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CAPO III
COOPERAZIONI RAFFORZATE
Articolo III-416
Le cooperazioni rafforzate rispettano la Costituzione e il diritto dell'Unione.
Esse non possono recare pregiudizio né al mercato interno né
alla coesione economica, sociale e territoriale. Non possono costituire
un ostacolo né una discriminazione per gli scambi tra gli Stati
membri, né possono provocare distorsioni di concorrenza tra questi
ultimi.
Articolo III-417
Le cooperazioni rafforzate rispettano le competenze, i diritti e gli obblighi
degli Stati membri che non vi partecipano. Questi non ne ostacolano l'attuazione
da parte degli Stati membri che vi partecipano.
Articolo III-418
1. Al momento dell'instaurazione le cooperazioni rafforzate sono aperte
a tutti gli Stati membri, fatto salvo il rispetto delle eventuali condizioni
di partecipazione stabilite dalla decisione europea di autorizzazione.
La partecipazione alle cooperazioni rafforzate resta inoltre possibile
in qualsiasi altro momento, fatto salvo il rispetto, oltre che delle eventuali
condizioni summenzionate, degli atti già adottati in tale ambito.
La Commissione e gli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata
si adoperano per promuovere la partecipazione del maggior numero possibile
di Stati membri.
2. La Commissione e, all'occorrenza, il ministro degli affari esteri dell'Unione,
informano
periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito allo sviluppo
delle cooperazioni rafforzate.
Articolo III-419
1. Gli Stati membri che desiderano instaurare tra loro una cooperazione
rafforzata in uno dei settori di cui alla Costituzione, eccetto i settori
di competenza esclusiva e la politica estera e di sicurezza comune, trasmettono
una richiesta alla Commissione precisando il campo d'applicazione e gli
obiettivi perseguiti dalla cooperazione rafforzata prevista. La Commissione
può presentare al Consiglio una proposta al riguardo. Qualora la
Commissione non presenti una proposta, informa gli Stati membri interessati
delle ragioni di tale decisione.
L'autorizzazione a procedere a una cooperazione rafforzata è concessa
con una decisione europea del Consiglio che delibera su proposta della
Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo.
2. La richiesta degli Stati membri che desiderano instaurare tra loro
una cooperazione rafforzata nel quadro della politica estera e di sicurezza
comune è presentata al Consiglio. Essa è trasmessa al ministro
degli affari esteri dell'Unione, che esprime un parere sulla coerenza
della cooperazione rafforzata prevista con la politica estera e di sicurezza
comune dell'Unione, e alla Commissione, che esprime un parere in particolare
sulla coerenza della cooperazione rafforzata prevista con le altre politiche
dell'Unione. Essa è inoltre trasmessa per conoscenza al Parlamento
europeo.
L'autorizzazione a procedere a una cooperazione rafforzata è concessa
con una decisione europea del Consiglio, che delibera all'unanimità.
Articolo III-420
1. Ogni Stato membro che desideri partecipare a una cooperazione rafforzata
in corso in uno dei settori di cui all'articolo III-419, paragrafo 1,
notifica tale intenzione al Consiglio e alla Commissione.
La Commissione, entro un termine di quattro mesi dalla data di ricezione
della notifica, conferma la partecipazione dello Stato membro in questione.
Essa constata, se del caso, che le condizioni di partecipazione sono soddisfatte
e adotta le misure transitorie necessarie per l'applicazione degli atti
già adottati nel quadro della cooperazione rafforzata.
Tuttavia, se la Commissione ritiene che le condizioni di partecipazione
non siano soddisfatte, indica le disposizioni da adottare per soddisfarle
e fissa un termine per il riesame della richiesta. Alla scadenza di tale
termine, essa riesamina la richiesta in conformità della procedura
di cui al secondo comma. Se la Commissione ritiene che le condizioni di
partecipazione continuino a non essere soddisfatte, lo Stato membro in
questione può sottoporre la questione al Consiglio, che si pronuncia
sulla richiesta. Il Consiglio delibera conformemente all'articolo I-44,
paragrafo 3. Può inoltre adottare, su proposta della Commissione,
le misure transitorie di cui al secondo comma.
2. Ogni Stato membro che desideri partecipare a una cooperazione rafforzata
in corso nel quadro della politica estera e di sicurezza comune notifica
tale intenzione al Consiglio, al ministro degli affari esteri dell'Unione
e alla Commissione.
Il Consiglio conferma la partecipazione dello Stato membro in causa previa
consultazione del ministro degli affari esteri dell'Unione e dopo aver
constatato, se del caso, che le condizioni di partecipazione sono soddisfatte.
Il Consiglio, su proposta del ministro degli affari esteri dell'Unione,
può inoltre adottare le misure transitorie necessarie per l'applicazione
degli atti già adottati nel quadro della cooperazione rafforzata.
Tuttavia, se il Consiglio ritiene che le condizioni di partecipazione
non siano soddisfatte, indica le disposizioni da adottare per soddisfarle
e fissa un termine per il riesame della richiesta di partecipazione.
Ai fini del presente paragrafo, il Consiglio delibera all'unanimità
e conformemente all'articolo I-44, paragrafo 3.
Articolo III-421
Le spese derivanti dall'attuazione di una cooperazione rafforzata, diverse
dalle spese amministrative che devono sostenere le istituzioni, sono a
carico degli Stati membri partecipanti, salvo che il Consiglio, deliberando
all'unanimità dei membri previa consultazione del Parlamento europeo,
non disponga altrimenti.
Articolo III-422
1. Qualora una disposizione della Costituzione che può essere applicata
nel quadro di una
cooperazione rafforzata preveda che il Consiglio deliberi all'unanimità,
il Consiglio, deliberando all'unanimità conformemente alle modalità
di cui all'articolo I-44, paragrafo 3, può adottare una decisione
europea che prevede che delibererà a maggioranza qualificata.
2. Qualora una disposizione della Costituzione che può essere applicata
nel quadro di una
cooperazione rafforzata preveda che il Consiglio adotti leggi o leggi
quadro europee conformemente a una procedura legislativa speciale, il
Consiglio, deliberando all'unanimità
conformemente alle modalità di cui all'articolo I-44, paragrafo
3, può adottare una decisione europea che prevede che delibererà
a norma della procedura legislativa ordinaria. Il Consiglio
delibera previa consultazione del Parlamento europeo.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle decisioni che hanno implicazioni
militari o che rientrano nel settore della difesa.
Articolo III-423
Il Consiglio e la Commissione assicurano la coerenza delle azioni intraprese
nel quadro di una cooperazione rafforzata e la coerenza di dette azioni
con le politiche dell'Unione, e cooperano a tale scopo.
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Costituzione Europea
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