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Costituzione Europea - parte IV
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo IV-437
Abrogazione dei precedenti trattati
1. Il presente trattato che adotta una Costituzione per l'Europa abroga il trattato che istituisce la Comunità europea e il trattato sull'Unione europea e, alle condizioni stabilite nel protocollo relativo agli atti e trattati che hanno completato o modificato il trattato che istituisce la Comunità europea e il trattato sull'Unione europea, gli atti e trattati che li hanno completati o modificati, fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo.
2. I trattati relativi all'adesione:
a) del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
b) della Repubblica ellenica,
c) del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese,
d) della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia,
e) della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della
Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della
Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della
Repubblica slovacca sono abrogati.
Tuttavia:
- le disposizioni dei trattati di cui alle lettere da a) a d) che sono riportate o cui è fatto
riferimento nel protocollo relativo ai trattati e atti di adesione del Regno di Danimarca,
dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia restano in vigore e i loro effetti giuridici sono mantenuti conformemente a detto protocollo;
- le disposizioni del trattato di cui alla lettera e) che sono riportate o cui è fatto riferimento nel protocollo relativo al trattato e atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca restano in vigore e i loro effetti giuridici sono mantenuti conformemente a detto protocollo.

Articolo IV-438
Successione e continuità giuridica
1. L'Unione europea istituita dal presente trattato succede all'Unione europea istituita dal trattato sull'Unione europea e alla Comunità europea.
2. Fatto salvo l'articolo IV-439, le istituzioni, organi e organismi esistenti alla data di entrata in vigore del presente trattato esercitano, nella loro composizione a tale data, le attribuzioni conferite loro ai sensi del presente trattato finché non saranno state adottate nuove disposizioni in applicazione dello stesso o fino al termine del loro mandato.
3. Gli atti delle istituzioni, organi e organismi adottati sulla base dei trattati e atti abrogati dall'articolo IV-437 restano in vigore. I loro effetti giuridici sono mantenuti finché tali atti non
saranno stati abrogati, annullati o modificati in applicazione del presente trattato. Ciò vale anche per le convenzioni concluse tra Stati membri sulla base dei trattati e atti abrogati dall'articolo IV-437.
Gli altri elementi dell'acquis comunitario e dell'Unione esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente trattato, in particolare gli accordi interistituzionali, le decisioni e gli accordi adottati dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, gli accordi conclusi dagli Stati membri relativi al funzionamento dell'Unione o della Comunità o connessi alla sfera di attività delle stesse, le dichiarazioni, comprese quelle effettuate nel quadro di conferenze intergovernative, le risoluzioni o altre posizioni adottate dal Consiglio europeo o dal Consiglio, nonché quelle relative all'Unione o alla Comunità adottate di comune accordo dagli Stati membri, sono anch'essi mantenuti finché non saranno stati soppressi o modificati.
4. La giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e del Tribunale di primo grado relativa all'interpretazione e all'applicazione dei trattati e atti abrogati dall'articolo IV-437, così come degli atti e convenzioni adottati per la loro applicazione, resta, mutatis mutandis, la fonte d'interpretazione del diritto dell'Unione e in particolare delle disposizioni analoghe della Costituzione.
5. La continuità delle procedure amministrative e giurisdizionali avviate prima della data di entrata in vigore del presente trattato è assicurata nel rispetto della Costituzione. A tal fine, le istituzioni, organi e organismi responsabili di tali procedure prendono le misure appropriate.

Articolo IV-439
Disposizioni transitorie relative a talune istituzioni Le disposizioni transitorie relative alla composizione del Parlamento europeo, alla definizione della maggioranza qualificata in sede di Consiglio europeo e di Consiglio, inclusi i casi in cui non tutti i membri del Consiglio europeo o del Consiglio partecipano alla votazione, e alla composizione della Commissione, incluso il ministro degli affari esteri dell'Unione, figurano nel protocollo sulle
disposizioni transitorie relative alle istituzioni e organi dell'Unione.

Articolo IV-440
Campo di applicazione territoriale
1. Il presente trattato si applica al Regno del Belgio, alla Repubblica ceca, al Regno di
Danimarca, alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica di Estonia, alla Repubblica ellenica, al Regno di Spagna, alla Repubblica francese, all'Irlanda, alla Repubblica italiana, alla Repubblica di Cipro, alla Repubblica di Lettonia, alla Repubblica di Lituania, al Granducato del Lussemburgo, alla Repubblica di Ungheria, alla Repubblica di Malta, al Regno dei Paesi Bassi, alla Repubblica d'Austria, alla Repubblica di Polonia, alla Repubblica portoghese, alla Repubblica di Slovenia, alla Repubblica slovacca, alla Repubblica di Finlandia, al Regno di Svezia e al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
2. Il presente trattato si applica alla Guadalupa, alla Guayana francese, alla Martinica, alla Riunione, alle Azzorre, a Madera e alle isole Canarie conformemente all'articolo III-424.
3. I paesi e territori d'oltremare‚ il cui elenco figura nell'allegato II‚ costituiscono l'oggetto dello speciale regime di associazione definito nella parte III, titolo IV.
Il presente trattato non si applica ai paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non menzionati nel suddetto elenco.
4. Il presente trattato si applica ai territori europei di cui uno Stato membro assume la
rappresentanza nei rapporti con l'estero.
5. Il presente trattato si applica alle isole Åland con le deroghe contenute originariamente nel trattato di cui all'articolo IV-437, paragrafo 2, lettera d) e riprese nel titolo V, sezione 5 del protocollo relativo ai trattati e atti di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia.
6. In deroga ai paragrafi da 1 a 5:
a) il presente trattato non si applica alle Faeröer;
b) il presente trattato si applica a Akrotiri e Dhekelia, zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro, solo per quanto necessario ad assicurare l'attuazione del regime originariamente definito nel protocollo relativo alle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro, allegato all'atto di adesione, che costituisce parte integrante del trattato di cui all'articolo IV-437, paragrafo 2, lettera e) e ripreso nella parte II, titolo III del protocollo relativo al trattato e atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca;
c) il presente trattato si applica alle isole Normanne e all'isola di Man solo per quanto necessario ad assicurare l'attuazione del regime per tali isole definito originariamente dal trattato di cui all’articolo IV-437, paragrafo 2, lettera a), ripreso nel titolo II, sezione 3 del protocollo relativo ai trattati e atti di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia.
7. Il Consiglio europeo, su iniziativa dello Stato membro interessato, può adottare una decisione europea che modifica lo status, nei confronti dell'Unione, di un paese o territorio danese, francese o olandese di cui ai paragrafi 2 e 3. Il Consiglio europeo delibera all'unanimità previa consultazione della Commissione.

Articolo IV-441
Unioni regionali
Il presente trattato non osta all'esistenza e al perfezionamento delle unioni regionali tra il Belgio e il Lussemburgo‚ come pure tra il Belgio‚ il Lussemburgo e i Paesi Bassi‚ nella misura in cui gli obiettivi di tali unioni regionali non sono raggiunti in applicazione del trattato stesso.

Articolo IV-442
Protocolli e allegati
I protocolli e gli allegati al presente trattato ne costituiscono parte integrante.

Articolo IV-443
Procedura di revisione ordinaria
1. Il governo di qualsiasi Stato membro, il Parlamento europeo o la Commissione può sottoporre al Consiglio progetti intesi a modificare il presente trattato. Tali progetti sono trasmessi dal Consiglio al Consiglio europeo e notificati ai parlamenti nazionali.
2. Qualora il Consiglio europeo, previa consultazione del Parlamento europeo e della
Commissione, adotti a maggioranza semplice una decisione favorevole all'esame delle modifiche proposte, il presidente del Consiglio europeo convoca una convenzione composta da rappresentanti dei parlamenti nazionali, dei capi di Stato o di governo degli Stati membri, del Parlamento europeo e della Commissione. In caso di modifiche istituzionali nel settore monetario, è consultata anche la Banca centrale europea. La convenzione esamina i progetti di modifica e adotta per consenso una raccomandazione a una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri quale prevista al paragrafo 3.
Il Consiglio europeo può decidere a maggioranza semplice, previa approvazione del Parlamento europeo, di non convocare una convenzione qualora l'entità delle modifiche non lo giustifichi. In questo caso, il Consiglio europeo definisce il mandato per una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri.
3. Una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri è convocata dal presidente del Consiglio allo scopo di stabilire di comune accordo le modifiche da apportare al presente trattato.
Le modifiche entrano in vigore dopo essere state ratificate da tutti gli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.
4. Qualora, al termine di un periodo di due anni a decorrere dalla firma del trattato che modifica il presente trattato, i quattro quinti degli Stati membri abbiano ratificato detto trattato e uno o più Stati membri abbiano incontrato difficoltà nelle procedure di ratifica, la questione è deferita al Consiglio europeo.

Articolo IV-444
Procedura di revisione semplificata
1. Quando la parte III prevede che il Consiglio deliberi all'unanimità in un settore o in un caso determinato, il Consiglio europeo può adottare una decisione europea che consenta al Consiglio di deliberare a maggioranza qualificata in detto settore o caso.
Il presente paragrafo non si applica alle decisioni che hanno implicazioni militari o che rientrano nel settore della difesa.
2. Quando la parte III prevede che il Consiglio adotti leggi o leggi quadro europee secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio europeo può adottare una decisione europea che consenta l'adozione di tali leggi o leggi quadro secondo la procedura legislativa ordinaria.
3. Ogni iniziativa presa dal Consiglio europeo in base ai paragrafi 1 o 2 è trasmessa ai
parlamenti nazionali. In caso di opposizione di un parlamento nazionale notificata entro sei mesi dalla data di tale trasmissione, la decisione europea di cui ai paragrafi 1 o 2 non è adottata. In assenza di opposizione, il Consiglio europeo può adottare detta decisione.
Per l'adozione delle decisioni europee di cui ai paragrafi 1 e 2, il Consiglio europeo delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono.

Articolo IV-445
Procedura di revisione semplificata riguardante le politiche e azioni interne dell'Unione
1. Il governo di qualsiasi Stato membro, il Parlamento europeo o la Commissione può sottoporre al Consiglio europeo progetti intesi a modificare in tutto o in parte le disposizioni della parte III, titolo III relative alle politiche e azioni interne dell'Unione.
2. Il Consiglio europeo può adottare una decisione europea che modifica in tutto o in parte le disposizioni della parte III, titolo III. Il Consiglio europeo delibera all’unanimità previa consultazione del Parlamento europeo, della Commissione e, in caso di modifiche istituzionali nel settore monetario, della Banca centrale europea.
Tale decisione europea entra in vigore solo previa approvazione da parte degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.
3. La decisione europea di cui al paragrafo 2 non può estendere le competenze attribuite
all’Unione nel presente trattato.

Articolo IV-446
Durata
Il presente trattato è concluso per una durata illimitata.

Articolo IV-447
Ratifica e entrata in vigore
1. Il presente trattato è ratificato dalle Alte Parti Contraenti conformemente alle rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il governo della Repubblica italiana.
2. Il presente trattato entra in vigore il 1° novembre 2006, se tutti gli strumenti di ratifica sono stati depositati; altrimenti, il primo giorno del secondo mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procede per ultimo a tale formalità.

Articolo IV-448
Testi autentici e traduzioni
1. Il presente trattato, redatto in unico esemplare in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, il testo in ciascuna di queste lingue facente ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana, che provvederà a trasmetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari.
2. Il presente trattato può essere parimenti tradotto in qualsiasi altra lingua determinata da uno Stato membro che, in base all'ordinamento costituzionale dello Stato in questione, sia lingua ufficiale in tutto il suo territorio o in parte di esso. Lo Stato membro interessato fornisce copia certificata conforme di tale traduzione affinché sia depositata negli archivi del Consiglio.


 

 

Costituzione Unione Europea
Costituzione Europea


 


< Fonti e bibliografia >





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