PREAMBOLO
I popoli d'Europa, nel creare tra loro un'unione sempre più stretta,
hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni.
Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione si fonda
sui valori indivisibili e
universali della dignità umana, della libertà, dell'uguaglianza
e della solidarietà; essa si basa sul principio della democrazia
e sul principio dello Stato di diritto. Pone la persona al centro della
sua azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio
di libertà, sicurezza e giustizia.
L'Unione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo di questi valori
comuni nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni
dei popoli d'Europa, nonché dell'identità nazionale degli
Stati membri e dell'ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale,
regionale e locale; essa si sforza di promuovere uno sviluppo equilibrato
e sostenibile e assicura la libera circolazione delle persone, dei servizi,
delle merci e dei capitali, nonché la libertà di stabilimento.
A tal fine è necessario rafforzare la tutela dei diritti fondamentali,
alla luce dell'evoluzione della società, del progresso sociale
e degli sviluppi scientifici e tecnologici, rendendo tali diritti più
visibili in una Carta.
La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti
dell'Unione e del principio di sussidiarietà, i diritti derivanti
in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali
comuni agli Stati membri, dalla Convenzione europea di salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalle carte sociali
adottate dall'Unione e dal Consiglio d'Europa, nonché dalla giurisprudenza
della Corte di giustizia dell'Unione europea e da quella della Corte europea
dei diritti dell'uomo. In tale contesto, la Carta sarà interpretata
dai giudici dell'Unione e degli Stati membri tenendo in debito conto le
spiegazioni elaborate sotto l'autorità del praesidium della Convenzione
che ha redatto la Carta e aggiornate sotto la responsabilità del
praesidium della Convenzione europea.
Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri
nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle
generazioni future.
Pertanto, lUnione riconosce i diritti, le libertà e i principi
enunciati in appresso.
TITOLO I: DIGNITA'
Articolo II-61: Dignità umana
La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata
e tutelata.
Articolo II-62: Diritto alla vita
1. Ogni persona ha diritto alla vita.
2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né
giustiziato.
Articolo II-63: Diritto all'integrità della persona
1. Ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.
2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare
rispettati:
a) il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le
modalità definite
dalla legge
b) il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi
come scopo la
selezione delle persone
c) il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali
una fonte di lucro
d) il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.
Articolo II-64: Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti
inumani o degradanti
Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti
inumani o degradanti.
Articolo II-65: Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato
1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù
o di servitù.
2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o
obbligatorio.
3. è proibita la tratta degli esseri umani.
TITOLO II: LIBERTA'
Articolo II-66: Diritto alla libertà e alla sicurezza
Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza.
Articolo II-67: Rispetto della vita privata e della vita familiare
Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare,
del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni.
Articolo II-68: Protezione dei dati di carattere personale
1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale
che lo riguardano.
2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà,
per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata
o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni persona ha
il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne
la rettifica.
3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità
indipendente.
Articolo II-69: Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia
Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti
secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.
Articolo II-70: Libertà di pensiero, di coscienza e di religione
1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza
e di religione. Tale diritto
include la libertà di cambiare religione o convinzione, così
come la libertà di manifestare la propria religione o la propria
convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato,
mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.
2. Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo
le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.
Articolo II-71: Libertà di espressione e d'informazione
1. Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto
include la libertà di opinione e la libertà di ricevere
o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza
da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.
2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.
Articolo II-72: Libertà di riunione e di associazione
1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e
alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in
campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni
persona di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa
dei propri interessi.
2. I partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono a esprimere
la volontà politica dei
cittadini dell'Unione.
Articolo II-73: Libertà delle arti e delle scienze
Le arti e la ricerca scientifica sono libere. La libertà accademica
è rispettata.
Articolo II-74: Diritto all'istruzione
1. Ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione
professionale e continua.
2. Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente
all'istruzione obbligatoria.
3. La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei
principi democratici, così come il diritto dei genitori di provvedere
all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni
religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi
nazionali che ne disciplinano l'esercizio.
Articolo II-75: Libertà professionale e diritto di lavorare
1. Ogni persona ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione
liberamente scelta o accettata.
2. Ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare un lavoro,
di lavorare, di stabilirsi o di
prestare servizi in qualunque Stato membro.
3. I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio
degli Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a
quelle di cui godono i cittadini dell'Unione.
Articolo II-76: Libertà d'impresa
E' riconosciuta la libertà d'impresa, conformemente al diritto
dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.
Articolo II-77: Diritto di proprietà
1. Ogni persona ha il diritto di godere della proprietà dei beni
che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in
eredità. Nessuna persona può essere privata della proprietà
se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla
legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità
per la perdita della stessa. L'uso dei beni può essere regolato
dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale.
2. La proprietà intellettuale è protetta.
Articolo II-78: Diritto di asilo
Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite
dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31
gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma della Costituzione.
Articolo II-79: Protezione in caso di allontanamento, di espulsione
e di estradizione
1. Le espulsioni collettive sono vietate.
2. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno
Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di
morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.
TITOLO III: UGUAGLIANZA
Articolo II-80: Uguaglianza davanti alla legge
Tutte le persone sono uguali davanti alla legge.
Articolo II-81: Non discriminazione
1. E' vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare,
sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale,
le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni
personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza
ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità,
l'età o l'orientamento sessuale.
2. Nell'ambito d'applicazione della Costituzione e fatte salve disposizioni
specifiche in essa contenute, è vietata qualsiasi discriminazione
in base alla nazionalità.
Articolo II-82: Diversità culturale, religiosa e linguistica
L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica.
Articolo II-83: Parità tra uomini e donne
La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i
campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione.
Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione
di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.
Articolo II-84: Diritti del minore
1. I minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il
loro benessere. Essi
possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa
in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della
loro età e della loro maturità.
2. In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità
pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve
essere considerato preminente.
3. Il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali
e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario
al suo interesse.
Articolo II-85: Diritti degli anziani
L'Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una
vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale.
Articolo II-86: Inserimento delle persone con disabilità
L'Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità
di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento
sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.
TITOLO IV: SOLIDARIETA'
Articolo II-87: Diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione
nell'ambito dell'impresa
Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli
appropriati, l'informazione e la consultazione in tempo utile nei casi
e alle condizioni previsti dal diritto dell'Unione e dalle legislazioni
e prassi nazionali.
Articolo II-88: Diritto di negoziazione e di azioni collettive
I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno,
conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali,
il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli
appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni
collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero.
Articolo II-89: Diritto di accesso ai servizi di collocamento
Ogni individuo ha il diritto di accedere a un servizio di collocamento
gratuito.
Articolo II-90: Tutela in caso di licenziamento ingiustificato
Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento
ingiustificato, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni
e prassi nazionali.
Articolo II-91: Condizioni di lavoro giuste ed eque
1. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e
dignitose.
2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del
lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali
retribuite.
Articolo II-92: Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani
sul luogo di lavoro
Il lavoro minorile è vietato. L'età minima per l'ammissione
al lavoro non può essere inferiore all'età in cui termina
la scuola dell'obbligo, fatte salve le norme più favorevoli ai
giovani ed eccettuate deroghe limitate.
I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro
appropriate alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento
economico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute,
lo sviluppo fisico, mentale, morale o sociale o che possa mettere a rischio
la loro istruzione.
Articolo II-93: Vita familiare e vita professionale
1. E' garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico
e sociale.
2. Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni
persona ha il diritto di essere tutelato contro il licenziamento per un
motivo legato alla maternità e il diritto a un congedo di maternità
retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o l'adozione di un
figlio.
Articolo II-94: Sicurezza sociale e assistenza sociale
1. L'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni
di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in
casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro,
la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di
lavoro, secondo le modalità stabilite dal diritto dell'Unione e
le legislazioni e prassi nazionali.
2. Ogni persona che risieda o si sposti legalmente all'interno dell'Unione
ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali
conformemente al diritto dell'Unione e
alle legislazioni e prassi nazionali.
3. Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà,
l'Unione riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza
abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che
non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite
dal diritto dell'Unione e le legislazioni e prassi nazionali.
Articolo II-95: Protezione della salute
Ogni persona ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e
di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni
e prassi nazionali. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche
ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di
protezione della salute umana.
Articolo II-96: Accesso ai servizi d'interesse economico generale
Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione,
questa riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico
generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente
alla Costituzione.
Articolo II-97: Tutela dell'ambiente
Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della
sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione
e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.
Articolo II-98: Protezione dei consumatori
Nelle politiche dell'Unione è garantito un livello elevato di
protezione dei consumatori.
TITOLO V: CITTADINANZA
Articolo II-99: Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni
del Parlamento europeo
1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità
alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede,
alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
2. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale
diretto, libero e segreto.
Articolo II-100: Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni
comunali
Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità
alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse
condizioni dei cittadini di detto Stato.
Articolo II-101: Diritto ad una buona amministrazione
1. Ogni persona ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano
trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle
istituzioni, dagli organi e organismi dell'Unione.
2. Tale diritto comprende in particolare:
a) il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti
venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio;
b) il diritto di ogni persona di accedere al fascicolo che la riguarda,
nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto
professionale;
c) l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni.
3. Ogni persona ha diritto al risarcimento da parte dell'Unione dei danni
cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle
loro funzioni conformemente ai principi
generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri.
4. Ogni persona può rivolgersi alle istituzioni dell'Unione in
una delle lingue della Costituzione e deve ricevere una risposta nella
stessa lingua.
Articolo II-102: Diritto d'accesso ai documenti
Ogni cittadino dell'Unione nonchè ogni persona fisica o giuridica
che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto
di accedere ai documenti delle istituzioni, degli organi e organismi dell'Unione,
a prescindere dal loro supporto.
Articolo II-103: Mediatore europeo
Ogni cittadino dell'Unione nonchè ogni persona fisica o giuridica
che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto
di sottoporre al mediatore europeo casi di cattiva amministrazione nell'azione
delle istituzioni, degli organi o organismi dell'Unione, salvo la Corte
di giustizia europea e il Tribunale nell'esercizio delle loro funzioni
giurisdizionali.
Articolo II-104: Diritto di petizione
Ogni cittadino dell'Unione nonchè ogni persona fisica o giuridica
che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto
di presentare una petizione al Parlamento europeo.
Articolo II-105: Libertà di circolazione e di soggiorno
1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri.
2. La libertà di circolazione e di soggiorno può essere
accordata, conformemente alla
Costituzione, ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel
territorio di uno Stato membro.
Articolo II-106: Tutela diplomatica e consolare
Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel
quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato,
della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi
Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
TITOLO VI: GIUSTIZIA
Articolo II-107: Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale
Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto
dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi
a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.
Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente
e entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale,
precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare,
difendere e rappresentare.
A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il
patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare
un accesso effettivo alla giustizia.
Articolo II-108: Presunzione di innocenza e diritti della difesa
1. Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza
non sia stata legalmente provata.
2. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato.
Articolo II-109: Principi della legalità e della proporzionalità
dei reati e delle pene
1. Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che,
al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo
il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può
essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento
in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente alla commissione
del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve,
occorre applicare quest'ultima.
2. Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona
colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è
stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti
da tutte le nazioni.
3. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato.
Articolo II-110: Diritto di non essere giudicato o punito due volte
per lo stesso reato
Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il
quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito
di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge.
TITOLO VII: DISPOSIZIONI GENERALI CHE DISCIPLINANO L'INTERPRETAZIONE
E L'APPLICAZIONE DELLA CARTA
Articolo II-111: Ambito di applicazione
1. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni,
agli organi e organismi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà
come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto
dell'Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano
i principi e ne promuovono l'applicazione secondo le rispettive competenze
e nel rispetto dei limiti delle competenze conferite all'Unione nelle
altre parti della Costituzione.
2. La presente Carta non estende l'ambito di applicazione del diritto
dell'Unione al di là delle competenze dell'Unione, né introduce
competenze nuove o compiti nuovi per l'Unione, né modifica le competenze
e i compiti definiti nelle altre parti della Costituzione.
Articolo II-112: Portata e interpretazione dei diritti e dei principi
1. Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà
riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e
rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà.
< Fonti e bibliografia >
|