo a tale
formalità.
Articolo IV-448
Testi autentici e traduzioni
1. Il presente trattato, redatto in unico esemplare in lingua ceca, danese,
estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone,
lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola,
svedese, tedesca e ungherese, il testo in ciascuna di queste lingue facente
ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del governo della
Repubblica italiana, che provvederà a trasmetterne copia certificata
conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari.
2. Il presente trattato può essere parimenti tradotto in qualsiasi
altra lingua determinata da uno Stato membro che, in base all'ordinamento
costituzionale dello Stato in questione, sia lingua ufficiale in tutto
il suo territorio o in parte di esso. Lo Stato membro interessato fornisce
copia certificata conforme di tale traduzione affinché sia depositata
negli archivi del Consiglio.
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Costituzione Europea
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