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Articolo I-58: Criteri di ammissibilità e procedura di adesione
all'Unione
1. L'Unione è aperta a tutti gli Stati europei che rispettano i
valori di cui all'articolo I-2 e si impegnano a promuoverli congiuntamente.
2. Ogni Stato europeo che desideri diventare membro dell'Unione ne trasmette
domanda al Consiglio dei ministri. Il Parlamento europeo e i parlamenti
nazionali sono informati di tale domanda. Il Consiglio delibera all'unanimità,
previa consultazione della Commissione e previa approvazione del Parlamento
europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono.
Le condizioni e le modalità dell'ammissione formano l'oggetto di
un accordo tra gli Stati membri e lo Stato candidato. Tale accordo è
sottoposto a ratifica da tutti gli Stati contraenti conformemente alle
rispettive norme costituzionali.
Articolo I-59: Sospensione di taluni diritti derivanti dall'appartenenza
all'Unione
1. Il Consiglio, su iniziativa motivata di un terzo degli Stati membri,
su iniziativa motivata del Parlamento europeo o su proposta della Commissione,
può adottare una decisione europea in cui constata che esiste un
evidente rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro dei
valori di cui all'articolo I-2. Il Consiglio delibera alla maggioranza
dei quattro quinti dei suoi membri previa approvazione del Parlamento
europeo.
Prima di procedere a tale constatazione, il Consiglio ascolta lo Stato
membro in questione e può rivolgergli delle raccomandazioni deliberando
secondo la stessa procedura.
Il Consiglio verifica regolarmente se i motivi che hanno condotto a tale
constatazione permangono validi.
2. Il Consiglio europeo, su iniziativa di un terzo degli Stati membri
o su proposta della Commissione, può adottare una decisione europea
in cui constata l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte
di uno Stato membro dei valori di cui all'articolo I-2, dopo aver invitato
tale Stato a presentare le sue osservazioni. Il Consiglio europeo delibera
all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo.
3. Qualora sia stata effettuata la constatazione di cui al paragrafo 2,
il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare
una decisione europea che sospende alcuni dei diritti derivanti allo Stato
membro in questione dall'applicazione della Costituzione, compresi i diritti
di voto del membro del Consiglio che rappresenta questo Stato. Il Consiglio
tiene conto delle possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui
diritti e obblighi delle persone fisiche e giuridiche.
In ogni caso questo Stato continua ad essere vincolato dagli obblighi
che gli derivano dalla Costituzione.
4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare
una decisione europea che modifica o revoca le misure adottate a norma
del paragrafo 3, per rispondere ai cambiamenti nella situazione che ha
portato alla loro imposizione.
5. Ai fini del presente articolo, il membro del Consiglio europeo o del
Consiglio che rappresenta lo Stato membro in questione non partecipa al
voto e nel calcolo del terzo o dei quattro quinti degli Stati membri di
cui ai paragrafi 1 e 2 non si tiene conto dello Stato membro in questione.
L'astensione di membri presenti o rappresentati non osta all'adozione
delle decisioni europee di cui al paragrafo 2.
Per l'adozione delle decisioni europee di cui ai paragrafi 3 e 4, per
maggioranza qualificata s'intende almeno il 72% dei membri del Consiglio
rappresentanti gli Stati membri partecipanti che totalizzino almeno il
65% della popolazione di tali Stati.
Qualora, a seguito di una decisione di sospensione dei diritti di voto
adottata a norma del paragrafo 3, il Consiglio deliberi a maggioranza
qualificata sulla base di una delle disposizioni della Costituzione, per
maggioranza qualificata s'intende quella definita al secondo comma o,
qualora il Consiglio agisca su proposta della Commissione o del ministro
degli affari esteri dell'Unione, almeno il 55% dei membri del Consiglio
rappresentanti gli Stati membri partecipanti che totalizzino almeno il
65% della popolazione di tali Stati. In quest'ultimo caso, la minoranza
di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di membri del Consiglio
che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti,
più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata
si considera raggiunta.
6. Ai fini del presente articolo, il Parlamento europeo delibera alla
maggioranza dei due terzi dei voti espressi, che rappresenta la maggioranza
dei membri che lo compongono.
Articolo I-60: Recesso dall'Unione
1. Ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme
costituzionali, di
recedere dall'Unione.
2. Lo Stato membro che decide di recedere notifica tale intenzione al
Consiglio europeo. Alla luce degli orientamenti formulati dal Consiglio
europeo, l'Unione negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a
definire le modalità del recesso, tenendo conto del quadro delle
future relazioni con l'Unione. L'accordo è negoziato conformemente
all'articolo III-325, paragrafo 3. Esso è concluso a nome dell'Unione
dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata previa approvazione
del Parlamento europeo.
3. La Costituzione cessa di essere applicabile allo Stato interessato
a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o,
in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica di cui al paragrafo
2, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con lo Stato membro interessato,
decida all'unanimità di prorogare tale termine.
4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3, il membro del Consiglio europeo e del
Consiglio che rappresenta lo Stato membro che recede non partecipa né
alle deliberazioni né alle decisioni europee del Consiglio europeo
e del Consiglio che lo riguardano.
Per maggioranza qualificata si intende almeno il 72% dei membri del Consiglio
rappresentanti gli Stati membri partecipanti che totalizzino almeno il
65% della popolazione di tali Stati.
5. Se lo Stato che ha receduto dall'Unione chiede di aderirvi nuovamente,
tale richiesta è oggetto della procedura di cui all'articolo I-58.
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Costituzione Europea
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