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Costituzione Europea - parte I

TITOLO IX: APPARTENENZA ALL'UNIONE

Articolo I-58: Criteri di ammissibilità e procedura di adesione all'Unione
1. L'Unione è aperta a tutti gli Stati europei che rispettano i valori di cui all'articolo I-2 e si impegnano a promuoverli congiuntamente.
2. Ogni Stato europeo che desideri diventare membro dell'Unione ne trasmette domanda al Consiglio dei ministri. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono informati di tale domanda. Il Consiglio delibera all'unanimità, previa consultazione della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono. Le condizioni e le modalità dell'ammissione formano l'oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo Stato candidato. Tale accordo è sottoposto a ratifica da tutti gli Stati contraenti conformemente alle rispettive norme costituzionali.

Articolo I-59: Sospensione di taluni diritti derivanti dall'appartenenza all'Unione
1. Il Consiglio, su iniziativa motivata di un terzo degli Stati membri, su iniziativa motivata del Parlamento europeo o su proposta della Commissione, può adottare una decisione europea in cui constata che esiste un evidente rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro dei valori di cui all'articolo I-2. Il Consiglio delibera alla maggioranza dei quattro quinti dei suoi membri previa approvazione del Parlamento europeo.
Prima di procedere a tale constatazione, il Consiglio ascolta lo Stato membro in questione e può rivolgergli delle raccomandazioni deliberando secondo la stessa procedura.
Il Consiglio verifica regolarmente se i motivi che hanno condotto a tale constatazione permangono validi.
2. Il Consiglio europeo, su iniziativa di un terzo degli Stati membri o su proposta della Commissione, può adottare una decisione europea in cui constata l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei valori di cui all'articolo I-2, dopo aver invitato tale Stato a presentare le sue osservazioni. Il Consiglio europeo delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo.
3. Qualora sia stata effettuata la constatazione di cui al paragrafo 2, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione europea che sospende alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro in questione dall'applicazione della Costituzione, compresi i diritti di voto del membro del Consiglio che rappresenta questo Stato. Il Consiglio tiene conto delle possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e obblighi delle persone fisiche e giuridiche.
In ogni caso questo Stato continua ad essere vincolato dagli obblighi che gli derivano dalla Costituzione.
4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione europea che modifica o revoca le misure adottate a norma del paragrafo 3, per rispondere ai cambiamenti nella situazione che ha portato alla loro imposizione.
5. Ai fini del presente articolo, il membro del Consiglio europeo o del Consiglio che rappresenta lo Stato membro in questione non partecipa al voto e nel calcolo del terzo o dei quattro quinti degli Stati membri di cui ai paragrafi 1 e 2 non si tiene conto dello Stato membro in questione.
L'astensione di membri presenti o rappresentati non osta all'adozione delle decisioni europee di cui al paragrafo 2.
Per l'adozione delle decisioni europee di cui ai paragrafi 3 e 4, per maggioranza qualificata s'intende almeno il 72% dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti che totalizzino almeno il 65% della popolazione di tali Stati.
Qualora, a seguito di una decisione di sospensione dei diritti di voto adottata a norma del paragrafo 3, il Consiglio deliberi a maggioranza qualificata sulla base di una delle disposizioni della Costituzione, per maggioranza qualificata s'intende quella definita al secondo comma o, qualora il Consiglio agisca su proposta della Commissione o del ministro degli affari esteri dell'Unione, almeno il 55% dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti che totalizzino almeno il 65% della popolazione di tali Stati. In quest'ultimo caso, la minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.
6. Ai fini del presente articolo, il Parlamento europeo delibera alla maggioranza dei due terzi dei voti espressi, che rappresenta la maggioranza dei membri che lo compongono.

Articolo I-60: Recesso dall'Unione
1. Ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di
recedere dall'Unione.
2. Lo Stato membro che decide di recedere notifica tale intenzione al Consiglio europeo. Alla luce degli orientamenti formulati dal Consiglio europeo, l'Unione negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalità del recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l'Unione. L'accordo è negoziato conformemente all'articolo III-325, paragrafo 3. Esso è concluso a nome dell'Unione dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata previa approvazione del Parlamento europeo.
3. La Costituzione cessa di essere applicabile allo Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica di cui al paragrafo 2, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con lo Stato membro interessato, decida all'unanimità di prorogare tale termine.
4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3, il membro del Consiglio europeo e del Consiglio che rappresenta lo Stato membro che recede non partecipa né alle deliberazioni né alle decisioni europee del Consiglio europeo e del Consiglio che lo riguardano.
Per maggioranza qualificata si intende almeno il 72% dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti che totalizzino almeno il 65% della popolazione di tali Stati.
5. Se lo Stato che ha receduto dall'Unione chiede di aderirvi nuovamente, tale richiesta è oggetto della procedura di cui all'articolo I-58.

 

 

Costituzione Unione Europea
Costituzione Europea


 


< Fonti e bibliografia >





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