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Articolo I-11: Principi fondamentali
1. La delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda sul principio
di attribuzione. L'esercizio delle competenze dell'Unione si fonda sui
principi di sussidiarietà e proporzionalità.
2. In virtù del principio di attribuzione, l'Unione agisce nei
limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nella
Costituzione per realizzare gli obiettivi da questa stabiliti. Qualsiasi
competenza non attribuita all'Unione nella Costituzione appartiene agli
Stati membri.
3. In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori
che non sono di sua competenza esclusiva, l'Unione interviene soltanto
se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono
essere sufficientemente raggiunti dagli Stati membri, nè a livello
centrale nè a livello regionale e locale, ma possono, a motivo
della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere meglio
raggiunti a livello di Unione.
Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di sussidiarietà
conformemente al Protocollo
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.
I parlamenti nazionali vigilano sul rispetto di tale principio secondo
la procedura prevista in detto protocollo.
4. In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto
e la forma dell'azione dell'Unione non vanno al di là di quanto
necessario per il raggiungimento degli obiettivi della Costituzione.
Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di proporzionalità
conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà
e di proporzionalità.
Articolo I-12: Categorie di competenze
1. Quando la Costituzione attribuisce all'Unione una competenza esclusiva
in un determinato settore, solo l'Unione può legiferare e adottare
atti giuridicamente vincolanti. Gli Stati membri possono farlo autonomamente
solo se autorizzati dall'Unione oppure per attuare gli atti dell'Unione.
2. Quando la Costituzione attribuisce all'Unione una competenza concorrente
con quella degli Stati membri in un determinato settore, l'Unione e gli
Stati membri possono legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti
in tale settore. Gli Stati membri esercitano la loro competenza nella
misura in cui l'Unione non ha esercitato la propria o ha deciso di cessare
di esercitarla.
3. Gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche e occupazionali
secondo le modalità previste nella parte III, la definizione delle
quali è di competenza dell'Unione.
4. L'Unione ha competenza per definire e attuare una politica estera e
di sicurezza comune, compresa la definizione progressiva di una politica
di difesa comune.
5. In taluni settori e alle condizioni previste dalla Costituzione, l'Unione
ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare
l'azione degli Stati membri, senza tuttavia sostituirsi alla loro competenza
in tali settori.
Gli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione adottati in base a disposizioni
della parte III relative a tali settori non possono comportare un'armonizzazione
delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.
6. La portata e le modalità d'esercizio delle competenze dell'Unione
sono determinate dalle disposizioni della parte III relative a ciascun
settore.
Articolo I-13: Settori di competenza esclusiva
1. L'Unione ha competenza esclusiva nei seguenti settori:
a) unione doganale;
b) definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento
del mercato interno;
c) politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l'euro;
d) conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica
comune della pesca;
e) politica commerciale comune.
2. L'Unione ha inoltre competenza esclusiva per la conclusione di accordi
internazionali allorché tale conclusione è prevista in un
atto legislativo dell'Unione, o è necessaria per consentirle di
esercitare le sue competenze a livello interno o nella misura in cui può
incidere su norme comuni o alterarne la portata.
Articolo I-14: Settori di competenza concorrente
1. L'Unione ha una competenza concorrente con quella degli Stati membri
quando la Costituzione le attribuisce una competenza che non rientra nei
settori di cui agli articoli I-13 e I-17.
2. L'Unione ha una competenza concorrente con quella degli Stati membri
nei principali
seguenti settori:
a) mercato interno,
b) politica sociale, per quanto riguarda gli aspetti definiti nella parte
III,
c) coesione economica, sociale e territoriale,
d) agricoltura e pesca, tranne la conservazione delle risorse biologiche
del mare,
e) ambiente,
f) protezione dei consumatori,
g) trasporti,
h) reti transeuropee,
i) energia,
j) spazio di libertà, sicurezza e giustizia,
k) problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica,
per quanto riguarda gli aspetti definiti nella parte III.
3. Nei settori della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dello spazio,
l'Unione ha competenza per condurre azioni, in particolare la definizione
e l'attuazione di programmi, senza che l'esercizio di tale competenza
possa avere per effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la
loro.
4. Nei settori della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario,
l'Unione ha competenza per condurre azioni e una politica comune, senza
che l'esercizio di tale competenza possa avere per effetto di impedire
agli Stati membri di esercitare la loro.
Articolo I-15: Coordinamento delle politiche economiche e occupazionali
1. Gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche nell'ambito
dell'Unione. A tal fine il Consiglio dei ministri adotta delle misure,
in particolare gli indirizzi di massima per dette politiche. Agli Stati
membri la cui moneta è l'euro si applicano disposizioni specifiche.
2. L'Unione prende misure per assicurare il coordinamento delle politiche
occupazionali degli Stati membri, in particolare definendo gli orientamenti
per dette politiche.
3. L'Unione può prendere iniziative per assicurare il coordinamento
delle politiche sociali degli Stati membri.
Articolo I-16: Politica estera e di sicurezza comune
1. La competenza dell'Unione in materia di politica estera e di sicurezza
comune riguarda tutti i settori della politica estera e tutte le questioni
relative alla sicurezza dell'Unione, compresa la definizione progressiva
di una politica di difesa comune che può condurre a una difesa
comune.
2. Gli Stati membri sostengono attivamente e senza riserve la politica
estera e di sicurezza comune dell'Unione in uno spirito di lealtà
e di solidarietà reciproca e rispettano l'azione dell'Unione in
questo settore. Si astengono da qualsiasi azione contraria agli interessi
dell'Unione o tale da nuocere alla sua efficacia.
Articolo I-17: Settori delle azioni di sostegno, di coordinamento
o di complemento
L'Unione ha competenza per svolgere azioni di sostegno, di coordinamento
o di complemento. I settori di tali azioni, nella loro finalità
europea, sono i seguenti:
a) tutela e miglioramento della salute umana,
b) industria,
c) cultura,
d) turismo,
e) istruzione, gioventù, sport e formazione professionale,
f) protezione civile,
g) cooperazione amministrativa.
Articolo I-18: Clausola di flessibilità
1. Se un'azione dell'Unione appare necessaria, nel quadro delle politiche
definite nella parte III, per realizzare uno degli obiettivi stabiliti
dalla Costituzione, senza che quest'ultima abbia previsto i poteri di
azione richiesti a tal fine, il Consiglio dei ministri, deliberando all'unanimità
su proposta della Commissione europea e previa approvazione del Parlamento
europeo, adotta le misure appropriate.
2. La Commissione europea, nel quadro della procedura di controllo del
principio di sussidiarietà di cui all'articolo I-11, paragrafo
3, richiama l'attenzione dei parlamenti nazionali sulle proposte fondate
sul presente articolo.
3. Le misure fondate sul presente articolo non possono comportare un'armonizzazione
delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei
casi in cui la Costituzione la esclude.
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Costituzione Europea
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