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Articolo I-1: Istituzione dell'Unione
1. Ispirata dalla volontà dei cittadini e degli Stati d'Europa
di costruire un futuro comune, la presente Costituzione istituisce l'Unione
europea, alla quale gli Stati membri conferiscono competenze per conseguire
i loro obiettivi comuni. L'Unione coordina le politiche degli Stati membri
dirette al conseguimento di tali obiettivi ed esercita sulla base del
modello comunitario le competenze che essi le attribuiscono.
2. L'Unione è aperta a tutti gli Stati europei che rispettano i
suoi valori e si impegnano a
promuoverli congiuntamente.
Articolo I-2: Valori dell'Unione
L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana,
della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato
di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti della
persone appartenenti a una minoranza. Questi valori sono comuni agli Stati
membri in una società caratteizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione,
dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità
tra donne e uomini.
Articolo I-3: Obiettivi dell'Unione
1. L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere
dei suoi popoli.
2. L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza
e giustizia senza frontiere interne e un mercato interno nel quale la
concorrenza è libera e non è falsata.
3. L'Unione si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato
su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi,
su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla
piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela
e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa promuove il
progresso scientifico e tecnologico.
L'Unione Combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove
la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini,
la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore.
Essa promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà
tra gli Stati membri.
Essa rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica
e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale
europeo.
4. Nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove
i suoi valori e interessi. Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo
sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto
reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione
della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei
diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto
internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle
Nazioni Unite.
5. L'Unione persegue i suoi obiettivi con i mezzi appropriati, in ragione
delle competenze che le sono attribuite nella Costituzione.
Articolo I-4: Libertà fondamentali e non discriminazione
1. La libera circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei
capitali e la libertà di
stabilimento sono garantite dall'Unione ed al suo interno in conformità
della Costituzione.
2. Nel campo d'applicazione della Costituzione e fatte salve le disposizioni
particolari da essa previste, è vietata qualsiasi discriminazione
in base alla nazionalità.
Articolo I-5: Relazioni tra l'Unione e gli Stati membri
1. L'Unione rispetta l'uguaglianza degli Stati membri davanti alla Costituzione
e la loro identità nazionale insita nella loro struttura fondamentale,
politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali
e regionali. Rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in particolare
le funzioni di salvaguardia dell'integrità territoriale, di mantenimento
dell'ordine pubblico e di tutela della sicurezza interna.
2. Secondo il principio di leale cooperazione, l'Unione e gli Stati membri
si rispettano e si
assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dalla
Costituzione.
Gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare
atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla Costituzione
o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione.
Articolo I-6: Diritto dell'Unione
La Costituzione e il diritto adottato dalle istituzioni dell'Unione nell'esercizio
delle competenze a questa attribuite prevalgono sul diritto degli Stati
membri.
Articolo I-7: Personalità giuridica
L'Unione ha personalità giuridica.
Articolo I-8: I simboli dell'Unione
La bandiera dell'Unione rappresenta un cerchio di dodici stelle dorate
su sfondo blu.
L'inno dell'Unione è tratto dall'"Inno alla gioia" della
Nona sinfonia di Ludwig van Beethoven.
Il motto dell'Unione è: "Unita nella diversità".
La moneta dell'Unione è l'euro.
La giornata dell'Europa è celebrata il 9 maggio in tutta l'Unione.
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Costituzione Europea
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