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Articolo III-424
Tenuto conto della situazione socioeconomica strutturale della Guadalupa,
della Guayana francese, della Martinica, della Riunione, delle Azzorre,
di Madera e delle isole Canarie, aggravata dalla grande distanza, dall'insularità,
dalla superficie ridotta, dalla topografia e dal clima difficili, dalla
dipendenza economica da alcuni prodotti, fattori la cui persistenza e
il cui cumulo recano grave danno al loro sviluppo, il Consiglio, su proposta
della Commissione, adotta leggi, leggi quadro, regolamenti e decisioni
europei volti, in particolare, a stabilire le condizioni di applicazione
della Costituzione a tali regioni, ivi comprese politiche comuni. Esso
delibera previa consultazione del Parlamento europeo.
Gli atti di cui al primo comma riguardano in particolare le politiche
doganali e commerciali, la politica fiscale, le zone franche, le politiche
in materia di agricoltura e di pesca, le condizioni di rifornimento di
materie prime e di beni di consumo primari, gli aiuti di Stato e le condizioni
di accesso ai fondi a finalità strutturale e ai programmi orizzontali
dell'Unione.
Il Consiglio adotta gli atti di cui al primo comma tenendo conto delle
caratteristiche e dei vincoli specifici delle regioni ultraperiferiche
senza compromettere l'integrità e la coerenza dell'ordinamento
giuridico dell'Unione, compresi il mercato interno e le politiche comuni.
Articolo III-425
La Costituzione lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà
esistente negli Stati membri.
Articolo III-426
In ciascuno degli Stati membri l'Unione ha la più ampia capacità
giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali.
Può in particolare acquistare o alienare beni immobili e mobili
e stare in giudizio. A tale fine è rappresentata dalla Commissione.
Tuttavia, l'Unione è rappresentata da ciascuna delle istituzioni,
in base alla loro autonomia amministrativa, per le questioni connesse
al funzionamento dell'istituzione stessa.
Articolo III-427
La legge europea stabilisce lo statuto dei funzionari dell'Unione e il
regime applicabile agli altri agenti dell'Unione. Essa è adottata
previa consultazione delle istituzioni interessate.
Articolo III-428
Per l'esecuzione dei compiti affidatile la Commissione può
raccogliere tutte le informazioni e procedere a tutte le necessarie verifiche
nei limiti e alle condizioni fissati da un regolamento o una decisione
europei adottati dal Consiglio a maggioranza semplice.
Articolo III-429
1. Fatto salvo l'articolo 5 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo
di banche centrali e della Banca centrale europea, la legge o legge quadro
europea fissa le misure per l'elaborazione di statistiche laddove necessario
per lo svolgimento delle attività dell'Unione.
2. L'elaborazione delle statistiche presenta i caratteri dell'imparzialità,
dell'affidabilità, dell'obiettività, dell'indipendenza scientifica,
dell'efficienza economica e della riservatezza
statistica. Essa non comporta oneri eccessivi per gli operatori economici.
Articolo III-430
I membri delle istituzioni dell'Unione i membri dei comitati e i
funzionari e agenti dell'Unione sono tenuti anche dopo la cessazione
delle loro funzioni a non divulgare le informazioni che per loro
natura siano protette dal segreto professionale, in particolare quelle
relative alle imprese e riguardanti i rapporti commerciali ovvero gli
elementi dei costi.
Articolo III-431
La responsabilità contrattuale dell'Unione è regolata dal
diritto applicabile al contratto in causa.
In materia di responsabilità extracontrattuale l'Unione deve
risarcire conformemente ai principi generali comuni al diritto degli
Stati membri i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi
agenti nell'esercizio delle loro funzioni.
In deroga al secondo comma, la Banca centrale europea deve risarcire,
conformemente ai principi generali comuni al diritto degli Stati membri,
i danni cagionati da essa stessa o dai suoi agenti nell'esercizio delle
loro funzioni.
La responsabilità personale degli agenti nei confronti dell'Unione
è regolata dalle disposizioni che stabiliscono il loro statuto
o il regime loro applicabile.
Articolo III-432
La sede delle istituzioni dell'Unione è fissata d'intesa comune
dai governi degli Stati membri.
Articolo III-433
Il Consiglio adotta all'unanimità un regolamento europeo che fissa
il regime linguistico delle istituzioni dell'Unione, fatto salvo lo statuto
della Corte di giustizia dell'Unione europea.
Articolo III-434
L'Unione gode, sul territorio degli Stati membri dei privilegi e
delle immunità necessari
all'assolvimento dei suoi compiti alle condizioni definite dal protocollo
sui privilegi e sulle
immunità dell'Unione europea.
Articolo III-435
La Costituzione non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni
concluse
anteriormente al 1° gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, anteriormente
alla data dell'adesione, tra uno o più Stati membri, da una parte,
e uno o più Stati terzi, dall'altra.
Nella misura in cui tali convenzioni sono incompatibili con la Costituzione
lo Stato o gli Stati membri interessati ricorrono a tutti i mezzi atti
ad eliminare le incompatibilità constatate. Ove occorra gli
Stati membri si forniscono reciproca assistenza per raggiungere tale scopo
assumendo eventualmente una comune linea di condotta.
Nell'applicazione delle convenzioni di cui al primo comma gli Stati
membri tengono conto del fatto che i vantaggi consentiti nella Costituzione
da ciascuno degli Stati membri costituiscono parte integrante dell'Unione
e sono per ciò stesso indissolubilmente connessi alla
creazione di istituzioni dotate di attribuzioni dalla Costituzione e alla
concessione di vantaggi identici da parte di tutti gli altri Stati membri.
Articolo III-436
1. La Costituzione non osta alle norme seguenti:
a) nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui
divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali
della propria sicurezza,
b) ogni Stato membro può prendere le misure che ritiene necessarie
alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si
riferiscono alla produzione o al commercio di armi munizioni e materiale
bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di concorrenza
nel mercato interno per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati
a fini specificamente militari.
2. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare all'unanimità
una decisione
europea che modifica l'elenco del 15 aprile 1958, relativo ai prodotti
cui si applicano le disposizioni del paragrafo 1, lettera b).
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Costituzione Europea
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