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CAPO II
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
SEZIONE 1
QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE
Articolo III-402
1. Il quadro finanziario pluriennale è stabilito per un periodo
di almeno cinque anni
conformemente all'articolo I-55.
2. Il quadro finanziario fissa gli importi dei massimali annui degli stanziamenti
per impegni per categoria di spesa e del massimale annuo degli stanziamenti
per pagamenti. Le categorie di spesa, in numero limitato, corrispondono
ai grandi settori di attività dell'Unione.
3. Il quadro finanziario prevede ogni altra disposizione utile per il
corretto svolgimento della procedura annuale di bilancio.
4. Qualora la legge europea del Consiglio che fissa un nuovo quadro finanziario
non sia stata adottata alla scadenza del quadro finanziario precedente,
i massimali e le altre disposizioni vigenti nell'ultimo anno coperto sono
prorogati fino all'adozione di detta legge.
5. Nel corso della procedura di adozione del quadro finanziario, il Parlamento
europeo, il
Consiglio e la Commissione adottano ogni misura necessaria a facilitare
l'esito favorevole della procedura stessa.
SEZIONE 2
BILANCIO ANNUALE DELL'UNIONE
Articolo III-403
L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31
dicembre.
Articolo III-404
La legge europea stabilisce il bilancio annuale dell'Unione in conformità
delle disposizioni in appresso.
1. Ciascuna istituzione elabora anteriormente al 1° luglio
uno stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario successivo.
La Commissione raggruppa tali stati di previsione in un progetto di bilancio
che può comportare previsioni divergenti.
Tale progetto comprende una previsione delle entrate e una previsione
delle spese.
2. La Commissione sottopone una proposta contenente il progetto di bilancio
al Parlamento europeo e al Consiglio non oltre il 1º settembre dell'anno
che precede quello dell'esecuzione del bilancio.
La Commissione può modificare il progetto di bilancio nel corso
della procedura, fino alla
convocazione del comitato di conciliazione di cui al paragrafo 5.
3. Il Consiglio adotta la sua posizione sul progetto di bilancio e la
comunica al Parlamento
europeo non oltre il 1° ottobre dell'anno che precede quello dell'esecuzione
del bilancio. Esso informa esaurientemente il Parlamento europeo dei motivi
che l'hanno indotto a adottare tale posizione.
4. Se entro un termine di quarantadue giorni dalla comunicazione,
il Parlamento europeo:
a) approva la posizione del Consiglio, la legge europea che stabilisce
il bilancio è adottata;
b) non ha deliberato, la legge europea che stabilisce il bilancio si considera
adottata;
c) adotta, alla maggioranza dei membri che lo compongono, degli emendamenti,
il progetto emendato è trasmesso al Consiglio e alla Commissione.
Il presidente del Parlamento europeo, d'intesa con il presidente del Consiglio,
convoca senza indugio il comitato di conciliazione.
Tuttavia, il comitato di conciliazione non si riunisce se, entro un termine
di dieci giorni da
detta trasmissione, il Consiglio comunica al Parlamento europeo che approva
tutti gli emendamenti.
5. Il comitato di conciliazione, che riunisce i membri del Consiglio o
i loro rappresentanti ed altrettanti rappresentanti del Parlamento europeo,
ha il compito di giungere, basandosi sulle posizioni del Parlamento europeo
e del Consiglio, a un accordo su un progetto comune, a maggioranza qualificata
dei membri del Consiglio o dei loro rappresentanti e a maggioranza dei
rappresentanti del Parlamento europeo, entro un termine di ventuno giorni
dalla convocazione.
La Commissione partecipa ai lavori del comitato di conciliazione e prende
ogni iniziativa necessaria per favorire un ravvicinamento fra la posizione
del Parlamento europeo e quella del Consiglio.
6. Se, entro il termine di ventuno giorni di cui al paragrafo 5, il comitato
di conciliazione giunge a un accordo su un progetto comune, il Parlamento
europeo e il Consiglio dispongono ciascuno di un termine di quattordici
giorni a decorrere dalla data di tale accordo per approvare il progetto
comune.
7. Se, entro il termine di quattordici giorni di cui al paragrafo 6:
a) sia il Parlamento europeo sia il Consiglio approvano il progetto comune
o non riescono a deliberare, o se una delle due istituzioni approva il
progetto comune mentre l'altra non riesce a deliberare, la legge europea
che stabilisce il bilancio si considera definitivamente adottata in conformità
del progetto comune, o
b) sia il Parlamento europeo, deliberando alla maggioranza dei membri
che lo compongono, sia il Consiglio respingono il progetto comune, o se
una delle due istituzioni respinge il progetto comune mentre l'altra non
riesce a deliberare, la Commissione sottopone un nuovo progetto di bilancio,
o
c) il Parlamento europeo, deliberando alla maggioranza dei membri che
lo compongono,
respinge il progetto comune mentre il Consiglio lo approva, la Commissione
sottopone un
nuovo progetto di bilancio, o
d) il Parlamento europeo approva il progetto comune, mentre il Consiglio
lo respinge, il
Parlamento europeo può, entro un termine di quattordici giorni
a decorrere dalla data del
respingimento da parte del Consiglio e deliberando alla maggioranza dei
membri che lo
compongono e dei tre quinti dei voti espressi, decidere di confermare
tutti gli emendamenti di cui al paragrafo 4, lettera c) o parte di essi.
Se un emendamento del Parlamento europeo non è confermato, è
mantenuta la posizione concordata in seno al comitato di conciliazione
sulla linea di bilancio oggetto di tale emendamento. La legge europea
che stabilisce il bilancio si considera definitivamente adottata su questa
base.
8. Se, entro il termine di ventuno giorni di cui al paragrafo 5, il comitato
di conciliazione non giunge a un accordo su un progetto comune, la Commissione
sottopone un nuovo progetto di bilancio.
9. Quando la procedura di cui al presente articolo è espletata,
il presidente del Parlamento europeo constata che la legge europea che
stabilisce il bilancio è definitivamente adottata.
10. Ciascuna istituzione esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente
articolo nel rispetto della Costituzione e degli atti adottati a sua norma,
in particolare in materia di risorse proprie dell'Unione e di equilibrio
delle entrate e delle spese.
Articolo III-405
1. Se all'inizio dell'esercizio finanziario la legge europea che stabilisce
il bilancio non è stata definitivamente adottata le spese
possono essere effettuate mensilmente per capitolo conformemente alla
legge europea di cui all'articolo III-412 nel limite di un dodicesimo
degli stanziamenti iscritti nel capitolo in questione del bilancio dell'esercizio
precedente senza poter superare il dodicesimo degli stanziamenti
previsti nello stesso capitolo del progetto di bilancio.
2. Il Consiglio, su proposta della Commissione e nel rispetto delle condizioni
fissate al paragrafo 1, può adottare una decisione europea che
autorizza spese superiori al limite del dodicesimo in conformità
della legge europea di cui all'articolo III-412. Esso la trasmette immediatamente
al Parlamento europeo.
Tale decisione europea prevede le misure necessarie in materia di risorse
ai fini dell'applicazione del presente articolo, conformemente alle leggi
europee di cui all'articolo I-54, paragrafi 3 e 4.
Essa entra in vigore trenta giorni dopo l'adozione se, entro tale termine,
il Parlamento europeo, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono,
non decide di ridurre dette spese.
Articolo III-406
Alle condizioni determinate dalla legge europea di cui all'articolo III-412
gli stanziamenti diversi da quelli relativi alle spese di personale e
rimasti inutilizzati alla fine dell'esercizio finanziario possono essere
riportati all'esercizio successivo e limitatamente a questo.
Gli stanziamenti sono specificamente registrati in capitoli, che raggruppano
le spese a seconda della natura o della destinazione e sono ripartiti
in conformità della legge europea di cui all'articolo III-412.
Le spese
- del Parlamento europeo
- del Consiglio europeo e del Consiglio
- della Commissione,
- della Corte di giustizia dell'Unione europea sono iscritte in sezioni
distinte del bilancio senza pregiudizio di un regime speciale per
determinate spese comuni.
SEZIONE 3
ESECUZIONE DEL BILANCIO E SCARICO
Articolo III-407
La Commissione dà esecuzione al bilancio in cooperazione
con gli Stati membri, in base alla legge europea di cui all'articolo III-412,
sotto la sua responsabilità e nei limiti degli stanziamenti assegnati,
in conformità del principio di sana gestione finanziaria. Gli Stati
membri cooperano con la Commissione per garantire che gli stanziamenti
siano utilizzati in conformità di detto principio.
La legge europea di cui all'articolo III-412 stabilisce gli obblighi di
controllo e di revisione
contabile degli Stati membri nell'esecuzione del bilancio e le responsabilità
che ne derivano. Essa fissa le responsabilità e le modalità
particolari secondo le quali ogni istituzione partecipa all'esecuzione
delle proprie spese.
All'interno del bilancio, la Commissione può procedere nei
limiti e alle condizioni fissati dalla legge europea di cui all'articolo
III-412 a storni di stanziamenti da capitolo a capitolo o da suddivisione
a suddivisione.
Articolo III-408
Ogni anno la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio
i conti dell'esercizio trascorso concernenti le operazioni di bilancio.
Inoltre comunica loro un bilancio finanziario che riporta l'attivo
e il passivo dell'Unione.
La Commissione presenta inoltre al Parlamento europeo e al Consiglio una
relazione di valutazione delle finanze dell'Unione basata sui risultati
conseguiti, in particolare rispetto alle indicazioni impartite dal Parlamento
europeo e dal Consiglio a norma dell'articolo III-409.
Articolo III-409
1. Il Parlamento europeo su raccomandazione del Consiglio
dà atto alla Commissione dell'esecuzione del bilancio. A tale scopo
esamina successivamente al Consiglio i conti, il bilancio
finanziario e la relazione di valutazione di cui all'articolo III-408
la relazione annuale della Corte dei conti corredata delle risposte
fornite dalle istituzioni controllate alle osservazioni della Corte stessa,
la dichiarazione di affidabilità di cui all'articolo III-384, paragrafo
1, secondo comma e le pertinenti relazioni speciali della Corte dei conti.
2. Prima di dare atto alla Commissione o per qualsiasi altro fine
nel quadro dell'esercizio delle attribuzioni di questa in materia di esecuzione
del bilancio il Parlamento europeo può chiedere di ascoltare
la Commissione sull'esecuzione delle spese o sul funzionamento dei sistemi
di controllo finanziario. La Commissione fornisce al Parlamento europeo
su richiesta di quest'ultimo, tutte le informazioni necessarie.
3. La Commissione prende tutte le misure necessarie per dar seguito alle
osservazioni che accompagnano le decisioni di scarico ed alle altre osservazioni
del Parlamento europeo concernenti l'esecuzione delle spese nonché
ai commenti allegati alle raccomandazioni di scarico adottate dal Consiglio.
4. La Commissione su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio
presenta relazioni in merito alle misure adottate sulla scorta di tali
osservazioni e commenti e, in particolare, alle istruzioni impartite ai
servizi incaricati dell'esecuzione del bilancio. Dette relazioni sono
trasmesse altresì alla Corte dei conti.
SEZIONE 4
DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo III-410
Il quadro finanziario pluriennale e il bilancio annuale sono stabiliti
in euro.
Articolo III-411
La Commissione può con debita informazione alle autorità
competenti degli Stati membri interessati trasferire nella moneta
di uno degli Stati membri gli averi che essa detiene nella moneta di un
altro Stato membro nella misura necessaria alla loro utilizzazione
per gli scopi previsti dalla Costituzione.
La Commissione evita per quanto possibile di procedere a tali
trasferimenti quando detenga averi disponibili o realizzabili nelle monete
di cui ha bisogno.
La Commissione comunica con i singoli Stati membri interessati per il
tramite dell'autorità da essi designata. Nell'esecuzione delle
operazioni finanziarie, ricorre alla banca di emissione dello Stato membro
interessato oppure ad altro istituto finanziario da questo autorizzato.
Articolo III-412
1. La legge europea stabilisce:
a) le regole finanziarie che stabiliscono in particolare le modalità
relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio, al rendiconto
e alla verifica dei conti;
b) le regole che organizzano il controllo della responsabilità
degli agenti finanziari, in particolare degli ordinatori e dei contabili.
La legge europea è adottata previa consultazione della Corte dei
conti.
2. Il Consiglio adotta, su proposta della Commissione, un regolamento
europeo che fissa le modalità e la procedura secondo le quali le
entrate di bilancio previste dal regime delle risorse proprie dell'Unione
sono messe a disposizione della Commissione e stabilisce le misure da
applicare per far fronte alle eventuali esigenze di tesoreria. Esso delibera
previa consultazione del Parlamento europeo e della Corte dei conti.
3. Il Consiglio delibera all'unanimità fino al 31 dicembre 2006
in tutti i casi contemplati dal
presente articolo.
Articolo III-413
Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione vigilano sulla disponibilità
dei mezzi
finanziari necessari a consentire all'Unione di rispettare gli obblighi
giuridici nei confronti dei terzi.
Articolo III-414
Sono convocati regolarmente, su iniziativa della Commissione, incontri
tra i presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione
nell'ambito delle procedure di bilancio di cui al presente capo. I presidenti
prendono tutte le misure necessarie per favorire la concertazione e il
ravvicinamento fra le posizioni delle istituzioni che presiedono, al fine
di agevolare l'attuazione del presente capo.
SEZIONE 5
LOTTA CONTRO LA FRODE
Articolo III-415
1. L'Unione e gli Stati membri combattono la frode e le altre attività
illegali che ledono gli
interessi finanziari dell'Unione mediante misure prese a norma del presente
articolo. Tali misure sono dissuasive e offrono una protezione efficace
negli Stati membri e nelle istituzioni, organi e organismi dell'Unione.
2. Per combattere la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione,
gli Stati membri prendono le stesse misure che prendono per combattere
la frode che lede i loro interessi finanziari.
3. Fatte salve altre disposizioni della Costituzione, gli Stati membri
coordinano l'azione diretta a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione
contro la frode. A tal fine organizzano, con la Commissione, una stretta
e regolare cooperazione tra le autorità competenti.
4. La legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie nei
settori della prevenzione e lotta contro la frode che lede gli interessi
finanziari dell'Unione, al fine di offrire una protezione efficace ed
equivalente in tutti gli Stati membri e nelle istituzioni, organi e organismi
dell'Unione. È adottata previa consultazione della Corte dei conti.
5. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, presenta ogni
anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle misure prese
ai fini dell'attuazione del presente articolo.
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Costituzione Europea
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