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CAPO I
DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE GENERALE
Articolo III-292
1. L'azione dell'Unione sulla scena internazionale si fonda sui principi
che ne hanno informato la creazione, lo sviluppo e l'allargamento e che
essa si prefigge di promuovere nel resto del mondo:
democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità
dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza
e di solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni
Unite e del diritto internazionale.
L'Unione si adopera per sviluppare relazioni e istituire partenariati
con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali, regionali o
mondiali, che condividono i principi di cui al primo comma. Essa promuove
soluzioni multilaterali ai problemi comuni, in particolare nell'ambito
delle Nazioni Unite.
2. L'Unione definisce e attua politiche comuni e azioni e opera per assicurare
un elevato livello di cooperazione in tutti i settori delle relazioni
internazionali al fine di:
a) salvaguardare i suoi valori, i suoi interessi fondamentali, la sua
sicurezza, la sua indipendenza e la sua integrità;
b) consolidare e sostenere la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti
dell'uomo e i principi del diritto internazionale;
c) preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza
internazionale, conformemente agli obiettivi e ai principi della Carta
delle Nazioni Unite, nonché ai principi dell'Atto finale di Helsinki
e agli obiettivi della Carta di Parigi, compresi quelli relativi alle
frontiere esterne;
d) favorire lo sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo sul piano
economico, sociale e ambientale, con l'obiettivo primo di eliminare la
povertà;
e) incoraggiare l'integrazione di tutti i paesi nell'economia mondiale,
anche attraverso la
progressiva abolizione delle restrizioni agli scambi internazionali;
f) contribuire alla messa a punto di misure internazionali volte a preservare
e migliorare la
qualità dell'ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali
mondiali, al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile;
g) aiutare le popolazioni, i paesi e le regioni colpiti da calamità
naturali o provocate dall'uomo;
h) promuovere un sistema internazionale basato su una cooperazione multilaterale
rafforzata e il buon governo mondiale.
3. Nell'elaborazione e attuazione dell'azione esterna nei vari settori
compresi nel presente titolo e delle altre politiche nei loro aspetti
esterni, l'Unione rispetta i principi e persegue gli obiettivi di cui
ai paragrafi 1 e 2.
L'Unione assicura la coerenza tra i vari settori dell'azione esterna e
tra questi e le altre politiche. Il Consiglio e la Commissione, assistiti
dal ministro degli affari esteri dell'Unione, garantiscono tale coerenza
e cooperano a questo fine.
Articolo III-293
1. Il Consiglio europeo individua gli interessi e obiettivi strategici
dell'Unione sulla base dei principi e obiettivi enunciati all'articolo
III-292.
Le decisioni europee del Consiglio europeo sugli interessi e gli obiettivi
strategici dell'Unione riguardano la politica estera e di sicurezza comune
e altri settori dell'azione esterna dell'Unione.
Possono riferirsi alle relazioni dell'Unione con un paese o una regione
o essere improntate ad un approccio tematico. Esse fissano la rispettiva
durata e i mezzi che l'Unione e gli Stati membri devono mettere a disposizione.
Il Consiglio europeo delibera all'unanimità su raccomandazione
del Consiglio adottata da
quest'ultimo secondo le modalità previste per ciascun settore.
Le decisioni europee del Consiglio europeo sono attuate secondo le procedure
previste dalla Costituzione.
2. Il ministro degli affari esteri dell'Unione, per il settore della politica
estera e di sicurezza comune, e la Commissione, per gli altri settori
dell'azione esterna, possono presentare proposte congiunte al Consiglio.
CAPO II
POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE
SEZIONE 1
DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo III-294
1. Nel quadro dei principi e degli obiettivi dell'azione esterna, l'Unione
stabilisce ed attua una politica estera e di sicurezza comune estesa a
tutti i settori della politica estera e di sicurezza.
2. Gli Stati membri sostengono attivamente e senza riserve la politica
estera e di sicurezza comune in uno spirito di lealtà e di solidarietà
reciproca.
Gli Stati membri operano congiuntamente per rafforzare e sviluppare la
reciproca solidarietà politica. Si astengono da qualsiasi azione
contraria agli interessi dell'Unione o tale da comprometterne l'efficacia
come elemento di coesione nelle relazioni internazionali.
Il Consiglio e il ministro degli affari esteri dell'Unione provvedono
affinché detti principi siano rispettati.
3. L'Unione conduce la politica estera e di sicurezza comune:
a) definendo gli orientamenti generali,
b) adottando decisioni europee che definiscono:
i) le azioni che l'Unione deve intraprendere,
ii) le posizioni che l'Unione deve adottare,
iii) le modalità di attuazione delle decisioni europee di cui ai
punti i) e ii),
c) rafforzando la cooperazione sistematica tra gli Stati membri per la
conduzione della loro politica.
Articolo III-295
1. Il Consiglio europeo definisce gli orientamenti generali della politica
estera e di sicurezza comune, comprese le questioni che hanno implicazioni
in materia di difesa.
Qualora lo esigano sviluppi internazionali, il presidente del Consiglio
europeo convoca una riunione straordinaria dello stesso per definire le
linee strategiche della politica dell'Unione dinanzi a tali sviluppi.
2. Il Consiglio adotta le decisioni europee necessarie per la definizione
e l'attuazione della politica estera e di sicurezza comune in base agli
orientamenti generali e alle linee strategiche definiti dal Consiglio
europeo.
Articolo III-296
1. Il ministro degli affari esteri dell'Unione, che presiede il Consiglio
"Affari esteri", contribuisce con proposte all'elaborazione
della politica estera e di sicurezza comune e assicura l'attuazione delle
decisioni europee adottate dal Consiglio europeo e dal Consiglio.
2. Il ministro degli affari esteri rappresenta l'Unione per le materie
che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune. Conduce, a
nome dell'Unione, il dialogo politico con i terzi ed esprime la posizione
dell'Unione nelle organizzazioni internazionali e in seno alle conferenze
internazionali.
3. Nell'esecuzione delle sue funzioni, il ministro degli affari esteri
dell'Unione si avvale di un servizio europeo per l'azione esterna. Il
servizio lavora in collaborazione con i servizi diplomatici degli Stati
membri ed è composto da funzionari dei servizi competenti del segretariato
generale del Consiglio e della Commissione e da personale distaccato dai
servizi diplomatici nazionali.
L'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione
esterna sono fissati da una decisione europea del Consiglio. Il Consiglio
delibera su proposta del ministro degli affari esteri dell'Unione, previa
consultazione del Parlamento europeo e previa approvazione della Commissione.
Articolo III-297
1. Quando una situazione internazionale richiede un intervento operativo
dell'Unione, il
Consiglio adotta le decisioni europee necessarie. Tali decisioni definiscono
gli obiettivi, la portata e i mezzi di cui l'Unione deve disporre e le
condizioni di attuazione dell'azione e, se necessario, la durata.
Se si produce un cambiamento di circostanze che ha una netta incidenza
su una questione oggetto di tale decisione europea, il Consiglio rivede
i principi e gli obiettivi di detta decisione e adotta le decisioni europee
necessarie.
2. Le decisioni europee di cui al paragrafo 1 vincolano gli Stati membri
nelle loro prese di
posizione e nella conduzione della loro azione.
3. Qualsiasi presa di posizione o azione nazionale prevista in applicazione
di una decisione europea di cui al paragrafo 1 forma oggetto di informazione
da parte dello Stato membro interessato entro termini che permettano,
se necessario, una concertazione preliminare in sede di Consiglio.
L'obbligo dell'informazione preliminare non è applicabile per le
misure di semplice recepimento di detta decisione sul piano nazionale.
4. In caso di assoluta necessità connessa con l'evoluzione della
situazione e in mancanza di una revisione della decisione europea di cui
al paragrafo 1, gli Stati membri possono prendere d'urgenza le misure
necessarie, tenuto conto degli obiettivi generali di detta decisione.
Lo Stato membro che prende tali misure ne informa immediatamente il Consiglio.
5. In caso di difficoltà rilevanti nell'applicazione di una decisione
europea di cui al presente articolo, uno Stato membro investe della questione
il Consiglio, che delibera al riguardo e ricerca le soluzioni appropriate.
Queste non possono essere in contrasto con gli obiettivi dell'azione né
nuocere alla sua efficacia.
Articolo III-298
Il Consiglio adotta decisioni europee che definiscono la posizione dell'Unione
su una questione particolare di natura geografica o tematica. Gli Stati
membri provvedono affinché le politiche nazionali siano conformi
alle posizioni dell'Unione.
Articolo III-299
1. Ogni Stato membro, il ministro degli affari esteri dell'Unione o quest'ultimo
con l'appoggio della Commissione può sottoporre al Consiglio questioni
relative alla politica estera e di sicurezza comune e presentargli rispettivamente
iniziative o proposte.
2. Nei casi che richiedono una decisione rapida, il ministro degli affari
esteri dell'Unione
convoca, d'ufficio o a richiesta di uno Stato membro, una sessione straordinaria
del Consiglio, entro un termine di quarantotto ore o, in caso di emergenza,
entro un termine più breve.
Articolo III-300
1. Le decisioni europee di cui al presente capo sono adottate dal Consiglio
che delibera
all'unanimità.
In caso di astensione dal voto, ciascun membro del Consiglio può
motivare la propria astensione con una dichiarazione formale. In tal caso
non è obbligato ad applicare la decisione europea, ma accetta che
questa impegni l'Unione. In uno spirito di reciproca solidarietà,
lo Stato membro interessato si astiene da azioni che possano contrastare
o impedire l'azione dell'Unione basata su tale decisione e gli altri Stati
membri rispettano la sua posizione. Qualora i membri del Consiglio che
motivano in tal modo l'astensione rappresentino almeno un terzo degli
Stati membri che totalizzano almeno un terzo della popolazione dell'Unione,
la decisione non è adottata.
2. In deroga al paragrafo 1, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata:
a) quando adotta una decisione europea che definisce un'azione o una posizione
dell'Unione, sulla base di una decisione europea del Consiglio europeo
relativa agli interessi e obiettivi strategici dell'Unione di cui all'articolo
III-293, paragrafo 1;
b) quando adotta una decisione europea che definisce un'azione o una posizione
dell'Unione in base a una proposta del ministro degli affari esteri dell'Unione
presentata in seguito a una richiesta specifica rivolta a quest'ultimo
dal Consiglio europeo di sua iniziativa o su iniziativa del ministro;
c) quando adotta una decisione europea che attua una decisione europea
che definisce un'azione o una posizione dell'Unione;
d) quando adotta una decisione europea relativa alla nomina di un rappresentante
speciale ai sensi dell'articolo III-302.
Se un membro del Consiglio dichiara che, per vitali ed espliciti motivi
di politica nazionale, intende opporsi all'adozione di una decisione europea
che richiede la maggioranza qualificata, non si procede alla votazione.
Il ministro degli affari esteri dell'Unione cerca, in stretta consultazione
con lo Stato membro interessato, una soluzione accettabile per quest'ultimo.
In mancanza di un risultato il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata,
può chiedere che della questione sia investito il Consiglio europeo,
in vista di una decisione europea all'unanimità.
3. Conformemente all'articolo I-40, paragrafo 7, il Consiglio europeo
può adottare all'unanimità una decisione europea che preveda
che il Consiglio delibera a maggioranza qualificata in casi diversi da
quelli contemplati al paragrafo 2 del presente articolo.
4. I paragrafi 2 e 3 non si applicano alle decisioni che hanno implicazioni
militari o che rientrano nel settore della difesa.
Articolo III-301
1. Quando il Consiglio europeo o il Consiglio ha definito un approccio
comune dell'Unione ai sensi dell'articolo I-40, paragrafo 5, il ministro
degli affari esteri dell'Unione e i ministri degli affari esteri degli
Stati membri coordinano le attività nell'ambito del Consiglio.
2. Le missioni diplomatiche degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione
nei paesi terzi e
presso le organizzazioni internazionali cooperano tra di loro e contribuiscono
alla formulazione e all'attuazione dell'approccio comune di cui al paragrafo
1.
Articolo III-302
Il Consiglio può nominare, su proposta del ministro degli affari
esteri dell'Unione, un rappresentante speciale al quale conferisce un
mandato per questioni politiche specifiche. Il rappresentante speciale
esercita il mandato sotto l'autorità del ministro.
Articolo III-303
L'Unione può concludere accordi con uno o più Stati o organizzazioni
internazionali nei settori di pertinenza del presente capo.
Articolo III-304
1. Il ministro degli affari esteri dell'Unione consulta e informa il Parlamento
europeo conformemente all'articolo I-40, paragrafo 8 e all'articolo I-41,
paragrafo 8. Egli provvede affinché le opinioni del Parlamento
europeo siano debitamente prese in considerazione. I rappresentanti speciali
possono essere associati all'informazione del Parlamento europeo.
2. Il Parlamento europeo può rivolgere interrogazioni o formulare
raccomandazioni al Consiglio e al ministro degli affari esteri dell'Unione.
Esso procede due volte all'anno a un dibattito sui progressi compiuti
nell'attuazione della politica estera e di sicurezza comune, compresa
la politica di sicurezza e di difesa comune.
Articolo III-305
1. Gli Stati membri coordinano la propria azione nelle organizzazioni
internazionali e in occasione di conferenze internazionali. In queste
sedi essi difendono le posizioni dell'Unione. Il ministro degli affari
esteri dell'Unione assicura l'organizzazione di tale coordinamento.
Nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali
alle quali non tutti gli Stati membri partecipano, quelli che vi partecipano
difendono le posizioni dell'Unione.
2. Conformemente all'articolo I-16, paragrafo 2, gli Stati membri rappresentati
nelle organizzazioni internazionali o nelle conferenze internazionali
alle quali non tutti gli Stati membri partecipano tengono informati questi
ultimi e il ministro degli affari esteri dell'Unione in merito a ogni
questione di interesse comune.
Gli Stati membri che sono anche membri del Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite si
concertano e tengono pienamente informati gli altri Stati membri e il
ministro degli affari esteri dell'Unione. Gli Stati membri che sono membri
del Consiglio di sicurezza difenderanno, nell'esercizio delle loro funzioni,
le posizioni e gli interessi dell'Unione, fatte salve le responsabilità
che incombono loro in forza della Carta delle Nazioni Unite.
Allorché l'Unione ha definito una posizione su un tema all'ordine
del giorno del Consiglio di
sicurezza delle Nazioni Unite, gli Stati membri che vi partecipano chiedono
che il ministro degli affari esteri dell'Unione sia invitato a presentare
la posizione dell'Unione.
Articolo III-306
Le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri e le delegazioni
dell'Unione nei paesi terzi e nelle conferenze internazionali e le loro
rappresentanze presso le organizzazioni internazionali cooperano al fine
di garantire il rispetto e l'attuazione delle decisioni europee che definiscono
posizioni e azioni dell'Unione adottate in virtù del presente capo.
Esse intensificano la cooperazione procedendo a scambi di informazioni
e a valutazioni comuni.
Esse contribuiscono all'attuazione del diritto di tutela dei cittadini
europei nel territorio dei paesi terzi di cui all'articolo I-10, paragrafo
2, lettera c) e delle misure adottate in applicazione dell'articolo III-127.
Articolo III-307
1. Fatto salvo l'articolo III-344, un comitato politico e di sicurezza
vigila sulla situazione
internazionale nei settori che rientrano nella politica estera e di sicurezza
comune e contribuisce a definire le politiche formulando pareri per il
Consiglio, a richiesta di questo, del ministro degli affari esteri dell'Unione
o di propria iniziativa. Esso controlla altresì l'attuazione delle
politiche concordate, fatte salve le competenze del ministro degli affari
esteri dell'Unione.
2. Nel quadro del presente capo, il comitato politico e di sicurezza esercita,
sotto la responsabilità del Consiglio e del ministro degli affari
esteri dell'Unione, il controllo politico e la direzione strategica delle
operazioni di gestione delle crisi previste all'articolo III-309.
Ai fini di un'operazione di gestione delle crisi e per la durata della
stessa, quali sono determinate dal Consiglio, quest'ultimo può
autorizzare il comitato a prendere le misure appropriate in merito al
controllo politico e alla direzione strategica dell'operazione.
Articolo III-308
L'attuazione della politica estera e di sicurezza comune lascia impregiudicata
l'applicazione delle procedure e la rispettiva portata delle attribuzioni
delle istituzioni previste dalla Costituzione per l'esercizio delle competenze
dell'Unione di cui agli articoli da I-13 a I-15 e all'articolo I-17.
L'attuazione delle politiche previste in tali articoli lascia parimenti
impregiudicata l'applicazione delle procedure e la rispettiva portata
delle attribuzioni delle istituzioni previste dalla Costituzione per l'esercizio
delle competenze dell'Unione a titolo del presente capo.
SEZIONE 2
POLITICA DI SICUREZZA E DI DIFESA COMUNE
Articolo III-309
1. Le missioni di cui all'articolo I-41, paragrafo 1, nelle quali l'Unione
può ricorrere a mezzi
civili e militari, comprendono le azioni congiunte in materia di disarmo,
le missioni umanitarie e di soccorso, le missioni di consulenza e assistenza
in materia militare, le missioni di prevenzione dei conflitti e di mantenimento
della pace e le missioni di unità di combattimento per la gestione
delle crisi, comprese le missioni tese al ristabilimento della pace e
le operazioni di stabilizzazione al termine dei conflitti. Tutte queste
missioni possono contribuire alla lotta contro il terrorismo, anche tramite
il sostegno a paesi terzi per combattere il terrorismo sul loro territorio.
2. Il Consiglio adotta decisioni europee relative alle missioni di cui
al paragrafo 1 stabilendone l'obiettivo, la portata e le modalità
generali di realizzazione. Il ministro degli affari esteri dell'Unione,
sotto l'autorità del Consiglio e in stretto e costante contatto
con il comitato politico e di sicurezza, provvede a coordinare gli aspetti
civili e militari di tali missioni.
Articolo III-310
1. Nel quadro delle decisioni europee adottate in conformità dell'articolo
III-309, il Consiglio può affidare la realizzazione di una missione
a un gruppo di Stati membri che lo desiderano e dispongono delle capacità
necessarie per tale missione. Tali Stati membri, in associazione con il
ministro degli affari esteri dell'Unione, si accordano sulla gestione
della missione.
2. Gli Stati membri che partecipano alla realizzazione della missione
informano periodicamente il Consiglio dell'andamento della missione, di
propria iniziativa o a richiesta di un altro Stato membro. Gli Stati membri
partecipanti investono immediatamente il Consiglio della questione se
la realizzazione di tale missione genera conseguenze di ampia portata
o se impone una modifica dell'obiettivo, della portata o delle modalità
della missione stabiliti nelle decisioni europee di cui al paragrafo 1.
In tal caso, il Consiglio adotta le decisioni europee necessarie.
Articolo III-311
1. L'Agenzia nel settore dello sviluppo delle capacità di difesa,
della ricerca, dell'acquisizione e degli armamenti (Agenzia europea per
la difesa) istituita dall'articolo I-41, paragrafo 3 e posta sotto l'autorità
del Consiglio, ha il compito di:
a) contribuire a individuare gli obiettivi di capacità militari
degli Stati membri e a valutare il rispetto degli impegni in materia di
capacità assunti dagli Stati membri;
b) promuovere l'armonizzazione delle esigenze operative e l'adozione di
metodi di acquisizione efficienti e compatibili;
c) proporre progetti multilaterali per il conseguimento degli obiettivi
in termini di capacità
militari e assicurare il coordinamento dei programmi attuati dagli Stati
membri e la gestione di programmi di cooperazione specifici;
d) sostenere la ricerca nel settore della tecnologia della difesa, coordinare
e pianificare attività di ricerca congiunte e studi per delineare
le soluzioni tecniche che rispondono alle esigenze operative future;
e) contribuire a individuare e, se del caso, attuare qualsiasi misura
utile per potenziare la base industriale e tecnologica del settore della
difesa e per migliorare l'efficacia delle spese militari.
2. L'Agenzia europea per la difesa è aperta a tutti gli Stati membri
che desiderano parteciparvi. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata,
adotta una decisione europea che fissa lo statuto, la sede e le modalità
di funzionamento dell'Agenzia. Detta decisione tiene conto del grado di
< Fonti e bibliografia >
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